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La Ola(Organizzazione lucana Ambientalista replica al Direttore dell'Arpa Basilicata

1 giugno 2010

 

INCENERITORE FENICE, SIGILLITO CONTINUA CON IL "MARKETING DEL TUTT'APPOSTO"
 
La OLA (Organizzazione Lucana Ambientalista) ritiene che i contenuti della recente lettera diffusa a mezzo stampa dal direttore dell'Arpab, Vincenzo Sigillito - in risposta ad un'interrogazione dell'onorevole radicale Zamparutti - servano esclusivamente ad alimentare "una questione di lana caprina". In realtĂ , l'inquinamento provocato nel Vulture-Melfese dal malfunzionamento dell'inceneritore EDF-Fenice SpA meriterebbe maggiore attenzione e coerenza nelle esposizioni.
 
Alla nostra Organizzazione risulta che i dati relativi al monitoraggio effettuato dall'Arpab - avendo l'Agenzia in oggetto questo ruolo, per stessa ammissione del suo Direttore - non siano stati ancora resi noti, nonostante l'inquinamento da mercurio, in quantità superiori ai limiti consentiti dalla legge, continui a sussistere. A darne notizia, infatti, è lo stesso Sigillito, rispondendo alle domande della Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti e continuando in un'opera ormai tediosa di tranquillizzazione. Al di là della pura operazione di "marketing del tutt'apposto", al quale siamo ormai abituati, le responsabilità dell'intera vicenda ricadono equamente un po' su tutti, non meno sull'Arpab, che pur essendo a conoscenza dell'inquinamento causato dall'inceneritore - per ammissione del coordinatore provinciale dell'Agenzia, Bruno Bove - non avrebbe provveduto a darne subito comunicazione agli Enti preposti, ma con un irresponsabile ritardo di oltre un anno - così come evidenziato dall'ex sindaco di Melfi Navazio, contravvenendo all'articolo 244 del Decreto Legislativo n.152/2006, il quale sancisce che "le pubbliche amministrazioni che nell'esercizio delle proprie funzioni individuano siti nei quali accertino che i livelli di contaminazione sono superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione, ne danno comunicazione alla regione, alla provincia e al comune competenti" ed eludendo, contemporaneamente, la prescrizione n.21 stabilita dalla Valutazione d'impatto Ambientale n.1709 del 17 dicembre 1993, rilasciata a Fenice dal ministero dell'Ambiente di concerto con il ministero per i Beni e le Attività Culturali.
 
La OLA non chiede al direttore Sigillito di dimettersi, ma alla Regione Basilicata di rimuoverlo dal suo incarico in quanto strettamente legato alla fine della legislatura regionale così come sancito dall'articolo 7 della Legge Regionale n.13/99, istitutiva dell'Arpab.

 

 

 

 

Chi non ha fatto i corsi di recupero con il Maestro Manzi?
 
 il Dr. Sigillito sta ancora parlando di dimissione o meno rispetto alla richiesta dell’On. Zamparutti.
L’aspetto è ben diverso: il mandato del Dr. Sigillito è scaduto e va o meno rinnovato, la risposta in questo caso   è scontata.
Onde evitare interpretazioni suggestive giova riportare il testo della legge istitutiva dell’Arpab per la parte che riguarda il Direttore generale:
Art. 7 comma 2: Direttore Generale della Legge Regionale 19 maggio 1997, n. 27, come modificata dalla successiva L.R. n. 13/99 e relativa alla ISTITUZIONE DELL’AGENZIA REGIONALE PER L’AMBIENTE DELLA BASILICATA. A.R.P.A.B.
2) Il rapporto di lavoro del Direttore Generale è a tem­po pieno, regolato da contratto di diritto privato, Sti­pulato con il Presidente della Giunta regionale. L’in­carico ha durata quinquennale, prorogabile una sola volta, non può protrarsi oltre il 650 anno di età e, comunque, scade al termine della legislatura regionale, ai sensi dell’art. 7, comma 1, della L. R. 31 maggio 1993, n.27.
 
