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lista pannella - 7 luglio 1994
10 REFERENDUM ANTISTATALISTI E ANTICORPORATIVI

SOMMARIO: Elenco e testi dei 7 referendum a carattere "antistatalista e anticorporativo" presentati dalla Lista Pannella:

1) SOSTITUTO DI IMPOSTA IN CAMPO FISCALE. Il referendum vuole "rendere trasparente la pressione fiscale e quindi il costo dello Stato"; "dà l'avvio alla battaglia civile per un fisco più equo"; appaiono superabili "le obiezioni sull'ammissibilità". Segue testo.

2) FACOLTA' DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE O AD UNA ASSICURAZIONE PRIVATA. Il referendum punta a "mettere in concorrenza" sanità pubblica e intervento privato; questo sistema "porterebbe ad una drastica riduzione dei costi". Segue testo.

3) CASSA INTEGRAZIONE STRAORDINARIA. Il referendum tende ad abolire o a ridurre "l'abuso sistematico della CIGS, in violazione delle norme di legge" che ha come solo fine la "conservazione di imprese passive". Segue testo.

4) TRATTENUTE AUTOMATICHE SU RETRIBUZIONI E PENSIONI PER QUOTE D'ISCRIZIONE AI SINDACATI. Il referendum intende abolire "l'automatismo" nella "iscrizione ai sindacati". Segue testo.

5) ABOLIZIONE DELLA PUBBLICITA' RAI. Il referendum si propone di "ricondurre il servizio alle sue funzioni, in modo di distingere nettamente fra televisione di servizio e televisione commerciale". Segue testo.

6) LIBERALIZZAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI AL COMMERCIO. Il referendum intende eliminare "i limiti numerici previsti dai piani predisposti". Otterrebbe un "forte effetto di moralizzazione" eliminando fonti di corruzione. Segue testo.

7) LIBERALIZZAZIONE DEGLI ORARI DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI. Il referendum intende "abolire le disposizioni che impediscono l'apertura festiva, continuata o notturna dei negozi". Segue testo.

(8-9) LEGGI ELETTORALI DELLA CAMERA E DEL SENATO (due referendum) per far eleggere tutti i deputati e senatori con il sistema uninominale maggioritario anglosassone, senza quota proporzionale.

(10) LEGGE ELETTORALE PER I COMUNI. Per estendere a tutti i Consigli comunali il sistema maggioritario con l'elezione diretta del Sindaco.

(Le firme su questi dieci referendum promossi dalla lista Pannella sono stati raccolte insieme alla Lega Nord che a sua volta ha promosso tre ulteriori referendum: Abolizione del soggiorno cautelare (iniziativa annunciata nella Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 1993, n.256), abolizione della tesoreria unica (iniziativa annunciata nella Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 1993, n.256) e abolizione delle norme che impediscono la privatizzazione della Rai (iniziativa annunciata nella Gazzetta Ufficiale dell'11 novembre 1993, n.265))

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1 - SOSTITUTO DI IMPOSTA

Richiesta di referendum abrogativo del sostituto d'imposta per rendere trasparente la pressione fiscale e il costo dello Stato per ogni contribuente.

(Iniziativa annunciata nella "Gazzetta Ufficiale" del 5 novembre 1993, n. 260)

2 - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Richiesta di referendum per consentire la scelta tra l'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale o ad una assicurazione privata.

(Iniziativa annunciata nella "Gazzetta Ufficiale" del 5 novembre 1993, n. 269)

3 - CASSA INTEGRAZIONE STRAORDINARIA

Richiesta di referendum abrogativo della cassa integrazione straordinaria per impiegare le risorse in investimenti produttovi che creino vera occupazione.

(Iniziativa annunciata nella "Gazzetta Ufficiale" del 5 novembre 1993, n. 260)

4 - TRATTENUTE AUTOMATICHE PER SINDACATI

Richiesta di referendum abrogativo delle trattenute automatiche su retribuzioni e pensioni per le quote di adesione ai sindacati.

