Mercoledì 8 aprile 1998181ª Seduta
Presidenza del Presidente
PETRUCCIOLI
Interviene il sottosegretario di Stato per le comunicazioni Lauria.
La seduta inizia alle ore 15,15.
SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI
Il PRESIDENTE avverte che si procederà all'attivazione dell'impianto audiovisivo,
in quanto richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 5, del Regolamento, dal
senatore Baldini in relazione alla discussione in sede deliberante dei disegni di
legge nn. 3053 e 3075.
La Commissione prende atto.
IN SEDE DELIBERANTE
(3053) Remunerazione dei costi relativi alla trasmissione radiofonica dei
lavori parlamentari effettuata dal Centro di produzione S.p.a.
(3075) CASTELLI - Nuove norme in ordine alla trasmissione radiofonica
dei lavori parlamentari
(Seguito della discussione congiunta e approvazione con modificazioni del
disegno di legge n. 3053. Assorbimento del disegno di legge n. 3075)
Riprende la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 2 aprile scorso.
Il presidente PETRUCCIOLI invita i senatori che hanno presentato emendamenti
a darne illustrazione informando peraltro che la Commissione bilancio ha
espresso il proprio parere tanto sugli emendamenti quanto sui subemendamenti.
Il senatore MILIO illustra tutti gli emendamenti fino all'emendamento 1.10 (in
quanto di identico contenuto).
Il senatore CASTELLI illustra quindi gli emendamenti presentati dal suo Gruppo.
Il senatore SEMENZATO, dopo aver ritirato la proposta di stralcio dei commi 1,
2, 3 e 5 dell'articolo 1 e gli emendamenti 1.32, 1.34 e 1.37, illustra
l'emendamento 1.11.
Il senatore BALDINI interviene a sostegno dell'emendamento 1.10 di cui è
firmatario richiamando le ragioni già espresse nel dibattito generale di una
proroga della concessione al Centro di produzione S.p.a. della trasmissione dei
lavori parlamentari e sottolineando lo spreco sotteso alla duplicazione del
servizio da parte della concessionaria pubblica, sottolineando la volontà di una
parte delle forze politiche di mettere a tacere una voce importante del sistema
dell'emittenza radiofonica.
Il senatore BORNACIN illustra quindi gli emendamenti presentati dal Gruppo di
Alleanza nazionale.
Il senatore BOSI, richiamandosi al suo intervento in discussione generale,
auspica l'approvazione dell'emendamento 1.10.
Interviene quindi il senatore FALOMI che, in quanto firmatario dell'emendamento
1.11, ne ricorda il contenuto sottolineando che la concessione della proroga a
Radio radicale si giustifica solo in quanto siano affermate le condizioni per
giungere all'espletamento di una gara che abbia criteri di trasparenza e che
permetta a più soggetti di potervi partecipare.
Il senatore NAPOLI Roberto, auspicando l'approvazione dell'emendamento 1.10,
ritiene necessario richiamare l'attenzione del Parlamento sui costi di una
duplicazione del servizio delle trasmissioni radiofoniche dei lavori parlamentari e
sulla correttezza del lavoro svolto fin qui da Radio radicale.
Interviene quindi il presidente PETRUCCIOLI il quale fa presente non vi è mai
stata alcuna volontà di mettere a tacere Radio radicale da parte di alcuno; il
Governo, d'altro lato ha presentato un testo che ha recepito le indicazioni venute
a più riprese dalle Aule parlamentari ed ha più volte affermato la propria
disponibilità ad accogliere le soluzioni che il Parlamento ritenesse più opportune.
Il relatore, senatore BESSO CORDERO, esprime parere contrario sugli tutti gli
emendamenti fino all'emendamento 1.10, quindi su tutti gli emendamenti
dall'emendamento 1.12 fino all'emendamento 1.36. Esprime invece parere
favorevole sul subemendamento 1.11/1 a condizione che nell'emendamento 1.11
(sul quale il suo parere è favorevole) all'inizio del comma 4 siano inserite le
parole: "Fino alla stessa data" e che tale comma diventi l'ultimo periodo del
comma 3. Esprime quindi parere contrario su tutti gli altri subemendamenti riferiti
all'emendamento 1.11 e parere favorevole sull'emendamento 1.100.
