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Conferenza Rivoluzione liberale
Club Club - 27 luglio 1998
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COMUNICATO STAMPA

"ALTERNATIVA RADICALE" SULL'INFANTICIDIO:

ATTREZZARSI PER PREVENIRLO !

ADESIONE AL "COMITATO UN NEONATO VIVO AL 2000".

"Alternativa Radicale" , quale associazione che si batte per la tutela dei diritti e delle libertß dei cittadini, comunica la sua adesione su scala nazionale al "Comitato un neonato vivo al 2000".

"Alternativa Radicale" intende sostenere il progetto di legge "Accoglienza del neonato", che sarß presentato dai cittadini a deputati e senatori, attraverso il quale , dopo il parto in anonimato, si assicuri la totale segretezza sull'identitß della madre.

Ci consentirebbe alle madri che non possano o non vogliano riconoscere il proprio figlio, di non ucciderlo.

"Alternativa Radicale" intende, per mezzo di questo progetto di legge, assicurare a questi bambini il diritto pi· legittimo: vivere.

L'infanticidio una realtß . "Alternativa Radicale" intende affrontarla dandole una risposta reale.

25 luglio 1998 Ufficio Stampa

Progetto di legge

ACCOGLIENZA DEL NEONATO

Articolo 1 - All'art.591 C.P. (abbandono di persone minori o incapaci) aggiunto, dopo l'ultimo, il seguente comma:

"Non si considerano sussistenti gli estremi del reato di cui al primo "comma, se il neonato, entro i primi cinque giorni di vita, viene sia "direttamente dalla madre, sia per interposta persona, consegnato a un "presidio del Servizio Sanitario Nazionale o a uno dei punti di accoglienza "istituiti ai sensi della presente legge.".

Articolo 2 - Ai fini di cui all'art.1 in tutti i Comuni della Repubblica e per iniziativa e sotto la vigilanza degli stessi sono istituiti punti di accoglienza presso i presidi ospedalieri del S.S.N. o presso cliniche o comunitß private, su loro richiesta e previa autorizzazione del Comune competente per territorio, che ne valuterß la idoneitß e la correttezza. E' prevista la nomina di un responsabile e di uno o pi· sostituti.

Sarß anche istituito, a cura del Ministero dell'Interno, un numero verde nazionale per il prelevamento rigorosamente gratuito e segreto del neonato e il trasporto del medesimo presso una delle strutture di cui al precedente comma. In relazione alle situazioni e possibilitß locali i sindaci individueranno le modalitß di espletamento di tali servizi, assicurando efficienza, massima riservatezza e adeguate forme di pubblicitß.

Articolo 3 - E' punita con la reclusione da sei mesi a un anno la violazione dell'obbligo della gratuitß o dell'anonimato, cui consegua la scoperta dell'identitß della madre del neonato.

Articolo 4 - Il punto di accoglienza deve essere attivo nell'arco di tutte le 24 ore e fornito all'esterno di idoneo contrassegno e di dispositivo di avviso per l'interno, nonch di apparecchio telefonico ricetrasmittente funzionante.

Articolo 5 - Il responsabile del punto di accoglienza tenuto ad informare immediatamente del rinvenimento il pi· prossimo presidio ospedaliero del S.S.N. , che curerß il tempestivo ricovero del neonato nelle proprie strutture, informandone entro 24 ore il giudice tutelare.

Articolo 6 - Le televisioni e radio pubbliche e quelle private sono tenute ad assicurare congrui tempi pubblicitari per l'iniziativa.

Ai consultori materni e infantili, con la collaborazione delle associazioni di volontariato laiche e religiose, viene affidato il compito di diffondere capillarmente, soprattutto nelle zone a rischio e nelle scuole, la conoscenza delle possibilitß di aiuto materiale e morale che la legge offre a sostegno di coloro che portano a termine la gravidanza.

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