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Conferenza Rivoluzione liberale
Nardinocchi Marco - 30 aprile 1998
Sartorellum
Segue il testo del proposta di legge di iniziativa popolare sul doppio turno

targata Sartori-Di Pietro. Naturalmente ad un progetto del genere non può

che andare tutta la mia deplorazione. Leggere per credere.

Articolo 1

1. La camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto,

libero e segreto, secondo le norme della presente legge e sulla base della

seguente ripartizione:

a) il 90 per cento dei deputati è eletto in collegi uninominali, con sistema

maggioritario ed eventuale secondo turno secondo le modalità di cui

all'articolo 2;

b) il 10 per cento dei deputati è eletto sulla base di un collegio unico

nazionale secondo le modalità di cui all'articolo 3.

Articolo 2

1. In ciascun collegio uninominale è proclamato eletto il candidato che abbia

conseguito la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.

2. Nel caso in cui nessun candidato abbia ottenuto il quorum di cui al

comma 1 si procede, la seconda domenica successiva, ad un nuovo turno

elettorale. A tale turno sono ammessi a partecipare i candidati che abbiano

riportato al primo turno almeno il 7 per cento dei voti validi, ed in ogni

caso i quattro candidati più votati.

3. Entro tre giorni dal primo turno elettorale i candidati ammessi possono

rinunciare al secondo turno di votazione. In tal caso i voti da essi riportati

confluiscono nel collegio unico nazionale di cui all'articolo 3 nella lista

identificata dal simbolo che aveva contraddistinto ciascun singolo candidato.

I candidati che partecipano al secondo turno non possono cambiare simbolo

rispetto a quello che li aveva contraddistinti al primo turno.

4. In ogni collegio risulta eletto, al secondo turno di votazione, il

candidato che consegue la maggioranza relativa dei voti.

Articolo 3

1. Il dieci per cento dei seggi da assegnare in sede di collegio unico

nazionale è ripartito tra le liste dei candidati, contrassegnati dal medesimo

[simbolo, N.d.R.], che abbiano rinunciato a partecipare al secondo turno.

2. I voti ottenuti dai candidati che non siano stati ammessi al secondo

turno, ma che siano stati contraddistinti dal simbolo di una delle liste che

partecipano all'attribuzione dei seggi in sede di collegio unico nazionale

ai sensi del precedente comma, vengono attribuiti a tale lista e si sommano

ai voti conseguiti dai candidati ammessi che abbiano rinunciato a partecipare

al secondo turno. Non possono partecipare all'attribuzione di seggi nel

collegio unico nazionale le liste contraddistinte da simboli presenti al

secondo turno in più di un decimo dei collegi uninominali.

3. La partecipazione tra le liste avviene proporzionalmente secondo il metodo

del quoziente naturale e dei più alti resti. Nell'ambito di ciascuna lista,

sono eletti candidati che abbiano riportato la maggior percentuale di voti

rispetto al totale dei voti validi espressi nel rispettivo collegio

uninominale, sino a concorrenza dei seggi assegnati a ciascuna lista.

4. In caso di vacanza di uno dei seggi attribuiti secondo le modalità del

presente articolo, subentra il candidato risultato primo dei non eletti in

base la criterio di cui al comma 3.

Articolo 4

1. L'attribuzione del 10 per cento dei seggi in sede di collegio unico

nazionale avviene in presenza di almeno due liste. Nel caso che

[in cui, N.d.R.] solo una lista acceda al collegio unico nazionale, i seggi

da attribuire sono ridotti al 5 per cento. Il restante 5 per cento dei seggi,

o nel caso che ciascuna [nessuna (?), N.d.R.] lista acceda al collegio unico

nazionale l'intero 10 per cento dei seggi, viene ripartito tra i candidati

non eletti contraddistinti dal simbolo che ha ottenuto il maggior numero di

seggi nei collegi uninominali secondo la percentuale di voti conseguiti al

secondo turno da ciascuno di tali candidati sino a concorrenza dei seggi da

assegnare.

Articolo 5

1. Tutte le norme vigenti del testo unico delle leggi per l'elezione della

Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica

30 marzo 1957, n.361, e successive modificazioni, in contrasto con la presente

legge sono abrogate o sostituite.

Articolo 6

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in

vigore della presente legge, tutte le misure atte a rendere applicabile la

presente legge, compresa la ridefinizione dei collegi.

--- MMMR v4.50reg

 
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