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ven 19 apr. 2024
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Esposto presentato dalla Rosa nel Pugno sulla ripartizione dei seggi al Senato
subito dopo le elezioni politiche del 9-10 aprile 2006

ALLA CORTE D’APPELLO DI………………..

UFFICIO ELETTORALE REGIONALE

ESPOSTO

Oggetto: ripartizione dei seggi per il senato della Repubblica



Per il riparto dei seggi al Senato l’art. 17 d. l.vo 533/93 (novellato dalla legge 270/05) distingue nettamente due ipotesi:

a) la coalizione o la lista con il maggior numero di voti ha conseguito almeno il 55% dei seggi;

b) la coalizione o la lista con il maggior numero di voti non ha invece conseguito tale quota di seggi.

Solo per la prima ipotesi la legge (comma 3) prevede il riparto dei seggi all’interno della coalizione tra le sole liste collegate che abbiano ottenuto sul piano circoscrizionale almeno il 3% dei voti validi.

Per la seconda ipotesi al contrario tale soglia di sbarramento al 3% non è in alcun modo prevista (commi 4 e seguenti). Anzi il comma 6 espressamente richiama per il riparto tra le liste il precedente art. 16, comma 1, lettera b), numero 1, disposizione che a sua volta prevede le “coalizioni che abbiano conseguito sul piano regionale almeno il 20% dei voti validi e contengano al loro interno almeno una lista che abbia conseguito sul piano regionale almeno il 3% dei voti validi”. E’ sufficiente pertanto che la soglia di sbarramento sia superata da una sola lista coalizzata.

NĂ© di certo la disposizione che prevede la quota di sbarramento per le diversa liste coalizzate (art. 17 comma 3) può essere applicata analogicamente: anzitutto le ipotesi su a) e sub b) non sono analoghe o simili, ma al contrario specificamente differenti; e inoltre, in un sistema elettorale proporzionale in cui ogni lista ottiene seggi in ragione proporzionale dei voti ottenuti, la soglia di sbarramento è norma eccezionale, come tale inapplicabile in via analogica stante il divieto di cui all’art. 14 disp. prel. Cod. civ.

Le proiezioni del Ministero dell’interno nei giorni scorsi hanno ipotizzato riparti di seggi in ogni caso tra le sole liste che raggiungono il 3%. Tale ipotesi è palesemente illegittima per le ricordate considerazioni in tutti i casi in cui una delle coalizioni non consegua il 55% di seggi.


Lo sciopero della fame di Daniele Capezzone

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