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Conferenza Rivoluzione liberale
Partito Radicale Paolo - 12 marzo 1998
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

Roma, 9 marzo 1998

Il disegno di legge AS 3053, recante norme sulla remunerazione dei costi relativi alla trasmissione radiofonica dei lavori parlamentari effettuata dal Centro di Produzione S.p.A., modifica la disciplina del medesimo servizio disposta dall'art. 24, comma 1, della legge 6 agosto 1990 n. 223. Nel disegno di legge citato, è infatti previsto che la concessione per il servizio di trasmissione radiofonica dei lavori parlamentari venga attribuita a seguito di una gara fra concessionari radiofonici in ambito nazionale.

Nel corso della sua attività istituzionale, l'Autorità ha più volte sottolineato come un servizio pubblico o una parte di esso possano essere efficacemente svolti da soggetti diversi dal concessionario pubblico, garantendo comunque il pieno raggiungimento degli obiettivi di interesse generale. In particolare, è stato più volte evidenziato come da un lato l'universalità del servizio non implichi l'esclusiva a favore del soggetto pubblico, e dall'altro come la procedura della gara sia la più adatta a riprodurre i positivi effetti della concorrenza laddove, per vari motivi, non sia possibile prevedere l'accesso di più di un solo operatore (segnalazioni al Parlamento e al Governo del 24 e del 12 novembre 1997, Autonomie enti locali, del 1 settembre 1997, Servizi Napoli-Capri, dell'11 ottobre 1995, Approdi servizi di linea con le isole, decisione del 4 luglio 1996, Adusbef/Autostrade-ACI).

L'Autorità perciò rileva con soddisfazione come tale principio sia stato recepito nel disegno di legge AS 3053 per la porzione di servizio pubblico radiofonico costituita dalla trasmissione dei lavori parlamentari. Tuttavia, alcune disposizioni contenute nel disegno di legge potrebbero ridurre notevolmente i positivi effetti introdotti dalla concorrenza per il mercato mediante la gara.

Preso atto che i requisiti indicati nel comma 1 dell'articolo unico, motivati dalla tutela di interessi pubblici e dati dalla maggior copertura possibile del territorio nazionale e dall'indipendenza da partiti o movimenti politici, non appaiono costituire ingiustificate restrizioni all'accesso al mercato, desta invece perplessità il criterio dio valutazione sub d) del comma 2. Tra i criteri ai quali viene attribuito pari valore ponderale ai fini degli esiti della gara, vengono infatti contemplati gli investimenti effettuati nel settore. L'Autorità in primo luogo osserva che non risulta chiaro se la definizione dell'ambito degli investimenti si riferisca al settore radiofonico in generale o al settore delle trasmissioni parlamentari in particolare, costituendo in quest'ultimo caso una causa di esclusione per numerosi possibili candidati. In secondo luogo, qualora il criterio si riferisca al complesso degli investimenti nel settore radiofonico, si rischierebbe di favorire ingiustificatamente le maggiori i

mprese. Il fatto che il volume degli investimenti, nel definire gli esiti della gara, abbia quantomeno un peso uguale al criterio economico sub c) (minore contributo finanziario richiesto per il servizio) può determinare una distorsione nella concorrenza per il mercato a favore delle imprese maggiori e della concessionaria pubblica in particolare. Né si riscontra alcuna giustificazione tecnica per tale criterio, considerato che il progetto di legge dispone sia un requisito, al comma 1, di copertura della maggior parte del territorio nazionale, sia, al comma 2 sub b), il criterio di selezione relativo all'affidabilità tecnica della proposta. Tali previsioni appaiono assicurare l'attribuzione della concessione ad un soggetto dotato delle necessarie strutture tecniche.

L'Autorità ritiene pertanto più coerente con i principi di tutela della concorrenza per il criterio sub d) venga escluso dagli elementi di valutazione dei candidati alla gara.

Il comma 5 del disegno di legge dispone la sola sospensione dell'efficacia fino al 31 dicembre 1998 dell'art. 14 del contratto di servizio tra la RAI S.p.A. e il Ministero delle Comunicazioni, articolo che prevede l'avvio della rete parlamentare da parte della stessa RAI S.p.A. Ad avviso dell'Autorità, la semplice sospensione dell'efficacia dell'articolo 14, anziché la sua completa abrogazione, potrebbe determinare una distorsione del meccanismo concorrenziale previsto dal disegno di legge. Qualora infatti la RAI S.p.A. dovesse risultare vincitrice della gara, sarà la successiva convenzione con lo Stato a disporre i relativi obblighi e fino alla scadenza della convenzione stressa, alla quale seguirebbe un'altra gara. L'art. 14 in questo caso risulterebbe superfluo. Qualora, invece, risultasse vincitrice della gara un'altra emittente, successivamente al 31 dicembre 1998 la RAI sarebbe di fatto autorizzata a riprendere le trasmissioni parlamentari, determinando un'inutile duplicazione del servizio finanzi

ata dal canone di abbonamento. L'Autorità ritiene opportuno pertanto che la modifica legislativa disponga l'abrogazione dell'obbligo per la RAI S.p.A. di avviare la rete parlamentare, lasciando che il servizio venga poi disciplinato dalla convenzione con l'emittente vincitrice della gara.

L'Autorità inoltre osserva che il disegno di legge AS 3053 non modifica l'art. 33 del contratto di servizio tra RAI S.p.A. e Ministero delle Comunicazioni il quale, nel definire l'entità del canone di abbonamento alla RAI S.p.A. in base ad una formula matematica, fa dipendere l'ammontare del canone anche dagli investimenti della RAI S.pA. per avviare la rete parlamentare. Qualora permanesse nel contratto di servizio tale previsione, la RAI S.p.A. riceverebbe un finanziamento non solo finalizzato ad un obbligo ormai superato per l'anno in corso - e per il futuro, in caso di vittoria nella gara, finanziato da un altro sussidio pubblico - ma che potrebbe favorire gli investimenti della concessionaria pubblica sul mercato contiguo delle trasmissioni radiofoniche in modulazione di frequenza, falsando la concorrenza con gli altri soggetti che vi operano. La cancellazione della quota di canone volta a finanziare la rete parlamentare dovrebbe essere disposta anche per l'anno in corso, giacché tale quota del can

one può finanziare nuovi investimenti della RAI - quali la costruzione o acquisto di nuovi impianti - che possono rientrare nei parametri di valutazione ai fini della gara per l'assegnazione del servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari. Perciò, l'attuale formulazione dell'art. 33 del contratto di servizio può favorire l'insorgere di comportamenti da parte della concessionaria pubblica che siano volti ad acquisire una posizione di privilegio in vista della gara, condizionandone l'esito. E difficile negare che sia distorsivo della concorrenza bandire una gara e allo stesso tempo sussidiare la futura partecipazione di uno dei concorrenti.

L'Autorità auspica pertanto che al disegno di legge AS 3053 vengano apportate le opportune modifiche al fine di non vanificare i positivi effetti che i principi di concorrenza, introdotti dallo stesso disegno di legge, possono determinare per la collettività.

Il Presidente

 
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