Ci sono due tipi di referendum: quelli manipolativi (vedi referendum rai, sent. c.c. n. 36/97) e quelli ad effetto manipolativo (vedi referendum elettorale, sent. c.c. n. 32/93).
Il quesito manipolativo mira a creare norme nuove; quello ad effetto manipolativo, invece, provoca l'espansione di norme esistenti. Il che è necessario in materia elettorale, la costituzione fissando il numero dei seggi da assegnare.
Per far capire anche Cappato, si può anche dire che: se la cornice (costituzionale) dice 630, e nel quadro (legislativo) ci sono 475 + 155, un referendum non può cancellare 155 incondizionatamente, ma, eventualmente, sostituire a 155 (proporzionale) un 155 equivalente (nel caso, recupero di collegio), riempendo il vuoto lasciato dalle norme cancellate attraverso l'espansione di una norma pur esistente nella legge.
Certo (e chi ha orecchie intenda),
SE per una ragione o per l'altra il referendum sul lavoro (sic!) della bicamerale si tenesse prima del giudizio della consulta su un ipotetico referendum elettorale per l'abolizione incondizionata della quota di recupero del 25 per cento,
E SE il nuovo testo della costituzione NON determinasse più il numero di deputati e senatori,
O SE lo determinasse nel minimo e nel massino E, IN QUESTO CASO, tra il minimo e il massimo fosse compreso il numero 475,
E SE, INOLTRE, nel frattempo la legge elettorale rimanesse immutata,
il detto referendum incondizionato potrebbe passare al vaglio della corte.
Un bacio a Cappato.
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