Possono autenticare le firme dei referendum anche i cancellieri o collaboratori di cancelleria delle Corti d'Appello, nonche' i consiglieri comunali e provinciali che comunichino la propria disponibilita' al presidente della Provincia e al sindaco.
IL 30 APRILE 1999 (G.U. 3-5-1999 N. 101) VENIVA APPROVATA LA LEGGE 120 che all'art. 4 cosi' recita
art. 4
(modifiche alle leggi 25 maggio 1970, n. 352 e 21 marzo 1990 n. 53)
1. Al terzo comma dell'articolo 8 della legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni, le parole "e del tribunale" sono sostituite dalle seguenti: ", del tribunale o della corte d'appello"
2. Al comma 1 dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, come sostiuito dall'art. 1 della legge 28 aprile 1998, n. 130, dopo le parole: "i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie" sono inserite le seguenti: "delle corti d'appello"; ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono altresi' competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al Presidente della Provincia e al Sindaco".
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'sti cornuti hanno continuato a lasciare l'impossibilita' per l'autenticatore dei referendum di convalidare le firme degli elettori non compresi nel territorio dove gli autenticatori esercitano la loro sfera professionale, vincolo che non esiste per chi autentica le firme per presentare liste e candidature.