(Iniziativa annunciata nella "Gazzetta Ufficiale" del 5 novembre 1993, n. 260)

5 - PUBBLICITA' RAI

Richiesta di referendum abrogativo della pubblicità nelle reti RAI perché il servizio pubblico non abbia carattere commerciale e sia ricondotto alle sue funzioni.

(Iniziativa annunciata nella "Gazzetta Ufficiale" del 5 novembre 1993, n. 260)

6 - AUTORIZZAZIONI AL COMMERCIO

Richiesta di referendum per liberalizzare e moralizzare la concessione delle autorizzazioni all'apertura di esercizi commerciali.

(Iniziativa annunciata nella "Gazzetta Ufficiale" del 5 novembre 1993, n. 260)

7 - ORARI ESERCIZI COMMERCIALI

Richiesta di referendum per liberalizzare gli orari di apertura degli esercizi commerciali.

(Iniziativa annunciata nella "Gazzetta Ufficiale" del 5 novembre 1993, n. 260)

8 - LEGGE ELETTORALE DELLA CAMERA

Richiesta di referendum per far eleggere tutti i deputati con il sistema uninominale maggioritario anglosassone, senza quota proporzionale.

(Iniziativa annunciata nella "Gazzetta Ufficiale" del 22 ottobre 1993, n. 249)

9 - LEGGE ELETTORALE DEL SENATO

Richiesta di referendum per far eleggere tutti i senatori con il sistema uninominale maggioritario anglosassone, senza quota proporzionale.

(Iniziativa annunciata nella "Gazzetta Ufficiale" del 22 ottobre 1993, n. 249)

10 - LEGGE ELETTORALE PER I COMUNI

Richiesta di referendum per estendere a tutti i Comuni il sistema elettorale maggioritario con l'elezione diretta del Sindaco.

(Iniziativa annunciata nella "Gazzetta Ufficiale" del 22 ottobre 1993, n. 249)

1. SOSTITUTO DI IMPOSTA IN CAMPO FISCALE

Il referendum vuole rendere trasparente la pressione fiscale e quindi il costo dello Stato al fine di combattere lo statalismo selvaggio e ridurre la spesa pubblica. Il referendum non cancella l'obbligo dei datori di lavoro di fornire tutti i dati all'amministrazione finanziaria; quest'ultima, attraverso il codice fiscale, potrà effettuare le verifiche in modo automatico, ed eventualmente, come oggi in Francia, richiedere direttamente al contribuente l'importo dovuto.

Il referendum ha un fortissimo valore simbolico e dà l'avvio alla battaglia civile per un fisco più equo; esso non attiene a un tributo, ma alle modalità della sua riscossione: pertanto appaiono superabili le obiezioni all'ammissibilità del referendum avanzate da chi si richiama alla dottrina attualmente prevalente.

» Volete voi che sia abrogato il Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 recante "Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi" limitatamente all'articolo 23 e all'articolo 25, comma 1: "I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23, che corrispondono a soggetti residenti nel territorio dello Stato compensi comunque denominati, anche sotto forma di partecipazione agli utili, per prestazioni di lavoro autonomo, ancorchè non esercitate abitualmente ovvero siano rese a terzi o nell'interesse di terzi, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta del diciannove per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con l'obbligo di rivalsa. La stessa ritenuta deve essere operata sulla parte imponibile delle somme di cui alla lettera b) e sull'intero ammontare delle somme di cui alle lettere a) e c) del terzo comma dell'articolo 49 del D.P.R. 29 settembre 1973, n.597. La ritenuta è elevata al venti per

cento per le indennità di cui alle lettere f) e g) dell'articolo 12 del decreto stesso. La ritenuta non deve essere operata per le prestazioni effettuate nell'esercizio di imprese." ?

