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Conferenza Rivoluzione liberale
Radio Radicale Radio - 9 aprile 1998
parte 2/LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8a)
Mercoledì 8 aprile 1998

181ª Seduta

1.7 ANDREOTTI

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

"ART. 1

1. All'articolo 24, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, sono abrogate le

parole da "oltre, ove richiesto" fino alla fine del comma e di conseguenza è

abrogato l'articolo 14 del contratto di servizio tra il Ministero delle comunicazioni

e la RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A., stipulato il 1 ottobre 1997, approvato

con Decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1997, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n. 286 del 9 dicembre 1997.

2. Il termine di scadenza della convenzione adottata ai sensi dell'articolo 9,

comma 1, del D.L. 28 ottobre 1994, n. 602, è differito al 20 novembre 2000

intendendosi elevato a lire 11.150.000.000 annui fino al 31 dicembre 1998 e a

18.000.000.000 a decorrere dal 1 gennaio 1999 l'importo di cui al comma 4

dello stesso articolo 9.

3. All'onere derivante dal presente provvedimento, pari a lire 11.150.000.000 per

l'anno 1998 e 18 miliardi in ragione di anno a decorrere dall'anno 1999, si

provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del

bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte

corrente "fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del

bilancio e della programmazione economica per gli stessi anni all'uopo

parzialmente utilizzando, quanto a lire 6.150.000.000 per l'anno 1998, e 18

miliardi a decorrere dal 1999, l'accantonamento relativo alla Presidenza del

Consiglio dei Ministri e quanto a lire 5 miliardi per l'anno 1998, l'accantonamento

relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.".

1.8 VALIANI

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

"ART. 1

1. All'articolo 24, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, sono abrogate le

parole da "oltre, ove richiesto" fino alla fine del comma e di conseguenza è

abrogato l'articolo 14 del contratto di servizio tra il Ministero delle comunicazioni

e la RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A., stipulato il 1 ottobre 1997, approvato

con Decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1997, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n. 286 del 9 dicembre 1997.

2. Il termine di scadenza della convenzione adottata ai sensi dell'articolo 9,

comma 1, del D.L. 28 ottobre 1994, n. 602, è differito al 20 novembre 2000

intendendosi elevato a lire 11.150.000.000 annui fino al 31 dicembre 1998 e a

18.000.000.000 a decorrere dal 1 gennaio 1999 l'importo di cui al comma 4

dello stesso articolo 9.

3. All'onere derivante dal presente provvedimento, pari a lire 11.150.000.000 per

l'anno 1998 e 18 miliardi in ragione di anno a decorrere dall'anno 1999, si

provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del

bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte

corrente "fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del

bilancio e della programmazione economica per gli stessi anni all'uopo

parzialmente utilizzando, quanto a lire 6.150.000.000 per l'anno 1998, e 18

miliardi a decorrere dal 1999, l'accantonamento relativo alla Presidenza del

Consiglio dei Ministri e quanto a lire 5 miliardi per l'anno 1998, l'accantonamento

relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.".

1.9 SCOGNAMIGLIO PASINI

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

"ART. 1

1. All'articolo 24, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, sono abrogate le

parole da "oltre, ove richiesto" fino alla fine del comma e di conseguenza è

abrogato l'articolo 14 del contratto di servizio tra il Ministero delle comunicazioni

e la RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A., stipulato il 1 ottobre 1997, approvato

con Decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1997, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n. 286 del 9 dicembre 1997.

2. Il termine di scadenza della convenzione adottata ai sensi dell'articolo 9,

comma 1, del D.L. 28 ottobre 1994, n. 602, è differito al 20 novembre 2000

intendendosi elevato a lire 11.150.000.000 annui fino al 31 dicembre 1998 e a

18.000.000.000 a decorrere dal 1 gennaio 1999 l'importo di cui al comma 4

dello stesso articolo 9.

3. All'onere derivante dal presente provvedimento, pari a lire 11.150.000.000 per

l'anno 1998 e 18 miliardi in ragione di anno a decorrere dall'anno 1999, si

provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del

bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte

corrente "fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del

bilancio e della programmazione economica per gli stessi anni all'uopo

parzialmente utilizzando, quanto a lire 6.150.000.000 per l'anno 1998, e 18

miliardi a decorrere dal 1999, l'accantonamento relativo alla Presidenza del

Consiglio dei Ministri e quanto a lire 5 miliardi per l'anno 1998, l'accantonamento

relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.".

1.10 BALDINI, BORNACIN, DE CORATO, LAURO, MILIO, TERRACINI, VEGAS

Al comma 1, dopo le parole: "da un concessionario" inserire la parola: "privato"

e dopo le parole: "in ambito nazionale" inserire le altre: "e, senza oneri aggiuntivi

sul canone di abbonamento, dalla concessionaria del servizio pubblico

radiotelevisivo,".

1.11/1 BALDINI, LAURO, TERRACINI, VEGAS

Al comma 2, sostituire le parole: "con le caratteristiche di copertura" con le altre:

"con caratteristiche di copertura superiore del 15 per cento a quelle".