Il sottosegretario LAURIA, dopo aver osservato che il Governo, nel presentare il
disegno di legge n. 3053, non ha fatto che recepire i contenuti di un ordine del
giorno approvato dalla Camera dei Deputati durante la discussione del disegno
di legge collegato alla legge finanziaria per il 1998, dichiara di condividere
pienamente i pareri espressi dal Relatore tanto sugli emendamenti quanto sui
subemendamenti.
Il presidente PETRUCCIOLI, anche in considerazione dell'autorevolezza dei
senatori che hanno firmato gli emendamenti da 1.1 a 1.10, propone che tali
emendamenti siano accantonati.
Il senatore CASTELLI si dichiara contrario a tale proposta.
Il presidente PETRUCCIOLI pone quindi congiuntamente ai voti, in quanto di
identico contenuto gli emendamenti da 1.1 fino a 1.10.
Il senatore CASTELLI annuncia il voto favorevole del suo Gruppo Il senatore
VEGAS annuncia il voto favorevole del Gruppo di Forza Italia. Il senatore
BORNACIN annuncia il voto favorevole del Gruppo di Alleanza Nazionale, mentre
il senatore SEMENZATO annuncia il voto contrario del suo Gruppo. Il senatore
NAPOLI, dopo aver dichiarato di aggiungere la propria firma all'emendamento
presentato dal senatore Cossiga, annuncia infine il suo voto favorevole.
Il presidente PETRUCCIOLI, dopo aver ricordato di aver sostenuto in numerose
occasioni Radio radicale, ritiene tuttavia che le norme contenute
nell'emendamento 1.11 siano assai più convincenti in relazione all'affermazione
dei principi di pluralismo e liberalizzazione dei servizi pubblici di quanto non lo
siano quelle contenute negli emendamenti posti ai voti, annuncia tuttavia la
propria astensione per l'autorevolezza dei firmatari degli emendamenti in
questione.
Il senatore BOSI annuncia il proprio voto favorevole, mentre annuncia il voto
contrario del Gruppo del Partito Popolare il senatore ERROI.
Posti ai voti, gli emendamenti risultano respinti.
Si passa quindi alla votazione dei subemendamenti riferiti all'emendamento 1.11.
Il presidente PETRUCCIOLI propone di votare per parti separate il
subemendamento 1.11/1, votando in primo luogo l'inserimento della parola:
"privato" dopo la parola: "concessionario" e in secondo luogo, la parte restante
del subemendamento.
Sulla proposta si apre un breve dibattito nel quale intervengono i senatori
BESSO CORDERO, FALOMI, CO', BALDINI, SEMENZATO e CASTELLI.
Respinta la proposta di votazioni per parti separate il PRESIDENTE pone ai voti
il subemendamento 1.11/1 che risulta approvato previo annuncio di astensione
del Presidente stesso e del voto favorevole dei senatori MANIS, SEMENZATO e
LO CURZIO.
Posti separatamente ai voti, sono quindi respinti i subemendamenti 1.11/2 e
1.11/3.
Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore VEGAS, posto ai voti, è
respinto il subemendamento 1.11/4. Successivamente, posto ai voti è respinto il
subemendamento 1.11/5. Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore
TERRACINI, posto ai voti, è quindi respinto il subemendamento 1.11/6 ed infine,
previa dichiarazione di voto favorevole del senatore PERUZZOTTI, è quindi
respinto il subemendamento 1.11/7.
Il Presidente pone quindi ai voti l'emendamento 1.11 nel testo che accoglie le
proposte di modifica avanzate dal Relatore in conseguenza dell'approvazione del
subemendamento 1.11/1:
"ART. 1
1. Il servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari è svolto da un
concessionario privato per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale e, senza
oneri aggiuntivi sul canone di abbonamento, dalla concessionaria del servizio
pubblico radiotelevisivo, secondo modalità che saranno stabilite entro il 31
dicembre 1998.