2. FACOLTA' D' ISCRIZIONE AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE O AD UNA ASSICURAZIONE PRIVATA

La proposta punta a introdurre la libertà di iscriversi al SSN oppure ad una assicurazione privata, mantenendo l'obbligo di avere una assicurazione sanitaria. Pubblico e privato verrebbero quindi messi in concorrenza. In particolare, la concorrenza tra le assicurazioni private porterebbe ad una drastica riduzione dei costi delle prestazioni mediche (in Italia molto più alti che negli altri paesi europei).

»Volete voi che sia abrogato l'articolo 63 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" nel testo risultante dalle successive modificazioni e integrazioni, limitatamente a:

-comma 2, limitatamente alle parole: "che, secondo le leggi vigenti,", alle parole: "ad un istituto mutualistico di natura pubblica sono assicurati" e alle parole: "nel limite delle prestazioni sanitarie erogate agli assicurati del disciolto INAM";

-comma 3: "A partire dalla data di cui al primo comma i cittadini di cui al comma precedente soggetti all'obbligo della presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), sono tenuti a versare annualmente un contributo per l'assistenza di malattia, secondo le modalità di cui ai commi seguenti, valido anche per i familiari che si trovino nelle condizioni indicate nel precedente comma. Gli adempimenti per la riscossione ed il recupero in via giudiziale della quota di cui al precedente comma sono affidati all'INPS che vi provvederà secondo le norme e le procedure che saranno stabilite con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro delle finanze. Con lo stesso decreto sarà stabilita la procedura di segnalazione all'INPS dei soggetti tenuti al pagamento. Per il mancato versamento o per l'omessa od infedele denuncia dei dati indicati nel decreto di cui al comma precedente si applicano

le sanzioni previste per i datori di lavoro soggetti alle procedure di cui al D.M. 5 febbraio 1969.";

-comma 4: "Il contributo dovuto dai cittadini italiani all'estero anche se non soggetti all'obbligo della predetta dichiarazione dei redditi è disciplinato dal decreto di cui all'articolo 37 della presente legge.";

-comma 5: "Con decreto del Ministro della sanità, da emanarsi entro il 30 ottobre di ogni anno di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio sanitario nazionale, è stabilita la quota annuale da porre a carico degli interessati per l'anno successivo. Detta quota è calcolata tenendo conto delle variazioni previste nel costo medio pro-capite dell'anno precedente per le prestazioni sanitarie di cui al secondo comma.";

-comma 8: "Per il mancato versamento o per omessa o infedele dichiarazione, si applicano le sanzioni previste per tali casi nel titolo V del D.P.R. 29 settembre 1973, n.600"?;

3. CASSA INTEGRAZIONE STRAORDINARIA

E' noto l'abuso sistematico della CIGS, in violazione delle norme di legge, con l'impiego di migliaia di miliardi, che vengono destinati alla conservazione di imprese passive, sottraendo in tal modo all'economia enormi risorse in termini di investimenti e di occupazione. La legge n. 223 del 1991 aveva ridotto la possibilità di ricorrere alla CIGS introducendo l'istituto della mobilità. Ma, approvata in fase di recessione, essa è stata disapplicata, prima di fatto e poi di diritto, grazie alle numerose deroghe previste da un nuovo provvedimento legislativo. Siamo così tornati all'uso disinvolto della cassa integrazione straordinaria, che riguarda anche partiti e sistema editoriale.

»Volete voi che siano abrogati gli articoli 2, 3 e 4 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, recante "Estensione, in favore dei lavoratori, degli interventi della Cassa integrazione guadagni, della gestione dell'assicurazione contro la disoccupazione e della Cassa assegni familiari e provvidenze in favore dei lavoratori anziani licenziati";

l'articolo 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464, recante "Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione";

la legge 20 maggio 1975, n. 164, recante "Provvedimenti per la garanzia del salario" limitatamente all'articolo 1, comma 1, numero 2), lettera b): "per ristrutturazioni, riorganizzazioni o conversioni aziendali", all'articolo 10 e all'articolo 11;

