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Conferenza Rivoluzione liberale
Poretti Donatella - 5 agosto 1999
Schema di disegno di legge

Disposizioni per la parita' di accesso ai mezzi di informazione durante la campagna elettorale e referendaria e per la comunicazione politica.

Articolo 1

(Ambito di applicazione)

1. La presente legge disciplina l'accesso ai mezzi di informazione e ai servizi in rete, durante le campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della repubblica, dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo, dei consigli delle regioni a statuto ordinario, delle regioni a statuto speciale, delle province autonome di Trento e Bolzano, dei consigli comunali e provinciali, del sindaco e del presidente della provincia nonche' per ogni referendum, al fine di garantire la parita' di trattamento e l'imparzialita' rispetto a tutti i soggetti politici. Allo stesso fine, disciplina altresi' l'accesso ai mezzi di informazione per la comunicazione politica.

Articolo 2

(Propaganda elettorale sui mezzi radiotelevisivi e nei servizi di rete)

1. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino a tutto il penultimo giorno prima della data delle elezioni, la propaganda elettorale sulle emittenti radiotelevisive pubbliche e private e' consentita al fine di assicurare un equilibrato confronto fra candidati appartenenti a liste e a schieramenti diversi.

2. La propaganda elettorale deve assumere le seguenti forme: tribune politiche, dibattiti, tavole rotonde, presentazione in contraddittorio dei candidati e dei programmi politici, confronti.

3. Gli spazi di propaganda elettorale nella concessionaria pubblica e nelle emittenti private sono offerti gratuitamente, a condizione di parita' di trattamento.

Tale offerta e' obbligatoria per la concessionaria pubblica. Agli spazi di propaganda elettorale sono dedicate specifiche collocazioni riconoscibili ed autonome all'interno della programmazione.

4. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, previa consultazione tra loro e ciascuna nell'ambito della propria competenza, stabiliscono le regole gli spazi e i tempi della propaganda elettorale, in misura proporzionale alla consistenza dei gruppi politici nella assemblee da rinnovare, fatta comunque salva una quota di spazi ripartiti in modo uguale fra tutte le forze politiche candidate.

5. Nell'informazione elettorale per i referendum sulle emittenti radiotelevisive pubbliche e private sono, comunque, riservati spazi e tempi uguali ai sostenitori delle diverse indicazioni di voto. 6. Per le campagne per le elezioni supplettive alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica e per le elezioni dei consigli delle regioni, delle province autonome, dei consigli comunali e provinciali, del Sindaco e del Presidente della provincia e per i referendum ai sensi degli articoli 123 e 132 della Costituzione, l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni individua i soggetti e l'ambito territoriale concretamente rilevanti in ciascuna campagna elettorale ai fini dell'applicazione del presente articolo. Al di fuori del suddetto ambito territoriale rilevante e' vietata ogni forma di propaganda elettorale relativa alle elezioni di cui al presente comma. 7. Dalla chiusura della campagna elettorale e' vietata qualsiasi forma di propaganda elettorale.

Articolo 3

(Pubblicita' elettorale sui mezzi radiotelevisivi e nei servizi in rete)

1. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e' vietata ogni forma di pubblicit e propaganda elettorale sulle emittenti radiotelevisive pubbliche e private e nei servizi in rete diversa da quelle previste dall'articolo

2. le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai siti informatici in rete dei partiti e dei movimenti politici.

Articolo 4

(Pubblicita' politica sui mezzi radiotelevisivi e nei servizi di rete)

1. Al di fuori del periodo di cui all'articolo 3, la pubblicita' politica e' trasmessa, con l'apposita scritta pubblicit politica, in modo distinto rispetto ai messaggi pubblicitari di natura commerciale; non puo' interrompere altri programmi ed e' collocata in autonomi spazi della programmazione radiotelevisiva. Le fasce di ascolto offerte e le relative tariffe sono rese disponibili a parita' di condizioni a tutte le forze politiche. Ciascuno spazio offerto deve avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di un'opinione politica, in conformita' con i criteri stabiliti dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni.

Articolo 5

(Programmi d'informazione sui mezzi radiotelevisivi e nei servizi in rete)

1. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, previa consultazione tra loro e ciascuna nell'ambito della propria competenza, definiscono, non oltre il quinto giorno successivo all'indizione dei comizi elettorali, i criteri specifici ai quali, fino alla chiusura delle operazioni di voto, debbono conformarsi la concessionaria pubblica e le emittenti radiotelevisive private nei programmi di informazione, al fine di garantire la parit di trattamento, l'obiettivita', la completezza e l'imparzialita' della stessa.

2. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto in qualunque trasmissione radiotelevisiva e' vietato fornire anche in forma indiretta, indicazioni di voto o manifestare le proprie preferenze di voto.

Articolo 6

(pubblicita' elettorale su quotidiani e periodici)

1. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino a tutto il penultimo giorno prima della data delle elezioni, gli editori di quotidiani e periodici i quali intendano diffondere a qualsiasi titolo pubblicita' elettorale devono darne tempestiva comunicazione sulle testate edite, per consentire ai candidati e alle forze politiche l'accesso ai relativi spazi in condizioni di parita' fra loro. La comunicazione deve essere effettuata secondo le modalita' e con i contenuti stabiliti dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni.

2. Sono ammesse soltanto le seguenti forme di pubblicita' elettorale:

a) annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi;

b) pubblicazioni destinate alla presentazione dei programmi delle liste, dei gruppi di candidati e dei candidati;

c) pubblicazioni di confronto tra piu' candidati.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli organi ufficiali di stampa dei partiti e dei movimenti politici e alle stampe elettorali di liste, gruppi di candidati e candidati. Non si applicano, altresi', agli altri quotidiani e periodici al di fuori del periodo di cui al comma 1.

Articolo 7

(Divieto di pubblicita' e propaganda politica ingannevole)

1. Sono sempre vietate le propagande e la pubblicita' politiche ed elettorali contenenti informazioni false, ovvero scene o slogan denigratori.

Articolo 8

(Sondaggi elettorali)

1. Nei quindici giorni precedenti la data delle votazioni e' vietato rendere pubblici o, comunque, diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto.

2. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni determina i criteri obbligatori in conformita' dei quali devono essere realizzati i sondaggi di cui al comma 1.

3. I risultati dei sondaggi realizzati al di fuori del periodo di cui al comma 1 sono resi pubblici e disponibili su apposito sito informatico, nella loro integralita', accompagnati dalle seguenti indicazioni, delle quali responsabile il soggetto che realizza il sondaggio:

a) soggetto che ha realizzato il sondaggio;

b) committente e acquirente;

c) criteri seguiti per la formazione del campione;

d) metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati;

e) numero della persona interpellante e universo di riferimento;

f) domande rivolte;

g) percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda;

h) data in cui e' stato realizzato il sondaggio.

4. In caso di violazione della disciplina del presente articolo, l'Autorita' per le garanzie delle comunicazioni dispone che sia dichiarata la circostanza sui mezzi di informazione che hanno diffuso gli stessi sondaggi, con il medesimo rilievo con cui sono stati pubblicizzati.

Articolo 9

(Divieto di propaganda istituzionale e obblighi di informazione)

1. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto e' fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attivita' di propaganda, ad eccezione delle attivita' di comunicazione effettuate in forma interpersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni.

2. Le emittenti radiotelevisive pubbliche e private, su indicazione delle istituzioni competenti, informano i cittadini delle modalita' di voto e degli orari di apertura e di chiusura dei seggi elettorali.

Articolo 10

(Provvedimenti di urgenza e sanzioni)

1. A seguito di violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 2,5,6,7 e 8 e di quelle della Commissione parlamentare e dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, entro le successive 48 ore sono adottate dalla stessa Autorita' i provvedimenti di urgenza ritenuti utili a ripristinare l'equilibrio delle competizioni elettorali. L'Autorita' puo' ordinare alla concessionaria pubblica e alle emittenti radiotelevisive private la trasmissione di servizi di informazione elettorale, con prevalente partecipazione dei soggetti politici che siano stati direttamente danneggiati dalla violazione nonche' la trasmissione, anche ripetuta, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa. L'Autorita' puo', inoltre, ordinare agli editori di quotidiani e periodici la messa a disposizione di spazi compensativi di propaganda elettorale in favore dei soggetti che siano stati illegittimamente esclusi.

2. Nei casi di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 2,3,4,5,7 e 8 l'Autorita'entro le successive 48 ore, dispone la sospensione della programmazione della concessionaria pubblica o dell'emittente radiotelevisiva privata, determinandone i tempi e le modalita' da un minimo di un'ora fino ad un massimo di 15 giorni, con l'obbligo di mantenere in video, per il tempo a tal fine determinato, un'immagine fissa con la dicitura le trasmissione sono sospese per decisione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni per violazione delle disposizioni sulla parita' di trattamento durante la campagna elettorale.

 
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