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Il canone di abbonamento è un'imposta dovuta per la detenzione
dell'apparecchio televisivo.
Le norme fondamentali sugli abbonamenti alle radiodiffusioni sono contenute nel R.D.L. 21 febbraio 1938, n. 246, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 880.
Il canone di abbonamento è un tributo dovuto per la semplice detenzione di un apparecchio atto od adattabile alla ricezione delle trasmissioni
radiotelevisive.
Non ha quindi nessuna rilevanza quale sia in concreto l'utilizzo che ne viene fatto, ed in particolare non importa che vengano seguite solo le trasmissioni delle emittenti private o che, per motivi orografici o altro, non sia possibile ricevere uno o più canali della concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico.
Dalla circostanza che l'obbligo a corrispondere il canone di abbonamento discende dalla semplice detenzione dell'apparecchio ed è indipendente dal suo utilizzo, la Corte costituzionale e la Corte di Cassazione hanno dedotto che il canone ha natura di imposta.
La riscossione è affidata all'URAR-TV (Ufficio Abbonamenti Radio-Tv), che è un ufficio del Ministero delle Finanze.
In forza da quanto disposto dall'art. 27, secondo comma, della legge 6 agosto 1990, n. 223, l'abbonamento legittima il suo titolare e tutti gli appartenenti al suo nucleo familiare a detenere apparecchi televisivi in ogni residenza o dimora: attualmente, quindi, non è più necessario aprire un apposito abbonamento per le cosiddette "seconde case".