Alle elezioni comunali di Bolzano del 16/05/2010 sarà presente la Lista Bonino-Pannella a sostegno del candidato Sindaco per il centro-sinistra Spagnolli.
La lista, che vede la capolistura di  Mina Welby, è stata presentata nella seguente composizione: Chiomento Achille, Trevisan Donatella, Delcorso Alberto, Dondio Elena, Oggiano Stefano, Germozzi Virginia, Capano Michele,Femia Eufemia, Milanese Paolo,Matteucci Santina.
La Commisssione elettorale circoscrizionale, tuttavia, ha ricusato la candidatura di Paolo Milanese, reo di non avere presentato la dichiarazione di appartenenza etnico - linguistica, incredibilmente e mostruosamente richiesta dalla legge elettorale del "civilissimo" Alto Adige.
La Lista Bonino - Pannella ha depositato, presso la Commissione Elettorale Centrale, un ricorso avverso tale esclusione, quale prima tappa di un´azione tesa a riformare un´Autonomia Regionale che - nel momento in cui si erge a modello sulla scena internazionale (Tibet compreso) - non può rinviare una profonda riflessione sulle proprie inadeguatezze ed i propri anacronismi.
Â
Â
OGGETTO : RICORSO AVVERSO LA RICUSAZIONE DELLA CANDIDATURA DI PAOLO MILANESE, NATO A BOLZANO IL 23/10/195
Â
Â
Â
 Il sottoscritto Achille Chiomento, nato a Bolzano il 19/09/1951, in qualità di delegato di lista della Lista Bonino-Pannella,
Â
PREMESSO
Â
 che in data 15/12/2009, le veniva recapitata una comunicazione di ricusazione della candidatura di Paolo Milanese, nato a Bolzano il 23/10/1952, in ragione dell’ accertamento della “non sussistenza del certificato/della dichiarazione di appartenenza/aggregazione al gruppo linguistico previsto dall’art. 47, comma 1, lett. c) del D.P.Reg. 1.2.2005, n. 1/L e s.m.”
Â
RICORRE
Â
Avverso tale ricusazione per i seguenti motivi:
Â
1)   contrarietà dell’ art. 47, comma 1, lett. c) del D.P.Reg. 1.2.2005, n. 1/L all’ art. 2, n. 1 della Dichiarazione Universale dei diritti dell’ Uomo, firmata a New York il 10 dicembre 1948, per il quale “Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione”;
Â
2)   contrarietà dell’ art. 47, comma 1, lett. c) del D.P.Reg. 1.2.2005, n. 1/L alla Convenzione Internazionale per l’ eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, approvata dall'Assemblea Generale il 21 dicembre 1965 ed entrata in vigore il 4 gennaio 1969. Firmata dall’Italia il 13 marzo 1968 e ratificata il 5 gennaio 1976. Il testo della Convezione precisa, all’ art. 1, che “nella presente Convenzione, l’espressione “discriminazione razziale” sta ad indicare ogni distinzione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l’ascendenza o l’origine nazionale o etnica, che abbia lo scopo o l’effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l’esercizio, in condizioni di parità , dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale o in ogni altro settore della vita pubblica”. All’ art. 2, che “Gli Stati contraenti condannano la discriminazione razziale e si impegnano a continuare, con tutti i mezzi adeguati e senza indugio, una politica tendente ad eliminare ogni forma di discriminazione razziale ed a favorire l’intesa tra tutte le razze e, a tale scopo: a) Ogni Stato contraente si impegna a non porre in opera atti o pratiche di discriminazione razziale a danno di individui, gruppi di individui od istituzioni ed a fare in modo che tutte le pubbliche attività e le pubbliche istituzioni, nazionali e locali”. All’ art 5, infine, che “In base agli obblighi fondamentali di cui all’art. 2 della presente Convenzione, gli Stati contraenti si impegnano a vietare e ad eliminare la discriminazione razziale in tutte le forme ed a garantire a ciascuno il diritto alla eguaglianza dinanzi alla legge senza distinzione di razza, colore od origine nazionale o etnica, nel pieno godimento, in particolare, dei seguenti diritti […] c) Diritti politici, ed in particolare il diritto di partecipare alle elezioni, di votare e di presentarsi come candidato in base al sistema del suffragio universale ed eguale per tutti, il diritto di partecipare al governo ed alla direzione degli affari pubblici, a tutti i livelli, nonché il diritto di accedere, a condizioni di parità , alle cariche pubbliche”;
Â
3)   contrarietà dell’ art. 47, comma 1, lett. c) del D.P.Reg. 1.2.2005, n. 1/L alla Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell’ Uomo e delle Libertà Fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata dall'Italia con legge 4 agosto 1955 n. 848. Per l’ art. 21 della Convenzione “è vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età ole tendenze sessuali.
4)    contrarietà dell’ art. 47, comma 1, lett. c) del D.P.Reg. 1.2.2005, n. 1/L alla Costituzione della Repubblica Italiana, il cui art. 3 recita che “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese”
Â
 Tanto considerato, e richiamato il consolidato principio di diritto internazionale ed interno che vieta l’applicazione di leggi criminali, e che anzi espone a sanzione chi si rende complice dell’applicazione di leggi criminali senza che – reagendo con la disobbedienza - corra il rischio di affrontare gravi conseguenze sul piano dell’ incolumità personale,
Â
CONCLUDE
Â
Sollecitando la Commissione Elettorale a disapplicare la norma de qua e, per l’ effetto, ad ammettere la candidatura di Paolo Milanese, nato a Bolzano i 15/12/1966 alle elezioni Comunali di Bolzano per il 2010 nella Lista Bonino-Pannella.
Â
Con fiducia nelle Donne, negli Uomini, nelle possibilità della Loro Giustizia,
Â
Bolzano, 16/4/2010