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Conferenza Rivoluzione liberale
Partito Radicale Paolo - 5 marzo 1998
IL DISEGNO DI LEGGE DEL GOVERNO SULLE TRAMISSIONI DAL PARLAMENTO E SU RADIO RADICALE.
Lettura critica di Paolo Vigevano.

CONSIDERAZIONI SULL'A.S. 3053

DDL del Governo : "Remunerazione dei costi relativi alla trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari effettuata dal Centro di Produzione S.p.A."

Il Presidente del Consiglio Prodi, il 16 gennaio nel dare l'annuncio dell'approvazione da parte del Consiglio dei ministri del presente provvedimento volle precisare che quella che dovrà realizzarsi dovrà essere "vera gara" per l'assegnazione della convenzione per il servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari.

Con ciò il Presidente Prodi intendeva sottolineare come il governo non volesse solo trovare un espediente per dirimere un contenzioso tra Radio Radicale e RAI, ma ottenere dalla competizione il miglior risultato per la collettività.

Se di "vera gara" si deve trattare l'obbiettivo deve pertanto essere quello di consentire, quantomeno in prospettiva, se non già dalla prima applicazione della legge, la partecipazione alla gara di soggetti diversi e comunque la possibilità che altri si preparino a parteciparvi in occasione dei successivi rinnovi della convenzione prevista dal disegno di legge.

Le considerazioni e le proposte di emendamenti riportate nel presente elaborato mirano pertanto, confermando l'impostazione data dal governo al problema, a rendere efficace il provvedimento non solo nella fase contingente, ma anche e soprattutto in prospettiva.

L'attuale testo del D.D.L del governo è però solo un risultato di compromesso tra esigenze tra loro non conciliabili, che possono essere rese compatibili solo se, con rigore si sceglie per l'impostazione dichiarata dal presidente del Consiglio e che non sembra essere adeguatamente tradotta nel testo proposto.

Il DDL infatti

innova rispetto a quanto previsto dalla legge Mammì (articolo 24, primo comma) sostituendo alla riserva alla RAI del servizio (a pagamento attraverso il canone la cui natura ormai è duplice corrispettivo e imposta) di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari, il regime di gara, ma mira a tutelare la RAI dalla concorrenza di terzi e di Radio Radicale in particolare;

prevede una gara tra concessionari, ma prescinde da quelli esistenti consentendo di fatto la realizzazione di nuove reti a chi ancora non ne dispone, senza tenere conto che è la legge a limitarne il numero delle reti nazionali. Limite notoriamente determinato dalla natura di risorsa finita e non illimitata del mezzo trasmissivo dell'etere. Non si tratta cioè di una limitazione introdotta per arginare artificiosamente il numero di possibili concorrenti, ma di un limite naturale, dal quale non si può prescindere.

Il DDL prescinde da tale constatazione tanto è vero che, pur sollevando - grazie al regime di gara - la RAI e indirettamente lo Stato dall'onere di realizzare una quarta rete radiofonica pubblica, si limita a sospenderne l'esecuzione senza prevedere l'abrogazione della norma che la istituisce.

Vengono inoltre stabiliti criteri rigidi e determinati di espletamento della convenzione, tali da rendere agevolmente esercitabile la funzione di controllo e di verifica da parte della pubblica amministrazione sull'esecuzione della convenzione stessa, ma nel contempo ne introduce di nuovi, il cui controllo è pressoché impossibile da realizzare.

E' prevista la proroga alle stesse condizioni della convenzione scaduta il 21 novembre scorso con il Centro di Produzione (la società concessionaria di radio radicale), ma con l'emendamento presentato dal governo ne viene ridotto il corrispettivo annuo.

Sempre per effetto dell'emendamento del governo viene meno la copertura della convenzione stessa.

Pur essendo la continuità del servizio uno dei cardini sia del provvedimento, che delle iniziative parlamentari che lo hanno preceduto il concatenamento dei termini dello svolgimento della gara e della durata della proroga è tale da non renderla affatto certa.

Esame dell'articolato alla luce delle sopra elencate considerazioni:

Il regime di gara e di convenzione.