Andiamo, quindi, a vedere cosa dice il summenzionato art. 7 comma 1 della predetta legge regionale:
 ART. 7. DURATA IN CARICA, PROROGA, RINNOVO E DECADENZA DEGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE
1 .Tutte le nomine di competenza degli organi regionali scadono al termine della legislatura nella quale sono state effettuate, indipendentemente dalle previsioni contenute in leggi speciali, particolari o settoriali, statuti, regolamenti degli organismi cui le nomine si riferiscono , e devono essere rinnovate nei termini di cui al successivo secondo comma.      
I dettagli tecnici relativi alla tempistica ci riguardano poco ma il tutto deve accadere entro 60 Giorni o le leggi si fanno solo per pagare i consiglieri e tutta l’orchestra che gira intorno?
Chiarito questo primo aspetto che è fondamentale e che taglia la testa al toro, scendiamo nel merito delle argomentazioni sollevate e che servono per fare chiarezza preventiva nei confronti del nuovo direttore generale dell’Arpab che dovrà essere nominato dal Consiglio Regionale.
L’Art. 244 (ordinanze) del D.Lgs 152/2006 meglio conosciuto come testo unico sull’ambiente al comma 1 recita quanto segue: Le pubbliche amministrazioni che nell'esercizio delle proprie funzioni individuano siti nei quali accertino che i livelli di contaminazione sono superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione, ne danno comunicazione alla regione, alla provincia e al comune competenti.
I commi successivi riguardano incombenze delle quali sono destinatarie gli enti ai quali è pervenuta la segnalazione
E’ vero che il responsabile dell’inquinamento non ha rispettato il dettato dell’ art..242 del predetto Decreto legislativo e del successivo 304 ma è altresì vero che non possono passare  inutilmente 12 mesi fino a quanto, cioè,  l’organo tecnico di controllo (l’Arpab) attivando solo allora  il 244 e per sua stessa ammissione porta a conoscenza dell’accaduto chi di competenza.  
 
Scavando tra le notizie di stampa, il 22 ottobre dello scorso anno dalle pagine di una testata regionale, l’allora sindaco di Melfi Navazio ebbe a lamentarsi che fatti accaduti nel marzo del 2008 erano stati portati a sua conoscenza nel Marzo dell’anno successivo ed afferma di esserne venuto a conoscenza prima dall’Arpab, solo allora si  applica l’art 244 del d. leg 152 (ndr.), ed una settimana dopo da Fenice che si autodenuncia
L’anno ci sembra sia trascorso  e  la legge non parla di arco temporale per  l’art. 244  ma 12 mesi sono davvero tanti.
La funzione di controllo viene davvero meno.
 
I dati relativi al sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni devono essere trasmessi alla Regione Basilicata- ufficio compatibilità ambientale, alla provincia di competenza- ufficio ambiente ed all’Arpab- Dipartimento competente per territorio con cadenza mensile
I dati relativi ai controlli periodici devono essere trasmessi ai suddetti uffici entro 15 giorni dagli avvenuti controlli con i relativi allegati.
Questo si legge in una A.I.A.( Autorizzazione Integrata Ambientale) concessa ad un impianto.
La V.I.A.( Valutazione d’Impatto Ambientale) concessa dal Ministero dell’Ambiente  a Fenice : la 1790 del ’93, fa riferimento al competente Assessorato della Regione Basilicata per il piano di monitoraggio sia dell’aria che delle acque trattate e di sicuro i termini non potranno essere discostanti.
Chiarito questo ulteriore  aspetto diciamo che l’Arpab è venuta a conoscenza oltre a Regione e Provincia di Potenza dei valori fuori norma in tempi ragionevoli che non superano i trenta giorni, avranno atteso  la seconda rilevazione- per non essere allarmisti- e passano altri trenta giorni, avranno  poi chiesto al responsabile dell’inquinamento perché non si sia attivato come legge prevede.
Dopo 70 giorni siamo giĂ  abbondantemente oltre; ne sono passati, invece, almeno 365 ed ancora si continua ad argomentare
Al Direttore dell’Arpab, inoltre,  non spetta dirigere l’orchestra ma solo accordare gli strumenti.
Preposti a decidere se mantenere in esercizio  l’impianto di  Fenice o meno sono altre istituzioni a lui compete solo rilevare ed informare secondo dettato legislativo e buon senso
Ci sembra che la misura sia abbondantemente colma..
L’On. Zamparutti parla di atteggiamento omissivo circa le dichiarazioni rese.
C’è da augurarsi che non vi sia altra puntata della tele-novela.
                                                                                 Pio Abiusi
Matera, 30 Maggio 2010


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