il decreto legge 30 gennaio 1976, n. 9, recante "Interventi urgenti in favore dei lavoratori di aziende in particolari condizioni" convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1976, n. 62, limitatamente all'articolo 1, comma 4: "Il provvedimento del C.I.P.E. importa la autorizzazione alle società previste nel secondo comma ad assumere, sotto la stessa data della cessazione del rapporto di lavoro con le imprese di cui al medesimo secondo comma ed alle stesse condizioni fruite al momento del licenziamento, fino al 30 settembre 1976, il personale licenziato di cui si promuove il reimpiego. Importa, altresì, che tale personale, in deroga alla vigente normativa, è ammesso, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, al trattamento di integrazione salariale straordinario per il periodo suindicato. Allo stesso trattamento sono ammessi anche i dirigenti, con l'applicazione del limite previsto dall'articolo 15 della legge 20 maggio 1975, n. 164." e comma 5: "Il detto trattamento di

integrazione spetta anche ai lavoratori licenziati in occasione della liquidazione dell'impresa o della cessazione dell'attività produttiva che abbiano proposto azione giudiziaria avverso il licenziamento, salvo il definitivo regolamento dei rapporti dopo la definizione della controversia.";

il decreto legge 10 giugno 1977, n. 291, recante "Provvidenze in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali" convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1977, n. 501, limitatamente agli articoli 1 e 2;

la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante "Provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore", limitatamente all'articolo 2, comma 5, lettera a): "accerta la sussistenza delle cause di intervento di cui all'articolo 2 della legge 5 novembre 1968, n.1115, e successive modificazioni;", lettera b): "accerta lo stato di crisi occupazionale determinandone l'ambito territoriale ed i termini di durata;" e lettera c): "accerta la sussistenza, ai fini della corresponsione del trattamento previsto dall'articolo 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni, di specifici casi di crisi aziendale che presentino particolare rilevanza sociale in relazione alla situazione occupazione locale ed alla situazione produttiva del settore;" e all'articolo 21;

il decreto legge 30 marzo 1978, n. 80, recante "Norme per agevolare la mobilità dei lavoratori e norme in materia di cassa integrazione guadagni" convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 1978, n. 215, limitatamente all'articolo 4-bis;

il decreto legge 26 maggio 1979, n. 159, recante "Norme in materia di integrazione salariale a favore dei lavoratori delle aree del Mezzogiorno" convertito in legge dalla legge 27 luglio 1979, n. 301, limitatamente all'articolo 1;

la legge 28 novembre 1980, n. 784, recante "Norme per la ricapitalizzazione della GEPI, per la razionalizzazione e il potenziamento dell'industria chimica, per la salvaguardia dell'unità funzionale, della continuità della produzione e della gestione degli impianti del gruppo Liquigas-Liquichimica e per la realizzazione del progetto di metanizzazione", limitatamente all'articolo 1, comma 6: "Ove se ne ravvisi la necessità, si applica ai lavoratori predetti l'articolo 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni, per un periodo non superiore a mesi 18 dalla data della deliberazione del CIPI.";

il decreto legge 28 maggio 1981, n. 244, recante "Ulteriori interventi straordinari di integrazione salariale in favore dei lavoratori delle aree del Mezzogiorno" convertito in legge, con modificazione, dalla legge 24 luglio 1981, n. 390, limitatamente all'articolo 1;

la legge 5 agosto 1981, n. 416 recante "Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria", limitatamente all'articolo 35;

il decreto legge 21 febbraio 1985, n. 23, recante "Disposizioni urgenti in materia di interventi nei settori dell'industria e della distribuzione commerciale" convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1985, n. 143, limitatamente all'articolo 1, comma 1: "Il termine del 31 dicembre 1984 previsto dall'art.2, comma 15, del D.L.29 dicembre 1983, n.747, convertito, con modificazioni, nella L. 27 febbraio 1984, n.18, relativo al trattamento straordinario di integrazione salariale a favore dei lavoratori delle aziende di cui all'articolo 1 della L. 28 novembre 1980, n.784, è differito al 31 dicembre 1985. Continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 3 del D.L. 29 luglio 1982, n.482, convertito, con modificazioni, nella L. 27 settembre 1982, n.684, sulla contabilità separata delle somme occorrenti per la corresponsione del predetto trattamento." e comma 5: "A tutti i dipendenti di cui ai precedenti commi può essere riconosciuto, per un periodo massimo di dodici mesi, il trattamento pr