1.11/2 BALDINI, LAURO, TERRACINI, VEGAS

Al comma 3, primo periodo, sostituire dalle parole: "Fino all'approvazione" alle

parole: "al 31 dicembre 1999," con le altre: "Fino al 31 dicembre 2000".

1.11/3 BALDINI, LAURO, TERRACINI, VEGAS

Al comma 3, dopo le parole: "21 novembre 1994" inserire le parole:

"intendendosi elevato a lire 14.000.000.000 (quattordici miliardi) il relativo

corrispettivo annuo"

e conseguentemente

al comma 5, sostituire le parole: "determinato nel limite annuo di lire

11.150.000.000 (undicimiliardicentocinquantamilioni)" con le seguenti:

"determinato in lire 14.000.000.000 (quattordicimiliardi) annui".

1.11/4 BALDINI, LAURO, TERRACINI, VEGAS

Al comma 3, dopo le parole: "21 novembre 1994" inserire le seguenti:

"intendendosi elevato a lire 11.150.000.000 (undicimiliardicentocinquantamilioni)

il relativo corrispettivo annuo"

e conseguentemente

al comma 5, sostituire le parole: "determinato nel limite annuo di lire

11.150.000.000 (undicimiliardicentocinquantamilioni)" con le altre: "determinato

in lire 11.150.000.000 (undicimiliardicentocinquantamilioni) annui".

1.11/5 BALDINI, LAURO, TERRACINI, VEGAS

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: ", compreso quello

giornalistico".

1.11/6 BALDINI, LAURO, TERRACINI, VEGAS

Sopprimere il comma 4.

1.11/7 BALDINI, LAURO, TERRACINI, VEGAS

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

"ART. 1

1. Il servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari è svolto da un

concessionario per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale secondo

modalità che saranno stabilite entro il 31 dicembre 1998.

2. Il piano di assegnazione delle frequenze di radiodiffusione sonora riserva una

quota di frequenze al servizio di trasmissione radiofonica delle sedute

parlamentari al fine di consentire l'irradiazione del servizio con le caratteristiche

di copertura previste dall'articolo 3, comma 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249,

per l'emittenza radiofonica in ambito nazionale.

3. Fino all'approvazione del piano di assegnazione delle frequenze radiofoniche

e comunque fino al 31 dicembre 1999, è prorogata la convenzione con il Centro

di produzione S.p.a. approvata con decreto ministeriale del 21 novembre 1994. Il

Centro di produzione S.p.a. deve assumere formale impegno di rispettare la

normativa sui contratti nazionali di lavoro, compreso quello giornalistico.

4. La concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo può trasmettere senza

oneri aggiuntivi sul canone di abbonamento, le sedute parlamentari.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 3, determinato nel limite

annuo di lire 11.150.000.000 (undicimiliardicentocinquantamilioni), si provvede

mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito della

unità previsionale di base di parte corrente "fondo speciale" dello stato di

previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione

economica per gli anni 1998-2000, a tal fine parzialmente utilizzando

l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

6. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è

autorizzato ad effettuare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio".

1.11 FALOMI, CO', MANIS, SEMENZATO, ROGNONI, LO CURZIO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. L'articolo 24, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223 è sostituito dai

seguenti:

"1. Con l'atto di concessione di cui all'articolo 3 della legge 14 aprile 1975, n.

103, sono assentite alla concessionaria pubblica tre reti televisive e tre reti

radiofoniche.

1bis. E' abrogato l'articolo 14 del contratto di servizio tra il Ministero delle

comunicazioni e la RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., stipulato il 1 ottobre

1997, approvato con decreto del Presidente della Repubblica il 29 ottobre 1997".

1.12 BORNACIN, SERVELLO, MEDURI, DE CORATO, PONTONE, SILIQUINI

Al comma 1, dopo la parola: "concessionario", aggiungere la parola: "privato".

1.13 CASTELLI

Al comma 1, dopo la parola: "concessionario", aggiungere le parole: "non

esercente altre attività di servizio pubblico".

1.14 CASTELLI

Al comma 1, dopo la parola: "garantire", aggiungere le seguenti: ", con gli

impianti già disponibili,".

1.15 CASTELLI

Al comma 1, sostituire le parole: "della maggior parte", con le seguenti: "dell' 80

per cento".

1.16 CASTELLI

Al comma 1, sostituire le parole: "della maggior parte", con le seguenti: "del 75

per cento".

1.17 CASTELLI

Al comma 1, sostituire le parole: "della maggior parte", con le seguenti: "del 70

per cento".

1.18 CASTELLI

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

1.19 CASTELLI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

"2. E' differito al 31 dicembre 2000 il termine di scadenza del contratto di servizio

stipulato tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI-Radiotelevisione italiana

S.p.a., di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29

ottobre 1997".