2. Il piano di assegnazione delle frequenze di radiodiffusione sonora riserva una
quota di frequenze al servizio di trasmissione radiofonica delle sedute
parlamentari al fine di consentire l'irradiazione del servizio con le caratteristiche
di copertura previste dall'articolo 3, comma 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249,
per l'emittenza radiofonica in ambito nazionale.
3. Fino all'approvazione del piano di assegnazione delle frequenze radiofoniche
e comunque fino al 31 dicembre 1999, è prorogata la convenzione con il Centro
di produzione S.p.A. approvata con decreto ministeriale del 21 novembre 1994. Il
Centro di produzione S.p.a. deve assumere formale impegno di rispettare la
normativa sui contratti nazionali di lavoro, compreso quello giornalistico. Fino alla
stessa data la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo può
trasmettere, senza oneri aggiuntivi sul canone di abbonamento, le sedute
parlamentari.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 3, determinato nel limite
annuo di lire 11.150.000.000 (undicimiliardicentocinquantamilioni), si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito della
unità previsionale di base di parte corrente "fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per gli anni 1998-2000, a tal fine parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
5. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è
autorizzato ad effettuare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio".
Il senatore CASTELLI sottolinea la sua impossibilità di esprimere un voto sul
testo proposto in quanto molti dei problemi relativi alla trasmissione delle sedute
del Parlamento rimangono indefiniti. Sarebbe stato infatti più opportuno costituire
un Comitato ristretto che trovasse una soluzione più soddisfacente.
Il senatore MANIS annuncia il proprio voto favorevole su un emendamento che fa
salvi i principi del pluralismo e della concorrenza.
I senatori VEGAS e BORNACIN annunciano rispettivamente il voto contrario dei
Gruppi di Forza Italia e di Alleanza Nazionale.
Posto ai voti è approvato il suddetto emendamento, interamente sostitutivo
dell'unico articolo del disegno di legge n. 3053. Il presidente PETRUCCIOLI
dichiara pertanto preclusi tutti gli altri emendamenti e avverte che con tale
votazione deve intendersi assorbito il disegno di legge n. 3075.
La seduta termina alle ore 17,45.
EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI AL DISEGNO
DI LEGGE N. 3053
PROPOSTA DI STRALCIO
All'articolo 1 sono stralciati i commi 1, 2, 3 e 5.
1. SEMENZATO
ART. 1
Sostituire l'articolo 1 con il seguente:
"ART. 1
1. All'articolo 24, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, sono abrogate le
parole da "oltre, ove richiesto" fino alla fine del comma e di conseguenza è
abrogato l'articolo 14 del contratto di servizio tra il Ministero delle comunicazioni
e la RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A., stipulato il 1 ottobre 1997, approvato
con Decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1997, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 286 del 9 dicembre 1997.
2. Il termine di scadenza della convenzione adottata ai sensi dell'articolo 9,
comma 1, del D.L. 28 ottobre 1994, n. 602, è differito al 20 novembre 2000
intendendosi elevato a lire 11.150.000.000 annui fino al 31 dicembre 1998 e a
18.000.000.000 a decorrere dal 1 gennaio 1999 l'importo di cui al comma 4
dello stesso articolo 9.
3. All'onere derivante dal presente provvedimento, pari a lire 11.150.000.000 per
l'anno 1998 e 18 miliardi in ragione di anno a decorrere dall'anno 1999, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte
corrente "fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica per gli stessi anni all'uopo
parzialmente utilizzando, quanto a lire 6.150.000.000 per l'anno 1998, e 18
miliardi a decorrere dal 1999, l'accantonamento relativo alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri e quanto a lire 5 miliardi per l'anno 1998, l'accantonamento
relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.".