Le disposizioni che limitano la partecipazione alla gara:

L'ultimo periodo del primo comma :" Il concessionario non può essere organo di partito o movimento politico."

Effetto di tale disposizione sarebbe quello di impedire all'unico soggetto che sino ad ora ha svolto il servizio di concorrere (o di essere l'aggiudicatario) alla realizzazione del servizio.

E' notorio che sino ad ora è stato possibile assicurare un onere per detto servizio a carico dello Stato per soli 10 miliardi annui, quando la valutazione effettuata dalla RAI (V.di audizione del direttore generale Franco Iseppi alla commissione di vigilanza RAI del ) è stata di 25 miliardi all'anno di sola gestione, in quanto Radio radicale percepisce come organo della Lista pannella un contributo annuo di 8 miliardi.

Pertanto l'ultimo periodo del primo comma va abrogato. Se viceversa si intende mantenere tale disposizione occorre provvedere ad innalzare il corrispettivo del servizio dagli attuali 10 ad almeno 18 miliardi.

Può essere utile qui ricordare che alla gara indetta nel 1994 partecipò solo il Centro di Produzione S.p.A in quanto tutti gli altri concessionari ritennero non sufficientemente remunerativo il corrispettivo di 10 miliardi (8 al netto dell'IVA) allora previsto.

Il secondo comma: La scelta del concessionario avviene mediante gara, bandita dal Ministero delle comunicazioni e da portare a termine entro il 31/12/1998, tenuto conto dei seguenti criteri, di pari valore ponderale: a) precedenti attività di informazione di interesse generale; b) affidabilità tecnica della proposta; c) minore contributo finanziario richiesto per il servizio; d) investimenti effettuati nel settore.

I criteri di scelta del concessionario riproducono fedelmente quelli già previsti dall'articolo 9 del decreto "salva RAI" in base al quale venne istituita la prima gara per l'assegnazione della convenzione (1994-97) con un concessionario privato per la trasmissione delle sedute parlamentari. Occorre però ricordare che quell'articolo 9 nasceva in un contesto del tutto diverso. All'epoca infatti (ultimo trimestre 1993) il Parlamento, sulla base delle risultanze dei lavori del comitato Napolitano "per la comunicazione e l'informazione parlamentare", con ordini del giorno unanimi, deliberazioni degli uffici di presidenza di Senato e Camera, con le richieste formali dei Presidenti dei due rami del Parlamento al ministro delle poste e telecomunicazioni, con interpellanze di tutti i gruppi parlamentari che ne sollecitavano l'attuazione, richiese che nelle more della realizzazione da parte della RAI della rete parlamentare prevista dalla legge Mammì (articolo 24 primo comma) il servizio venisse svolto da un concess

ionario per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale "a partire da radio radicale".

Fu in base a tali richieste che il governo Ciampi approvò l'articolo 9 del DL "salva RAI", che nella prima versione non prevedeva la gara, ma solo i criteri in base ai quali il ministero avrebbe dovuto effettuare la scelta del concessionario. D'altra parte all'epoca la RAI era ancora impegnata alla realizzazione della rete (impegno che non assolse) ed il Parlamento voleva che fosse chiaramente scelta Radio Radicale.

Se quell'impostazione era in quel contesto e con quel tipo di provvedimento, a carattere chiaramente transitorio, pienamente giustificabile, non può essere altrettanto ora, quando altrettanto in attuazione di appelli, ordini del giorno e mozioni del Parlamento viene richiesto il superamento della normativa preesistente ed il passaggio in via permanente al regime di gara e di convenzione. Occorre pertanto assicurare la partecipazione alla gara, sul piede di parità, a soggetti privati diversi sia dalla RAI che da Radio Radicale, se non già in prima applicazione quantomeno in occasione dei successivi rinnovi della convenzione.

Alla luce di tali considerazioni vanno verificati i criteri di scelta del concessionario previsti per la gara.

