(AGI) - Roma, 4 ago. - Obiettivo fondamentale: "favorire ilcorretto svolgimento della vita democratica, tutelando il
diritto del cittadino ad essere informato in merito
all'identita' e ai programmi degli attori politici ed il diritto
delle forze politiche a fruire di eguali opportunita' di
comunicazione".
Cio' detto, e dopo aver ricordato che il riferimento
costituzionale e' l'articolo 21 della Costituzione ("che
riconosce, nell'ambito della liberta' di manifestazione del
pensiero, sia il diritto ad informare che il diritto ad essere
correttamente informati"), nel testo di ddl approvato oggi dal
Consiglio dei Ministri si specifica l'estensione delle norme "a
tutte le competizioni elettorali, nazionali e locali, inclusi i
referendum". Disciplina che riguarda sia i mezzi
radiotelevisivi, sia i servizi in rete, i quotidiani, i
periodici e i sondaggi elettorali.
Una distinzione, peraltro, viene introdotta, per radio e tv,
tra "propaganda politica o elettorale" e "pubblicita' politica".