1.1 TAVIANI
Sostituire l'articolo 1 con il seguente:
"ART. 1
1. All'articolo 24, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, sono abrogate le
parole da "oltre, ove richiesto" fino alla fine del comma e di conseguenza è
abrogato l'articolo 14 del contratto di servizio tra il Ministero delle comunicazioni
e la RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A., stipulato il 1 ottobre 1997, approvato
con Decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1997, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 286 del 9 dicembre 1997.
2. Il termine di scadenza della convenzione adottata ai sensi dell'articolo 9,
comma 1, del D.L. 28 ottobre 1994, n. 602, è differito al 20 novembre 2000
intendendosi elevato a lire 11.150.000.000 annui fino al 31 dicembre 1998 e a
18.000.000.000 a decorrere dal 1 gennaio 1999 l'importo di cui al comma 4
dello stesso articolo 9.
3. All'onere derivante dal presente provvedimento, pari a lire 11.150.000.000 per
l'anno 1998 e 18 miliardi in ragione di anno a decorrere dall'anno 1999, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte
corrente "fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica per gli stessi anni all'uopo
parzialmente utilizzando, quanto a lire 6.150.000.000 per l'anno 1998, e 18
miliardi a decorrere dal 1999, l'accantonamento relativo alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri e quanto a lire 5 miliardi per l'anno 1998, l'accantonamento
relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.".
1.2 LEONE
Sostituire l'articolo 1 con il seguente:
"ART. 1
1. All'articolo 24, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, sono abrogate le
parole da "oltre, ove richiesto" fino alla fine del comma e di conseguenza è
abrogato l'articolo 14 del contratto di servizio tra il Ministero delle comunicazioni
e la RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A., stipulato il 1 ottobre 1997, approvato
con Decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1997, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 286 del 9 dicembre 1997.
2. Il termine di scadenza della convenzione adottata ai sensi dell'articolo 9,
comma 1, del D.L. 28 ottobre 1994, n. 602, è differito al 20 novembre 2000
intendendosi elevato a lire 11.150.000.000 annui fino al 31 dicembre 1998 e a
18.000.000.000 a decorrere dal 1 gennaio 1999 l'importo di cui al comma 4
dello stesso articolo 9.
3. All'onere derivante dal presente provvedimento, pari a lire 11.150.000.000 per
l'anno 1998 e 18 miliardi in ragione di anno a decorrere dall'anno 1999, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte
corrente "fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica per gli stessi anni all'uopo
parzialmente utilizzando, quanto a lire 6.150.000.000 per l'anno 1998, e 18
miliardi a decorrere dal 1999, l'accantonamento relativo alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri e quanto a lire 5 miliardi per l'anno 1998, l'accantonamento
relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.".
1.3 COSSIGA, DI PIETRO
Sostituire l'articolo 1 con il seguente:
"ART. 1
1. All'articolo 24, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, sono abrogate le
parole da "oltre, ove richiesto" fino alla fine del comma e di conseguenza è
abrogato l'articolo 14 del contratto di servizio tra il Ministero delle comunicazioni
e la RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A., stipulato il 1 ottobre 1997, approvato
con Decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1997, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 286 del 9 dicembre 1997.
2. Il termine di scadenza della convenzione adottata ai sensi dell'articolo 9,
comma 1, del D.L. 28 ottobre 1994, n. 602, è differito al 20 novembre 2000
intendendosi elevato a lire 11.150.000.000 annui fino al 31 dicembre 1998 e a
18.000.000.000 a decorrere dal 1 gennaio 1999 l'importo di cui al comma 4
dello stesso articolo 9.
3. All'onere derivante dal presente provvedimento, pari a lire 11.150.000.000 per
l'anno 1998 e 18 miliardi in ragione di anno a decorrere dall'anno 1999, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte
corrente "fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica per gli stessi anni all'uopo
parzialmente utilizzando, quanto a lire 6.150.000.000 per l'anno 1998, e 18
miliardi a decorrere dal 1999, l'accantonamento relativo alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri e quanto a lire 5 miliardi per l'anno 1998, l'accantonamento
relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.".
