Mercoledì 8 aprile 1998181ª Seduta
1.7 ANDREOTTI
Sostituire l'articolo 1 con il seguente:
"ART. 1
1. All'articolo 24, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, sono abrogate le
parole da "oltre, ove richiesto" fino alla fine del comma e di conseguenza è
abrogato l'articolo 14 del contratto di servizio tra il Ministero delle comunicazioni
e la RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A., stipulato il 1 ottobre 1997, approvato
con Decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1997, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 286 del 9 dicembre 1997.
2. Il termine di scadenza della convenzione adottata ai sensi dell'articolo 9,
comma 1, del D.L. 28 ottobre 1994, n. 602, è differito al 20 novembre 2000
intendendosi elevato a lire 11.150.000.000 annui fino al 31 dicembre 1998 e a
18.000.000.000 a decorrere dal 1 gennaio 1999 l'importo di cui al comma 4
dello stesso articolo 9.
3. All'onere derivante dal presente provvedimento, pari a lire 11.150.000.000 per
l'anno 1998 e 18 miliardi in ragione di anno a decorrere dall'anno 1999, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte
corrente "fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica per gli stessi anni all'uopo
parzialmente utilizzando, quanto a lire 6.150.000.000 per l'anno 1998, e 18
miliardi a decorrere dal 1999, l'accantonamento relativo alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri e quanto a lire 5 miliardi per l'anno 1998, l'accantonamento
relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.".
1.8 VALIANI
Sostituire l'articolo 1 con il seguente:
"ART. 1
1. All'articolo 24, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, sono abrogate le
parole da "oltre, ove richiesto" fino alla fine del comma e di conseguenza è
abrogato l'articolo 14 del contratto di servizio tra il Ministero delle comunicazioni
e la RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A., stipulato il 1 ottobre 1997, approvato
con Decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1997, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 286 del 9 dicembre 1997.
2. Il termine di scadenza della convenzione adottata ai sensi dell'articolo 9,
comma 1, del D.L. 28 ottobre 1994, n. 602, è differito al 20 novembre 2000
intendendosi elevato a lire 11.150.000.000 annui fino al 31 dicembre 1998 e a
18.000.000.000 a decorrere dal 1 gennaio 1999 l'importo di cui al comma 4
dello stesso articolo 9.
3. All'onere derivante dal presente provvedimento, pari a lire 11.150.000.000 per
l'anno 1998 e 18 miliardi in ragione di anno a decorrere dall'anno 1999, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte
corrente "fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica per gli stessi anni all'uopo
parzialmente utilizzando, quanto a lire 6.150.000.000 per l'anno 1998, e 18
miliardi a decorrere dal 1999, l'accantonamento relativo alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri e quanto a lire 5 miliardi per l'anno 1998, l'accantonamento
relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.".
1.9 SCOGNAMIGLIO PASINI
Sostituire l'articolo 1 con il seguente:
"ART. 1
1. All'articolo 24, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, sono abrogate le
parole da "oltre, ove richiesto" fino alla fine del comma e di conseguenza è
abrogato l'articolo 14 del contratto di servizio tra il Ministero delle comunicazioni
e la RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A., stipulato il 1 ottobre 1997, approvato
con Decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1997, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 286 del 9 dicembre 1997.
2. Il termine di scadenza della convenzione adottata ai sensi dell'articolo 9,
comma 1, del D.L. 28 ottobre 1994, n. 602, è differito al 20 novembre 2000
intendendosi elevato a lire 11.150.000.000 annui fino al 31 dicembre 1998 e a
18.000.000.000 a decorrere dal 1 gennaio 1999 l'importo di cui al comma 4
dello stesso articolo 9.
3. All'onere derivante dal presente provvedimento, pari a lire 11.150.000.000 per
l'anno 1998 e 18 miliardi in ragione di anno a decorrere dall'anno 1999, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte
corrente "fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica per gli stessi anni all'uopo
parzialmente utilizzando, quanto a lire 6.150.000.000 per l'anno 1998, e 18
miliardi a decorrere dal 1999, l'accantonamento relativo alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri e quanto a lire 5 miliardi per l'anno 1998, l'accantonamento
relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.".
1.10 BALDINI, BORNACIN, DE CORATO, LAURO, MILIO, TERRACINI, VEGAS
Al comma 1, dopo le parole: "da un concessionario" inserire la parola: "privato"
e dopo le parole: "in ambito nazionale" inserire le altre: "e, senza oneri aggiuntivi
sul canone di abbonamento, dalla concessionaria del servizio pubblico
radiotelevisivo,".
1.11/1 BALDINI, LAURO, TERRACINI, VEGAS
Al comma 2, sostituire le parole: "con le caratteristiche di copertura" con le altre:
"con caratteristiche di copertura superiore del 15 per cento a quelle".
