La prospettiva di un potenziale rapido sviluppo del commercio elettronico su base mondiale ha aperto nuovi scenari sostanzialmente positivi, ma anche alcuni problemi. Dire che i meccanismi e le forze spontanee del mercato, magari attraverso codici di condotta e autoregolamentazione, aggiusteranno tutto vuol dire fare finta che l'uso della tecnologia digitale per le transazioni non pone alcuna esigenza di nuove regole e garanzie di tutela per gli operatori economici, a cominciare dai consumatori. Il che non e' vero.
In particolare, la possibilita' di applicare la legislazione esistente affinche' Internet non diventi una giungla in cui viene sospesa la validita' del diritto penale e civile, la libera circolazione di servizi e la tutela dei diritti per transazioni spesso trans-nazionali presentano alcuni problemi non risolvibili con semplici codici di condotta.
La prima difficolta' oggettiva consiste nel far valere garanzie e regole in un mercato globale disponendo di strumenti legislativi essenzialmente nazionali. Difatti, al di la delle competenze comunitarie in materia d'armonizzazione delle regole del mercato interno e di alcune convenzioni internazionali su conflitti di leggi e giurisdizione, allo stato attuale non e' possibile avere un quadro di tutela armonico per il mercato globale che si va creando con Internet. Se vi e', dunque, un consenso generale, ribadito anche nel Forum sul commercio elettronico organizzato dall'OECE lo scorso Ottobre, sull'obiettivo di rassicurare il consumatore, non sono ancora del tutto chiare quali garanzie si e' in grado di offrirgli.
Le transazioni elettroniche devono essere soggette alle stesse norme attualmente applicabili alle transazioni ordinarie e il consumatore deve, pertanto, poter beneficiare dello stesso livello di tutela. Sotto questo profilo e' necessario emanare regole e prevedere dispositivi tecnici che permettano di individuare con sicurezza il soggetto, persona fisica o giuridica, responsabile della violazione della legge penale o civile o dell'inadempimento contrattuale.
Le esigenze di tutela e di applicazione effettiva delle legislazioni nazionali devono comunque poter essere conciliate con la libera circolazione dei servizi su rete. Se ogni Stato impone a chi opera su Internet il rispetto integrale di tutta la propria legislazione diviene molto difficile per un operatore riuscire a fornire i propri servizi su rete avendo la sicurezza di rispettare nel dettaglio le norme nazionali. Almeno all'interno dell'UE e' dunque necessario un quadro di regole che garantisca un certo grado di armonizzazione legislativa che elimini anche possibili tentazioni protezionistiche. In altri termini, non si puo' pretendere che una PMI stabilita' in uno Stato membro che vuole vendere prodotti o servizi tramite Internet rispetti le legislazioni di ben 15 Stati diversi. Una volta in regola con la legislazione del suo Stato di residenza l'impresa deve poter operare in tutto il mercato interno. E' questa la ragione fondamentale per cui la Commissione sta elaborando una proposta di direttiva che fis
sa una quadro di norme comunitarie armonico per lo sviluppo del commercio elettronico.
Altro problema e' invece quello della tutela dei consumatori in caso di litigio col venditore nel quadro di una transazione elettronica. Oltre all'identificazione certa del venditore o del fornitore di servizi il consumatore deve poter contare, in caso di litigio che non trova una soluzione extragiudiziale, su una tutela giurisdizionale effettiva. Se compro per via elettronica da un rivenditore residente in Germania, ma che ha promosso la vendita dei suoi prodotti anche via Internet in Italia, un computer che si rivela difettoso, in linea di principio devo poter identificare e citare il venditore davanti al mio giudice di residenza chiedendo l'applicazione della mia legge contrattuale. Difatti, se il consumatore dovesse automaticamente perdere il diritto alla tutela fondata sulla propria giurisdizione e legge contrattuale tutte le volte che compra qualcosa su Internet da un operatore residente in un altro Stato, verrebbe meno un presupposto importante per dare fiducia allo sviluppo delle transazioni elettron
iche.
Sotto questo profilo le attuali norme di diritto internazionale privato e, in particolare, le Convenzioni di Roma e di Bruxelles, assicurano gia' certe garanzie al consumatore. Ma esistono ancora ambiguita' interpretative e rischi per cui queste norme potrebbero rivelarsi inadeguate rispetto ai problemi posti dallo sviluppo del commercio elettronico. Le convenzioni citate sono attualmente oggetto di revisione da parte degli Stati membri. L'ultimo Consiglio dei Ministri dei Consumatori dell'UE del 3.11.98 ha emanato una risoluzione in cui chiede, se necessario, di rinforzare le garanzie sull'applicabilita' della legislazione e giurisdizione di residenza del consumatore nelle transazione elettroniche. E' auspicabile che le autorita' responsabili per la riforma delle convenzioni raccolgano quest'invito contribuendo a dare ai consumatori un quadro piu' rassicurante di tutela nella societa' dell'informazione.
In conclusione, lo sviluppo delle transazioni elettroniche in un clima di fiducia e certezza del diritto per gli operatori economici non puo'' poggiare solo su meccanismi di mercato e codici di condotta. Occorrono quadri regolamentari tendenti, da un lato ad armonizzare le regole di mercato ed eliminare possibili ostacoli alla libera circolazione dei servizi su reti, dall'altro norme che consentano la tutela dei diritti anche per le transazioni telematiche transfrontaliere.