I criteri di scelta del concessionario dovranno garantire:

la migliore affidabilità in termini di qualità del servizio, grazie all'esperienza maturata in precedenza. Esperienza che non deve essere esclusivamente riferibile alla trasmissione delle sole sedute parlamentari;

l'affidabilità tecnica del sistema di trasmissione da determinarsi con criteri che tengano conto dell'effettiva ricezione del programma trasmesso. E' notorio infatti che il segnale trasmesso degli impianti RAI ha un'alta affidabilità in termini di percentuale di effettivo funzionamento nel corso dell'anno, ma non è effettivamente ricevuto dagli utenti in gran parte del territorio nazionale;

di avere maturato adeguata esperienza nello svolgimento di attività di informazione in genere da verificarsi sulla base dei programmi informativi trasmessi nel triennio antecedente quello della gara;

di aver effettuato adeguati investimenti nel settore, per i quali occorrerà considerare il valore complessivo degli investimenti realizzati non riferendolo solo all'ultimo periodo. Tale criterio si rende necessario anche allo scopo di assicurare una migliore affidabilità della rete di trasmissione, che, stante la prolungata mancanza di applicazione delle normative vigenti in materia di radiodiffusione, può essere meglio garantita dall'anzianità di esercizio della rete stessa, che ha consentito, nel tempo di far maturare al concessionario un diritto di "preuso" delle frequenze esercite superiore a quello di chi abbia più recentemente iniziato l'attività.

Quanto al criterio del

"minore contributo finanziario richiesto per il servizio" occorre osservare che stante la differenza di dimensioni economiche e strutturali tra i diversi soggetti in competizione, i cui volumi di affari differiscono di almeno due ordini di grandezza (decine di miliardi, contro migliaia di miliardi), stanti le sovvenzioni pubbliche di cui gode la RAI attraverso il canone, stante la disponibilità della RAI di tre reti televisive oltre a tre reti radiofoniche, condizione questa che non è consentita a nessun altro concessionario privato, nonché infine la posizione dominante che la RAI riveste nel mercato degli ascolti, della pubblicità e del numero di reti ed impianti nello specifico settore della radiofonia nazionale, appare evidente come la concessionaria pubblica sia in condizione di effettuare richieste economiche per il servizio di trasmissione delle sedute parlamentari decisamente al di sotto dei valori di mercato. Verrebbero in tal modo inevitabilmente violate o eluse le normative nazionali e comunitarie

in termini di concorrenza. D'altra parte appare tanto affascinante quanto improbabile riuscire ad applicare efficacemente, sia lo strumento delle contabilità separate, sia quello della separazione strutturale, o altri criteri che si pongano come obbiettivo l'evidenziazione dei costi effettivamente afferenti al funzionamento della rete parlamentare. Criteri di questo genere comporterebbero che la RAI fosse disponibile a mettere a disposizione la propria contabilità con criteri di analiticità certo oggi neppure lontanamente garantiti dai criteri di contabilità e soprattutto di pubblicizzazione dei dati di bilancio sin qui adottati dalla concessionaria. Pertanto l'unico criterio che può garantire effettive condizioni di parità tra i diversi soggetti senza escludere la RAI è proprio quello di escludere il criterio del minor contributo finanziario richiesto per il servizio dai criteri di individuazione del concessionario cui affidarlo.

I concessionari esistenti:

Il primo periodo del primo comma: "un concessionario per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale in grado di garantire la copertura della maggior parte del territorio nazionale. "

Anche questa norma è mutuata dal testo dell'articolo 9 del decreto "salva RAI" , che tuttavia prevedeva che i concessionari per la radiodiffusione sonora partecipassero alla gara per lo svolgimento del servizio "con gli impianti già disponibili" al momento della presentazione delle offerte. Tale disposizione mirava a scongiurare il rischio che concessionari privi di impianti, o con reti estremamente ridotte partecipassero alla gara riservandosi solo successivamente la realizzazione della rete determinando così nei fatti una discontinuità nel servizio di trasmissione delle sedute parlamentari, che era invece uno degli obbiettivi principali del provvedimento.