1.11/2 BALDINI, LAURO, TERRACINI, VEGAS
Al comma 3, primo periodo, sostituire dalle parole: "Fino all'approvazione" alle
parole: "al 31 dicembre 1999," con le altre: "Fino al 31 dicembre 2000".
1.11/3 BALDINI, LAURO, TERRACINI, VEGAS
Al comma 3, dopo le parole: "21 novembre 1994" inserire le parole:
"intendendosi elevato a lire 14.000.000.000 (quattordici miliardi) il relativo
corrispettivo annuo"
e conseguentemente
al comma 5, sostituire le parole: "determinato nel limite annuo di lire
11.150.000.000 (undicimiliardicentocinquantamilioni)" con le seguenti:
"determinato in lire 14.000.000.000 (quattordicimiliardi) annui".
1.11/4 BALDINI, LAURO, TERRACINI, VEGAS
Al comma 3, dopo le parole: "21 novembre 1994" inserire le seguenti:
"intendendosi elevato a lire 11.150.000.000 (undicimiliardicentocinquantamilioni)
il relativo corrispettivo annuo"
e conseguentemente
al comma 5, sostituire le parole: "determinato nel limite annuo di lire
11.150.000.000 (undicimiliardicentocinquantamilioni)" con le altre: "determinato
in lire 11.150.000.000 (undicimiliardicentocinquantamilioni) annui".
1.11/5 BALDINI, LAURO, TERRACINI, VEGAS
Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: ", compreso quello
giornalistico".
1.11/6 BALDINI, LAURO, TERRACINI, VEGAS
Sopprimere il comma 4.
1.11/7 BALDINI, LAURO, TERRACINI, VEGAS
Sostituire l'articolo 1 con il seguente:
"ART. 1
1. Il servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari è svolto da un
concessionario per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale secondo
modalità che saranno stabilite entro il 31 dicembre 1998.
2. Il piano di assegnazione delle frequenze di radiodiffusione sonora riserva una
quota di frequenze al servizio di trasmissione radiofonica delle sedute
parlamentari al fine di consentire l'irradiazione del servizio con le caratteristiche
di copertura previste dall'articolo 3, comma 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249,
per l'emittenza radiofonica in ambito nazionale.
3. Fino all'approvazione del piano di assegnazione delle frequenze radiofoniche
e comunque fino al 31 dicembre 1999, è prorogata la convenzione con il Centro
di produzione S.p.a. approvata con decreto ministeriale del 21 novembre 1994. Il
Centro di produzione S.p.a. deve assumere formale impegno di rispettare la
normativa sui contratti nazionali di lavoro, compreso quello giornalistico.
4. La concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo può trasmettere senza
oneri aggiuntivi sul canone di abbonamento, le sedute parlamentari.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 3, determinato nel limite
annuo di lire 11.150.000.000 (undicimiliardicentocinquantamilioni), si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito della
unità previsionale di base di parte corrente "fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per gli anni 1998-2000, a tal fine parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
6. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è
autorizzato ad effettuare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio".
1.11 FALOMI, CO', MANIS, SEMENZATO, ROGNONI, LO CURZIO
Sostituire il comma 1 con il seguente:
"1. L'articolo 24, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223 è sostituito dai
seguenti:
"1. Con l'atto di concessione di cui all'articolo 3 della legge 14 aprile 1975, n.
103, sono assentite alla concessionaria pubblica tre reti televisive e tre reti
radiofoniche.
1bis. E' abrogato l'articolo 14 del contratto di servizio tra il Ministero delle
comunicazioni e la RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., stipulato il 1 ottobre
1997, approvato con decreto del Presidente della Repubblica il 29 ottobre 1997".
1.12 BORNACIN, SERVELLO, MEDURI, DE CORATO, PONTONE, SILIQUINI
Al comma 1, dopo la parola: "concessionario", aggiungere la parola: "privato".
1.13 CASTELLI
Al comma 1, dopo la parola: "concessionario", aggiungere le parole: "non
esercente altre attività di servizio pubblico".
1.14 CASTELLI
Al comma 1, dopo la parola: "garantire", aggiungere le seguenti: ", con gli
impianti già disponibili,".
1.15 CASTELLI
Al comma 1, sostituire le parole: "della maggior parte", con le seguenti: "dell' 80
per cento".
1.16 CASTELLI
Al comma 1, sostituire le parole: "della maggior parte", con le seguenti: "del 75
per cento".
1.17 CASTELLI
Al comma 1, sostituire le parole: "della maggior parte", con le seguenti: "del 70
per cento".
1.18 CASTELLI
Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
1.19 CASTELLI
Sostituire il comma 2 con il seguente:
"2. E' differito al 31 dicembre 2000 il termine di scadenza del contratto di servizio
stipulato tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI-Radiotelevisione italiana
S.p.a., di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29
ottobre 1997".
1.20 BORNACIN, SERVELLO, MEDURI, DE CORATO, PONTONE, SILIQUINI
Al comma 2, dopo la parola: "gara", aggiungere la parola: "pubblica".
