(ASCA) - Roma 11 mar - Il presidente dell'Autorita' garante
della concorrenza e del mercato (antitrust), Giuseppe
Tesauro, ha trasmesso al Presidente del Senato, Nicola
Mancino, un parere negativo sul disegno di legge del governo
per la prosecuzione della trasmissione in diretta delle
sedute parlamentari da parte di Radio Radicale, attualmente
all'esame della Commissione lavori pubblici e comunicazioni
di Palazzo Madama.
''Alcune disposizioni contenute nel ddl - secondo il
parere dell'Autorita' antitrust - potrebbero ridurre
notevolmente i positivi effetti introdotti dalla concorrenza
per il mercato mediante la gara''.
- RADIO RADICALE: PARERE NEGATIVO ANTITRUST SU DDL (2) =
(ASCA) - Roma, 11 mar - ''Il comma 5 del ddl - prosegue
l'Antitrust - dispone la sola sospensione dell'efficacia
fino al 31 dicembre '98 dell'art.14 del contratto di
servizio tra la Rai e il ministero delle Comunicazioni,
articolo che prevede l'avvio della rete parlamentare da
parte della stessa Rai''. Ad avviso dell'Autorita' garante
''la semplice sospensione dell'efficacia dell'art.14,
anziche' la sua completa abrogazione, potrebbe determinare
una distorsione del meccanismo concorrenziale previsto dal
ddl. Infatti, qualora la Rai dovesse risultare vincitrice
della gara, sara' la successiva convenzione con lo Stato a
disporre i relativi obblighi e fino alla scadenza della
convenzione stessa, alla quale seguirebbe un'altra gara.
L'art. 14, in questo caso - scrive ancora l'Antitrust -
risulterebbe superfluo. Se, invece, risultasse vincitrice
della gara un'altra emittente, dopo il 31 dicembre '98 la
Rai sarebbe di fatto autorizzata a riprendere le
trasmissioni parlamentari, determinando un'inutile
duplicazione del servizio finanziata dal canone di
abbonamento''.
and/leo/sl (segue)
- RADIO RADICALE: PARERE NEGATIVO ANTITRUST SU DDL (3) =
(ASCA) - Roma, 11 mar - L'Autorita' antitrust ''ritiene
pertanto opportuno che la modifica legislativa disponga
l'abrogazione dell'obbligo per la Rai di avviare la rete
parlamentare, lasciando che il servizio venga poi
disciplinato dalla convenzione con l'emittente vincitrice
della gara''.
L'Autorita' garante osserva inoltre che il ddl ''non
modifica l'art.33 del contratto di servizio, che, nel
definire l'entita' del canone di abbonamento della Rai in
base ad una formula matematica, fa dipendere l'ammontare del
canone anche dagli investimenti della Rai per avviare la
rete parlamentare. Qualora permanesse nel contratto di
servizio tale previsione, la Rai riceverebbe un
finanziamento non solo finalizzato ad un obbligo ormai
superato per l'anno in corso e per il futuro, in caso di
vittoria nella gara, finanziato da altro sussidio pubblico,
ma che potrebbe favorire gli investimenti della Rai sul
mercato contiguo delle trasmissioni radiofoniche in
modulazione di frequenza, falsando la concorrenza con gli
altri soggetti che vi operano. Percio' - conclude
l'Antitrust - l'attuale formulazione dell'art.33 del
contratto di servizio puo' favorire l'insorgere di
comportamenti da parte della concessionaria pubblica che
siano volti ad acquisire una posizione di privilegio in
vista della gara, condizionandone l'esito. E' difficile
negare che sia distorsivo della concorrenza bandire una gara
e, allo stesso tempo, sussidiare la futura partecipazione
di uno dei concorrenti''.
and/leo/sl
111327 MAR 98