evisto dalla legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni.";

il decreto legge 4 settembre 1987, n. 366, recante "Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale dei lavoratori dipendenti dalla GEPI, disciplina del reimpiego di dipendenti licenziati da imprese meridionali, misure per la soppressione di capacità produttive di fonderie di ghisa e di accciaio, norme per il finanziamento di lavori socialmente utili nell'area napoletana e per la manutenzione e salvaguardia del territorio e del patrimonio artistico e monumentale della città di Palermo, nonchè interventi a favore dei lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati operanti nelle province di Sondrio e di Bolzano interessate dagli eventi alluvionali del luglio 1987" convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452, limitatamente all'articolo 2, comma 4: "Ai dipendenti di cui ai precedenti commi è riconosciuto, per un periodo massimo di un anno, il trattamento previsto dall'articolo 2 della legge 5 novembre 1968, n.1115, e successive modificazioni e integrazioni." e a

ll'articolo 4;

la legge 23 luglio 1991, n. 223, recante "Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro" limitatamente alle seguenti parti:

articolo 1,

comma 1: "La disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale trova applicazione limitatamente alle imprese che abbiano occupato mediamente più di quindici lavoratori nel semestre precedente la data di presentazione della richiesta di cui al comma 2. Nel caso di richieste presentate prima che siano trascorsi sei mesi dal trasferimento di azienda, tale requisito deve sussistere, per il datore di lavoro subentrante, nel periodo decorrente alla data del predetto trasferimento. Ai fini dell'applicazione del presente comma vengono computati anche gli apprendisti ed i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro.";

comma 2: "La richiesta di intervento straordinario di integrazione salariale deve contenere il programma che l'impresa intende attuare con riferimento anche alle eventuali misure previste per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale. Il programma deve essere formulato in conformità ad un modello stabilito, sentito il Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI), con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. L'impresa, sentite le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di queste, le organizzazioni sindacali di categoria dei lavoratori più rappresentative operanti nella provincia, può chiedere una modifica del programma nel corso del suo svolgimento.";

comma 3: "La durata dei programmi di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale non può essere superiore a due anni. Il CIPI ha facoltà di concedere due proroghe, ciascuna di durata non superiore a dodici mesi, per quelli tra i predetti programmi che presentino una particolare complessità in ragione delle caratteristiche tecniche dei processi produttivi dell'impresa.";

articolo 2;

articolo 3;

articolo 12;

articolo 22,

comma 1: "I provvedimenti di prima concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale richiesti con domande presentate anteriormente alla data di pubblicazione della presente legge, sono assunti secondo la previgente normativa ed il trattamento può essere concesso per un periodo la cui scadenza non superi il centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge.";

comma 2: "I provvedimenti relativi alle domande di proroga di trattamento, che scada prima della data di entrata in vigore della presente legge o che sia in corso alla data medesima, sono assunti secondo la previgente normativa nei limiti temporali determinati dal CIPI in sede di accertamento delle cause di intervento, o per un periodo la cui scadenza non superi i sei mesi dalla data del decreto di concessione dei trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 21 febbraio 1985, n.23, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1985, n.143, e successive modificazioni, e dell'articolo 2 della legge 27 luglio 1979, n.301, e successive modificazioni.";

comma 3: "L'articolo 1, comma 1, e l'articolo 2, comma 6, non si applicano ai trattamenti di integrazione salariale concessi precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge nonché per quelli concessi ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo.";

