"Il mandato di rappresentante dell'Italia al PE e' un ufficio
pubblico, fino a prova del contrario.
L'art. 4, comma II, l. 18/1979, richiede ai candidati il possesso
dei requisiti di eleggibilita' previsti dall'ordinamento italiano.
Sempre fino a prova del contrario, la costituzione repubblicana
fa parte dell'ordinamento italiano".