1.20 BORNACIN, SERVELLO, MEDURI, DE CORATO, PONTONE, SILIQUINI

Al comma 2, dopo la parola: "gara", aggiungere la parola: "pubblica".

1.21 CASTELLI

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: "investimenti effettuati nel settore"

con le seguenti: "progetto editoriale".

1.22 BESOSTRI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

"3. All'onere derivante dal presente provvedimento pari a lire 11 miliardi per

l'anno 1998 e 18 miliardi in ragione di anno a decorrere dal 1 gennaio 1999, si

provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del

bilancio triennale 1998/2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte

corrente "di fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del

bilancio e della programmazione economica per gli stessi anni, all'uopo

parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi alla Presidenza del Consiglio

dei ministri e al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione

economica".

1.23 BORNACIN, SERVELLO, MEDURI, DE CORATO, PONTONE, SILIQUINI

All'inizio del comma 3, dopo la parola: "convenzione", aggiungere le seguenti:

"di durata triennale per gli anni 1999, 2000 e 2001".

1.24 CASTELLI

Al comma 3, sostituire le parole: "8 e le ore 21", con le seguenti: "9 e le ore 22".

1.25 CASTELLI

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole "sedute d'Aula" aggiungere le

seguenti: "e delle Commissioni in sede deliberante, pariteticamente distribuite

tra i due rami del Parlamento".

1.26 BESOSTRI

Al comma 3, dopo la parola: "pubblicitari", aggiungere le seguenti: "o politici".

1.27 CASTELLI

Al comma 3, aggiungere infine le seguenti parole: "Le trasmissioni delle sedute

d'aula possono essere sostituite da trasmissioni di sedute delle Commissioni

parlamentari in cui si discutano argomenti di particolare rilevanza".

1.28 CASTELLI

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

"3-bis. Per quanto non diversamente regolato dalla presente legge si applicano

le normative nazionali di recepimento della Direttiva 92/50/CEE. In particolare i

soggetti interessati a partecipare alla gara per la scelta del concessionario

possono costituire un'associazione temporanea di imprese con l'obbligo di

costituire una forma stabile di associazione dotata di personalità giuridica

propria in caso di aggiudicazione".

1.29 BESOSTRI

Sopprimere i commi 4, 5 e 6.

1.30 BORNACIN, SERVELLO, MEDURI, DE CORATO, PONTONE, SILIQUINI

Sostituire il comma 4 con il seguente: "Fino alla data di decorrenza della

convenzione di cui all'articolo 1, comma 3, la concessione precedente continua a

produrre effetti tra le parti.".

1.31 CASTELLI

Al comma 4, aggiungere in fine, le seguenti parole: "Il concessionario è tenuto a

rispettare la normativa sui contratti nazionali di lavoro, incluso il contratto dei

giornalisti".

1.32 SEMENZATO

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

"4-bis. L'articolo 24, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, è abrogato.".

1.33 CASTELLI

Sopprimere il comma 5.

1.34 SEMENZATO

Al comma 5, aggiungere in fine il seguente periodo:

"Ad esito della gara, e comunque a far tempo dal 1 gennaio 1999, l'articolo 14

del contratto di servizio approvato con DPR 29.10.1997 è abrogato, con

conseguente ricalcolo a tutti gli effetti degli oneri di concessione.".

1.35 BESOSTRI

Sostituire il comma 6 con il seguente: "All'onere di cui alla presente legge si

provvede mediante utilizzazione di quota parte del canone di abbonamento

radiotelevisivo di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito

dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni e integrazioni.".

1.36 CASTELLI

Il comma 6 è sostituito dal seguente:

»All'onere derivante dal presente provvedimento pari a lire 10 miliardi per l'anno

1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto

nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "fondo speciale" dello

stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione

economica per l'anno medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando, quanto a lire

5 miliardi l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri e

quanto a lire 5 miliardi l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del

bilancio e della programmazione economica .

1.100 IL GOVERNO

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

"7-bis. Il comma 1 dell'articolo 24 della legge 6 agosto 1990, n. 223, è così

modificato:

"1. Con l'atto di concessione di cui all'articolo 3 della legge 14 aprile 1975, n.

103, possono essere assentite alla concessionaria pubblica tre reti televisive e

tre reti radiofoniche. La concessionaria pubblica è tenuta inoltre ad attivare una

rete radiofonica senza pubblicità destinata esclusivamente a trasmissioni di

carattere istituzionale capaci di rappresentare l'attività del Parlamento e delle

istituzioni europee, del Parlamento e delle istituzioni nazionali, dei consigli e delle

istituzioni regionali. Almeno il 60 per cento del numero mensile di ore di

trasmissione deve consistere nella irradiazione di sedute o riunioni o

comunicazioni formali. La concessionaria pubblica, d'intesa con la Commissione

parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi,

formulerà, le modalità di organizzazione di tali trasmissioni. I costi connessi

all'attività delle rete radiofonica per la concessionaria pubblica non possono

essere computabili ai fini del ricalcolo del canone di abbonamento.".

1.37 SEMENZATO

 
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