1.21 CASTELLI
Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: "investimenti effettuati nel settore"
con le seguenti: "progetto editoriale".
1.22 BESOSTRI
Sostituire il comma 3 con il seguente:
"3. All'onere derivante dal presente provvedimento pari a lire 11 miliardi per
l'anno 1998 e 18 miliardi in ragione di anno a decorrere dal 1 gennaio 1999, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1998/2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte
corrente "di fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica per gli stessi anni, all'uopo
parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi alla Presidenza del Consiglio
dei ministri e al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica".
1.23 BORNACIN, SERVELLO, MEDURI, DE CORATO, PONTONE, SILIQUINI
All'inizio del comma 3, dopo la parola: "convenzione", aggiungere le seguenti:
"di durata triennale per gli anni 1999, 2000 e 2001".
1.24 CASTELLI
Al comma 3, sostituire le parole: "8 e le ore 21", con le seguenti: "9 e le ore 22".
1.25 CASTELLI
Al comma 3, primo periodo, dopo le parole "sedute d'Aula" aggiungere le
seguenti: "e delle Commissioni in sede deliberante, pariteticamente distribuite
tra i due rami del Parlamento".
1.26 BESOSTRI
Al comma 3, dopo la parola: "pubblicitari", aggiungere le seguenti: "o politici".
1.27 CASTELLI
Al comma 3, aggiungere infine le seguenti parole: "Le trasmissioni delle sedute
d'aula possono essere sostituite da trasmissioni di sedute delle Commissioni
parlamentari in cui si discutano argomenti di particolare rilevanza".
1.28 CASTELLI
Dopo il comma 3 inserire il seguente:
"3-bis. Per quanto non diversamente regolato dalla presente legge si applicano
le normative nazionali di recepimento della Direttiva 92/50/CEE. In particolare i
soggetti interessati a partecipare alla gara per la scelta del concessionario
possono costituire un'associazione temporanea di imprese con l'obbligo di
costituire una forma stabile di associazione dotata di personalità giuridica
propria in caso di aggiudicazione".
1.29 BESOSTRI
Sopprimere i commi 4, 5 e 6.
1.30 BORNACIN, SERVELLO, MEDURI, DE CORATO, PONTONE, SILIQUINI
Sostituire il comma 4 con il seguente: "Fino alla data di decorrenza della
convenzione di cui all'articolo 1, comma 3, la concessione precedente continua a
produrre effetti tra le parti.".
1.31 CASTELLI
Al comma 4, aggiungere in fine, le seguenti parole: "Il concessionario è tenuto a
rispettare la normativa sui contratti nazionali di lavoro, incluso il contratto dei
giornalisti".
1.32 SEMENZATO
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
"4-bis. L'articolo 24, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, è abrogato.".
1.33 CASTELLI
Sopprimere il comma 5.
1.34 SEMENZATO
Al comma 5, aggiungere in fine il seguente periodo:
"Ad esito della gara, e comunque a far tempo dal 1 gennaio 1999, l'articolo 14
del contratto di servizio approvato con DPR 29.10.1997 è abrogato, con
conseguente ricalcolo a tutti gli effetti degli oneri di concessione.".
1.35 BESOSTRI
Sostituire il comma 6 con il seguente: "All'onere di cui alla presente legge si
provvede mediante utilizzazione di quota parte del canone di abbonamento
radiotelevisivo di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito
dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni e integrazioni.".
1.36 CASTELLI
Il comma 6 è sostituito dal seguente:
»All'onere derivante dal presente provvedimento pari a lire 10 miliardi per l'anno
1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto
nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando, quanto a lire
5 miliardi l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri e
quanto a lire 5 miliardi l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica .
1.100 IL GOVERNO
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
"7-bis. Il comma 1 dell'articolo 24 della legge 6 agosto 1990, n. 223, è così
modificato:
"1. Con l'atto di concessione di cui all'articolo 3 della legge 14 aprile 1975, n.
103, possono essere assentite alla concessionaria pubblica tre reti televisive e
tre reti radiofoniche. La concessionaria pubblica è tenuta inoltre ad attivare una
rete radiofonica senza pubblicità destinata esclusivamente a trasmissioni di
carattere istituzionale capaci di rappresentare l'attività del Parlamento e delle
istituzioni europee, del Parlamento e delle istituzioni nazionali, dei consigli e delle
istituzioni regionali. Almeno il 60 per cento del numero mensile di ore di
trasmissione deve consistere nella irradiazione di sedute o riunioni o
comunicazioni formali. La concessionaria pubblica, d'intesa con la Commissione
parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi,
formulerà, le modalità di organizzazione di tali trasmissioni. I costi connessi
all'attività delle rete radiofonica per la concessionaria pubblica non possono
essere computabili ai fini del ricalcolo del canone di abbonamento.".
1.37 SEMENZATO