Tale rischio esiste tuttora con una "aggravante", quella della partecipazione alla gara della RAI. Il termine "concessionario" infatti si può prestare ad un equivoco, quello di considerare la concessionaria RAI, quale concessionaria anche della quarta rete, cosa che in realtà non è in quanto l'unico atto di concessione rilasciato alla RAI è quello per le tre reti televisive e per le tre reti radiofoniche adottato con il D.P.R. 28 marzo 1994, di approvazione della Convenzione con il Ministero delle poste e telecomunicazioni. La convenzione venne stipulata a seguito della approvazione della legge Mammì, che pure già conteneva all'articolo 24, primo comma, la previsione della rete radiofonica parlamentare e deliberatamente fu scelto (come risulta dalla relazione introduttiva al DPR) di non inserire nell'atto di concessione quello relativo a tale quarta rete nonostante l'impegno della RAI a realizzarla fosse stato ribadito dall'articolo 9 del decreto "salva RAI" recentemente approvato (dicembre 1993).

Occorre pertanto ripristinare la dizione utilizzata dall'articolo 9 del DL "salva RAI" specificando anche che il requisito richiesto deve essere posseduto dalla rete, per la quale si è ottenuta la concessione.

Occorre inoltre tenere presente che più volte è stato affermato che "al concessionario che vincerà la gara verranno assegnate le frequenze necessarie alla realizzazione del servizio". Tale affermazione è tuttavia in contrasto con l'esigenza di assicurare continuità al servizio e inoltre presuppone una disponibilità da parte del Ministero delle comunicazioni di frequenze da assegnare, che non risponde in alcun modo alla realtà dei fatti. Lo stesso Piano di assegnazione dovrà provvedere al riordino dell'utilizzo delle frequenze da parte dei concessionari sia pubblici che privati, tenendo conto dei vincoli posti dalla legge 249 del 1997 per quanto riguarda l'attribuzione delle frequenze alle emittenti locali e nazionali e per quanto riguarda i limiti di risorse da attribuire a ciascun concessionario. Sempre in base alla legge 249 le frequenze che si dovessero rendere disponibili dovranno essere attribuite ai concessionari nazionali per il completamento delle attuali reti di trasmissione. D'altra parte non si

può prescindere dalla considerazione che il settore della radiofonia, più ancora di quello televisivo ha risentito pesantemente della mancata applicazione delle normative di settore e registra un livello di affollamento sia in termini di operatori che di frequenze non compatibili con le risorse economiche e tecniche a disposizione del sistema.

La quarta rete della RAI:

Il comma 5: Fino al 31/12/1998 è sospesa l'efficacia dell'art. 14 del contratto di servizio tra il Ministero delle Comunicazioni e la RAI - Radiotelevisione Iitaliana S.P.A., stipulato il 1 ottobre 1997, approvato con decreto del presidente della repubblica 29 ottobre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.286 del 9 dicembre 1997, n. 286.

Anche a partire dalle considerazioni sviluppate nel punto precedente, ma soprattutto a partire dalla constatazione che il presente DDL supera il regime di riserva alla RAI (a pagamento attraverso il canone) del servizio di trasmissione delle sedute parlamentari sostituendolo con quello di convenzione da stipulare a seguito di gara, appare evidente che quanto disposto dell'articolo 24, della legge Mammì e a maggior ragione quanto disposto dall'articolo 14 del contratto di servizio tra RAI e Ministero delle Comunicazioni, sono da intendersi superati.

Tale superamento va pertanto esplicitato attraverso l'esplicita abrogazione sia della parte del primo comma della legge Mammì, che conseguentemente dell'articolo 14 del Contratto di servizi.

D'altra parte è difficilmente comprensibile la sospensione della realizzazione della quarta rete RAI solo fino al 31 dicembre 1998. L'unica spiegazione dovrebbe essere che, in caso di successo della RAI nella gara per l'aggiudicazione del servizio, questa tornerebbe a poter realizzare la rete e conseguentemente a percepire gli incrementi di canone finalizzati al servizio di trasmissione delle sedute parlamentari previsto dal contratto di servizio, nonché del corrispettivo previsto dal presente DDL in base alla convenzione. Su tale base risulterebbe quindi del tutto incomprensibile il perché si debba ricorrere alla gara se comunque lo Stato dovrà provvedere ad assicurare le spese della RAI per la trasmissione delle sedute parlamentari.