1.4 AGNELLI
Sostituire l'articolo 1 con il seguente:
"ART. 1
1. All'articolo 24, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, sono abrogate le
parole da "oltre, ove richiesto" fino alla fine del comma e di conseguenza è
abrogato l'articolo 14 del contratto di servizio tra il Ministero delle comunicazioni
e la RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A., stipulato il 1 ottobre 1997, approvato
con Decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1997, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 286 del 9 dicembre 1997.
2. Il termine di scadenza della convenzione adottata ai sensi dell'articolo 9,
comma 1, del D.L. 28 ottobre 1994, n. 602, è differito al 20 novembre 2000
intendendosi elevato a lire 11.150.000.000 annui fino al 31 dicembre 1998 e a
18.000.000.000 a decorrere dal 1 gennaio 1999 l'importo di cui al comma 4
dello stesso articolo 9.
3. All'onere derivante dal presente provvedimento, pari a lire 11.150.000.000 per
l'anno 1998 e 18 miliardi in ragione di anno a decorrere dall'anno 1999, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte
corrente "fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica per gli stessi anni all'uopo
parzialmente utilizzando, quanto a lire 6.150.000.000 per l'anno 1998, e 18
miliardi a decorrere dal 1999, l'accantonamento relativo alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri e quanto a lire 5 miliardi per l'anno 1998, l'accantonamento
relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.".
1.5 BO
Sostituire l'articolo 1 con il seguente:
"ART. 1
1. All'articolo 24, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, sono abrogate le
parole da "oltre, ove richiesto" fino alla fine del comma e di conseguenza è
abrogato l'articolo 14 del contratto di servizio tra il Ministero delle comunicazioni
e la RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A., stipulato il 1 ottobre 1997, approvato
con Decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1997, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 286 del 9 dicembre 1997.
2. Il termine di scadenza della convenzione adottata ai sensi dell'articolo 9,
comma 1, del D.L. 28 ottobre 1994, n. 602, è differito al 20 novembre 2000
intendendosi elevato a lire 11.150.000.000 annui fino al 31 dicembre 1998 e a
18.000.000.000 a decorrere dal 1 gennaio 1999 l'importo di cui al comma 4
dello stesso articolo 9.
3. All'onere derivante dal presente provvedimento, pari a lire 11.150.000.000 per
l'anno 1998 e 18 miliardi in ragione di anno a decorrere dall'anno 1999, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte
corrente "fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica per gli stessi anni all'uopo
parzialmente utilizzando, quanto a lire 6.150.000.000 per l'anno 1998, e 18
miliardi a decorrere dal 1999, l'accantonamento relativo alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri e quanto a lire 5 miliardi per l'anno 1998, l'accantonamento
relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.".
1.6 BOBBIO
Sostituire l'articolo 1 con il seguente:
"ART. 1
1. All'articolo 24, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, sono abrogate le
parole da "oltre, ove richiesto" fino alla fine del comma e di conseguenza è
abrogato l'articolo 14 del contratto di servizio tra il Ministero delle comunicazioni
e la RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A., stipulato il 1 ottobre 1997, approvato
con Decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1997, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 286 del 9 dicembre 1997.
2. Il termine di scadenza della convenzione adottata ai sensi dell'articolo 9,
comma 1, del D.L. 28 ottobre 1994, n. 602, è differito al 20 novembre 2000
intendendosi elevato a lire 11.150.000.000 annui fino al 31 dicembre 1998 e a
18.000.000.000 a decorrere dal 1 gennaio 1999 l'importo di cui al comma 4
dello stesso articolo 9.
3. All'onere derivante dal presente provvedimento, pari a lire 11.150.000.000 per
l'anno 1998 e 18 miliardi in ragione di anno a decorrere dall'anno 1999, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte
corrente "fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica per gli stessi anni all'uopo
parzialmente utilizzando, quanto a lire 6.150.000.000 per l'anno 1998, e 18
miliardi a decorrere dal 1999, l'accantonamento relativo alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri e quanto a lire 5 miliardi per l'anno 1998, l'accantonamento
relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.".