comma 4, limitatamente alle parole: "L'articolo 1, commi 4 e 5 ,si applica ai trattamenti di integrazione salariale concessi dopo l'entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per quelli concessi ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, e con riferimento ai periodi di integrazione salariale successivi alla data stessa. ";

comma 5: "Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 9, devono essere computati i periodi di trattamento di integrazione salariale anteriori alla data di entrata in vigore della presente legge limitatamente a quelli compresi nei trecentosessantacinque giorni anteriori alla data stessa.";

comma 6: "Continuano a beneficiare del trattamento di integrazione salariale, fino a centottanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, i lavoratori che risultino beneficiarne alla data di entrata in vigore della presente legge in quanto dipendenti dalle società non operative costituite dalla GEPI sulla base della normativa vigente, ed aventi ad oggetto la promozione di iniziative idonee a consentirne il reimpiego, ovvero che risultino beneficiare ai sensi delle seguenti leggi: articolo 1 del decreto-legge 10 giugno 1977, n.291, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1977, n.501, e successive modificazioni; articolo 5 del decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 febbraio 1982, n.25; articolo 6, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n.536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n.48. Tale periodo è elevato ad un anno per le imprese ubicate nei territori di cui al testo unico approvato con decre

to del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n.218. Durante questo periodo le imprese, previo esame congiunto con le organizzazioni sindacali dei lavoratori, da esaurire non prima di trenta giorni, collocano in mobilità i predetti lavoratori dando le comunicazioni previste dall'articolo 4, comma 9; in questo caso le imprese non sono tenute al pagamento della somma prevista dall'articolo 5, comma 4. I lavoratori collocati in mobilità ai sensi del presente comma sono iscritti nella lista di mobilità ed hanno diritto all'indennità di mobilità di cui all'articolo 7. Ad essi non si applica quanto previsto dall'articolo 7, comma 4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge i lavoratori di cui al presente comma hanno facoltà di richiedere la corresponsione anticipata dell'indennità, prevista dall'articolo 7, comma 5. In questo caso la somma è aumentata in misura pari al trattamento di integrazione salariale non ancora goduto.";

il decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, recante "Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione" convertito in legge, con modificazione, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 limitatamente alle seguenti parti:

articolo 6,

comma 9: "I provvedimenti assunti sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 22, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n.223, per i trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 21 febbraio 1985, n.23, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1985, n.143, e successive modificazioni, nonchè per i trattamenti di integrazione salariale straordinaria di cui al comma 6 del richiamato articolo 22, possono essere ulteriormente prorogati per un periodo non superiore rispettivamente a dodici e a sei mesi, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilità per i lavoratori interessati e ferma restando l'iscrizione degli stessi nella lista di mobilità anche per il periodo per il quale non percepiscono la relativa indennità.";

articolo 7,

comma 1: "Il comma 4 dell'articolo 2 della legge 23 luglio 1991, n.223, è sostituito dal seguente:

»4. La domanda del trattamento straordinario di integrazione salariale e l'eventuale domanda di proroga del trattamento medesimo devono essere presentate, nel termine previsto dal primo comma dell'articolo 7 della legge 20 maggio 1975, n.164, all'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione ed all'ispettorato regionale del lavoro territorialmente competenti. Nel caso di presentazione tardiva della domanda si applicano il secondo ed il terzo comma del predetto articolo 7 .";

comma 4: "Sino al 31 dicembre 1995 le disposizioni di cui all'articolo 35 della legge 5 agosto 1981, n.416, e successive modificazioni, si applicano anche al settore dei giornali periodici e al settore delle imprese radiotelevisive private, estendendosi a tutti i dipendenti delle aziende interessate, quale che sia il loro inquadramento professionale, nonché ai dipendenti delle aziende funzionalmente collegate.";