A tal proposito è a maggior ragione non giustificabile il comportamento sin qui tenuto dalla RAI (e dal ministero delle comunicazioni) nella vicenda della realizzazione della rete di "GR - Parlamento", della quale prima si era esclusa la realizzazione in presenza di un DDL del governo che ne sospendesse la realizzazione, della quale nel corso della trattativa con Radio radicale era stato annunciato un costo di realizzazione di 20-25 miliardi e che ora viene realizzata con una spesa di 50-60 miliardi, per la quale si era annunciato un costo di esercizio di 20 - 25 miliardi all'anno e che si annuncia oggi avere invece un "costo zero".

Il controllo della attuazione della convenzione:

Il penultimo periodo del terzo comma: "Non possono essere comunque effettuate trasmissioni tali da compromettere l'imparziale gestione dell'attività in concessione."

Anche alla luce delle modalità, con cui il servizio deve essere svolto, numero complessivo di ore annue, divieto di interruzione dei programmi, fascia di protezione prima e dopo la trasmissione delle sedute parlamentari non si comprende la necessità di porre vincoli ulteriori sulla programmazione residua dell'emittente. Sarebbe inoltre impossibile, se non fissando ulteriori vincoli alle modalità e ai contenuti della programmazione residua, garantire adeguati strumenti di controllo del rispetto della norma.

La riduzione del corrispettivo nel periodo di proroga:

L'emendamento del governo al comma 6: "All'onere derivante dal presente provvedimento, pari a lire 10 miliardi a partire dal 1998 "

Il quarto comma del DDL prevede la proroga della convenzione in atto con il Centro di produzione fino al 31 dicembre 1998 "secondo le modalità" previste dalla convenzione stessa. Tra le modalità è incluso anche l'importo del corrispettivo previsto in 10 miliardi l'anno, cui corrispondono circa 11 miliardi e mezzo per il periodo che va dal 21 novembre 1997 (data in cui la convenzione è scaduta) al 31 dicembre 1998. L'emendamento del governo al comma sesto, riduce invece la copertura già prevista, riducendo corrispondentemente anche l'importo delle somme da corrispondere al centro di Produzione S.p.A. per la proroga della convenzione.

Occorre pertanto mantenere il medesimo testo originariamente previsto dal governo, la copertura finanziaria individuata peraltro consente, utilizzando le somme accantonate per la riduzione dei canoni di concessione RAI, di mettere a disposizione tutte le risorse necessarie.

La mancanza di copertura della convenzione dopo la gara:

L'emendamento del governo al comma 6.

La formulazione dell'emendamento del governo come indicata al punto precedente annulla anche la copertura già prevista dallo stesso comma del DDL relativa all'importo delle somme da corrispondere per lo svolgimento della convenzione dopo la gara. Considerato inoltre che, ove venisse confermato il divieto di partecipazione alle emittenti organo di partito o di movimento politico di cui al primo comma del DDL, si renderebbe necessario aumentare il corrispettivo previsto per il servizio, tale modifica proposta dal governo risulta del tutto incompatibile con le disposizioni del provvedimento. Anche per quanto concerne l'individuazione delle risorse necessarie ad assicurare il finanziamento della convenzione dopo la gara, si conferma quanto scritto al punto precedente, che la copertura già individuata dal governo è adeguata allo scopo anche in caso di incremento del corrispettivo del servizio.

Il concatenamento dei termini della gara e della proroga della convenzione

Il primo periodo del quarto comma : " Fino all'aggiudicazione della gara di cui al comma 2 e comunque non oltre il 31 dicembre 1998"

In base a questa disposizione nel periodo che intercorre tra la data di aggiudicazione della gara e quello di decorrenza della nuova convenzione il servizio non potrebbe essere garantito in quanto non più coperto dalla proroga della convenzione precedente. Stesso rischio di interruzione del servizio si verificherebbe se l'aggiudicazione della gara avvenisse dopo il 31 dicembre 1998.

Occorre quindi che la proroga della convenzione con Il Centro di produzione S.p.A. venga prorogata fino al 31 dicembre 1998 e comunque fino alla data di decorrenza della convenzione di cui al comma 3.

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