("Sole 24ore" del 3/08/98)"In caso di disservizi postali, qual è la responsabilità delle Poste per i danni risentiti dagli utenti?
Il caso. Un'impresa edile spediva con raccomandata l'offerta per l'aggiudicazione di un appalto da parte di un Comune. La raccomandata perveniva però in data successiva a quella stabilita,con la conseguente esclusione della ditta dalla gara. L'impresa conviene in giudizio le Poste per risarcimento dei danni.
La legislazione. Le norme del codice postale (DPR 29 marzo 1973,n.156) regolano la responsabilità delle poste prevedendo un limite al risarcimento e un termine di decadenza entro il quale presentare il reclamo (sei mesi dalla impostazione). Per le raccomdandate, la legge riconosce un indennizzo al mittente - pari a dieci volte il diritto fisso di raccomandazione - in caso diperdita. Ma se il danno è maggiore?
La Corte costituzionale ha escluso la possibilità di chiedere un risarcimento maggiore da quello simbolico previsto dalla legge. Quest'ultimo è giustificato dalbasso costo del servizio (sentenza 50/92) e, in una prospettiva contrattualistica (in seguito alla trasformazione in Spa dell'Ente Poste), dalla non prevedibilità del danno da parte del debitore - articolo 1225 del Codice civile - nello svolgimento di un servizio non destinato al trasporto di valori (Corte costituzionale, sentenza 30 dicembre 1997,n.463). Non regola invece la legge il caso di ritardo nella ricezione delle raccomandate, non essendo previsto dall'ordinamento un termine entro il quale devono pervenire.
La tesi del privato. Le Poste rispondano per fatto illecito, ai sensi dell'articolo 2043 del Codice civile e 28 della Costituzione, per la grave negligenza dei dipendenti dell'ufficio che hanno recapitato la raccomandata della ditta in ritardo rispetto a quelle successive deglialtriconcorrenti.
La tesi dell'amministrazione. Non vi è alcuna responsabilità delle Poste per il ritardo, non essendo prevista dal DPR 156/1973.
La soluzione del caso. Il Tribunale respinge la domanda risarcitoria dell'impresa. <>: l'indennizzo fissato dalla legge è però dovuto solo incaso di mancato recapito o manomissione di raccomandata, e non invece per il mero ritardo nella consegna della corrispondenza. Ne deriva che nella fattispecie, versandosi in una ipotesi di responsabilità contrattuale da ritardo,nessun diritto all'indennizzo nè altro risarcimento è maturato in capo all'impresa.(Tribunale di Bologna,sentenza 1346 del 27 maggio 1998)
Paola maria Zerman>>.