comma 5: "Sino al 31 dicembre 1994, in deroga all'articolo 1, comma 5, secondo periodo, della legge 23 luglio 1991, n.223, il CIPI può concedere, entro i limiti di spesa di 27 miliardi di lire per il 1993 e di lire 28 miliardi per il 1994, una proroga del programma per la medesima causale, di durata non superiore a sei mesi, per i casi in cui il numero dei lavoratori interessati sia pari o inferiore a 100, ove si riscontri l'esistenza di particolari difficoltà di ordine temporale nella realizzazione del programma di gestione della crisi, oppure vengano riscontrate difficoltà anche esterne non imputabili alla volontà dell'azienda.";

comma 6-bis: "Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta della regione Sardegna, la società Iniziative Sardegna S.p.a. (INSAR) è autorizzata ad assumere ed a reimpiegare, secondo le disposizioni del decreto-legge 9 dicembre 1981, n.721, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 febbraio 1982, n.25, i lavoratori che, precedentemente alla data di entrata in vigore della legge 23 luglio 1991, n.223, siano stati collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria ai sensi della legge 12 agosto 1977, n.675, e successive modificazioni, e nei confronti dei quali non sia intervenuto il rinnovo della stessa cassa integrazione, o che siano stati licenziati da aziende per le quali è stata conclusa o avviata la procedura di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa e che, per tutte le fattispecie, non abbiano fruito dei benefici di cui alla citata legge n.223 del 1991.";

comma 6-ter: "Le disposizioni di cui al comma 6-bis si applicano altresì ai lavoratori destinatari delle disposizioni in materia di cassa integrazione guadagni di cui alle leggi 5 novembre 1968, n.1115, e successive modificazioni, e 8 agosto 1972, n.464, e successive modificazioni, nonchè delle disposizioni di cui all'articolo 12 della legge 6 agosto 1975, n.427, e successive modificazioni, e al decreto-legge 13 dicembre 1978, n.795, convertito, con modificazioni dalla legge 9 febbraio 1979, n.36, ivi compresi quelli già collocati in mobilità.";

comma 6-quater: "Ai lavoratori di cui ai commi 6-bis e 6-ter del presente articolo è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dall'articolo 22, comma 6, della legge 23 luglio 1991, n.223, e successive modificazioni.";

comma 6-quinquies: "Sono applicabili le disposizioni vigenti concernenti l'INSAR. Agli oneri conseguenti all'avviamento delle iniziative di ricollocamento si provvede mediante il conferimento di lire 40 miliardi all'INSAR per il 1993.";

comma 7: "Sino al 31 dicembre 1995 le disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale di cui al comma 3 dell'articolo 12 della legge 23 luglio 1991, n.223, sono estese alle imprese esercenti attività commerciali che occupino più di 50 addetti, nonchè alle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, che occupino più di 50 addetti e alle imprese di vigilanza. Fino al 31 dicembre 1994 le disposizioni del presente comma si applicano alle imprese di spedizione e di trasporto che occupino più di 50 addetti. Il CIPI approva i relativi programmi, nei limiti di spesa di lire 15 miliardi annui per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995.";

comma 8: "All'articolo 3, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n.223, nel primo periodo le parole da »di omologazione sino alle parole »dei beni sono abrogate. Al medesimo comma, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti periodi: »Il trattamento straordinario di integrazione salariale è altresì concesso nel caso di ammissione al concordato preventivo consistente nella cessione dei beni. In caso di mancata omologazione, il periodo di integrazione salariale fruito dai lavoratori sarà detratto da quello previsto nel caso di dichiarazione di fallimento .";

comma 9, capoverso 3: "Ai predetti lavoratori assunti per le finalità di cui all'articolo 5, primo comma, del decreto-legge 9 dicembre 1981, n.721, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 febbraio 1982, n.25, è riconosciuto il trattamento di integrazione salariale straordinaria di cui all'articolo 22, comma 6, della legge 23 luglio 1991, n.223.";

comma 10: "Per l'anno 1993 i trasferimenti dello Stato all'INPS a titolo di trattamenti straordinari di integrazione salariale sono incrementati di lire 350 miliardi.";

