Sfogliando alcuni bollettini regionali dell'Emilia-Romagna noto il supplemento speciale n.318 del 20 luglio 1999, in cui (sprecando, in realtà, un po' di carta (su 12 pagine 10 bianche)) si richiede che ad autenticare le firme possano essere anche i consiglieri regionali. Segue il testo.
PROGETTO DI PROPOSTA DI LEGGE ALLE CAMERE, AI SENSI DELL'ART. 121 DELLA COSTITUZIONE
D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE RIDOLFI
ESTENSIONE DELLA FACOLTA' AD ESEGUIRE LE AUTENTICAZIONI, CHE NON SIANO ATTRIBUITE ESCLUSIVAMENTE AI NOTAI IN MATERIA ELETTORALE, AI CONSIGLIERI REGIONALI
Oggetto consigliare n. 5403
RELAZIONE
Le recenti modifiche alla legge 21 marzo 1990, n.53 ed in particolar modo la Legge 30 aprile 1999, n. 120 hanno esteso ulteriormente ai consiglieri comunali e provinciali la legittimazione a procedere all'autenticazione delle firme necessarie nell'ambito dei procedimenti per l'esercizio dei diritti politici e di libertà (elezioni e referendum). Inspiegabilmente e senza alcuna ratio il legislatore nazionale ha omesso di ricomprendere fra le funzioni istituzionali abilitate allo svolgimento delle funzioni previste dalla legge in oggetto i consiglieri regionali. Questo progetto di legge si prefigge lo scopo di sanare questa lacuna attraverso l'inclusione fra i soggetti previsti dal primo comma della legge 21 marzo 1990, n. 53, i consiglieri regionali.
PROGETTO DI PROPOSTA DI LEGGE
Articolo unico
Si propone di sostituire il comma 1, art. 14 della Legge 21 marzo 1990, n.53 e successive integrazioni e modificazioni con la seguente formulazione:
<i comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal Sindaco e dal Presidente della Provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al Presidente della Provincia e al Sindaco>>.