comma 10-bis: "All'articolo 17, comma 6, della legge 27 febbraio 1985, n.49, dopo le parole: »cooperative costituite sono inserite le seguenti »o che abbiano iniziato l'attività .";

comma 10-ter: "Per i dipendenti delle aziende commissariate in base al decreto-legge 30 gennaio 1979, n.26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n.95, la durata dell'intervento della cassa integrazione straordinaria è equiparata al termine previsto per l'attività del commissario.";

articolo 8,

comma 4-bis: "Per i lavoratori assunti dalle imprese in favore delle quali sia stato emanato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale il decreto di cui all'articolo 7 della legge 8 agosto 1972, n.464, i requisiti di cui agli articoli 16, comma 1, e 7, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n.223, si considerano acquisiti con riferimento anche all'attività espletata presso l'impresa di provenienza. Alla relativa spesa, prevista in lire 3.500.000.000 per l'anno 1994 e in lire 2.700.000.000 per l'anno 1995, si provvede mediante riduzione del contributo concesso alla regione Calabria di cui all'articolo 3, comma 9, del presente decreto.";

comma 5: "Sino al 31 dicembre 1993, nel caso di cessazione dell'attività di unità produttive con oltre cinquecento dipendenti e nei casi di riduzione del personale presso le unità produttive appartenenti alla stessa impresa o gruppi di imprese, da parte di imprese rientranti nel campo di applicazione della disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale, il trattamento straordinario di integrazione salariale è concesso, su richiesta dell'impresa interessata, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale per un periodo non superiore a dodici mesi, comunque entro i limiti di durata complessiva nell'arco di un quinquennio, di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n.223.";

comma 7: "Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale comunica immediatamente al CIPI l'avvenuta concessione di cui al comma 5, perchè ne tenga conto in sede di svolgimento della propria attività concessiva, fermi restando i trasferimenti dallo Stato all'INPS a titolo di integrazione salariale.";

articolo 9-quater,

comma 2: "Qualora non siano applicabili le disposizioni di cui al comma 1, ai lavoratori ed ai dipendenti licenziati di cui al medesimo comma che possano far valere alla data del 18 aprile 1993 almeno un anno di anzianità assicurativa e contributiva per effetto del rapporto di lavoro alle dipendenze dei soggetti di cui al presente articolo, sono corrisposti, a far data dal 1· settembre 1993, per un periodo non superiore ad un anno, un'indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria prevista dalla vigenti disposizioni, nonchè gli assegni per il nucleo familiare ove spettanti, qualora risultino o siano risultati eccedenti rispetto alla necessità di organico dichiarata dai predetti organismi.";

comma 3: "I periodi di godimento dell'indennità di cui al comma 2 sono riconosciuti utili ai fini del conseguimento del diritto alla pensione e della misura della pensione stessa. Per tali periodi il contributo figurativo è calcolato sulla base della retribuzione cui è riferita la predetta anzianità. L'indennità è corrisposta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).";

comma 4: "Le domande degli interessati ai fini del conseguimento dei benefici di cui ai commi 1 e 2, nonché il riepilogo delle necessità di organico e delle correlate eccedenze di personale sono trasmessi dai datori di lavoro interessati al Ministero del lavoro e della previdenza sociale che adotta i conseguenti provvedimenti di ammissione." ?

4. TRATTENUTE AUTOMATICHE SU RETRIBUZIONI E PENSIONI PER QUOTE D'ISCRIZIONE AI SINDACATI

Le quote associative per l'iscrizione ai sindacati sono oggi trattenute automaticamente da retribuzioni, pensioni e integrazioni salariali. Possono essere disdette, ma molti lavoratori e pensionati non conoscono o non ricordano l'esistenza di tali trattenute. L'automatismo ha di fatto consentito ai sindacati di vivere senza doversi misurare con verifiche di consenso e rappresentatività.

» Volete voi che sia abrogata la legge 20 maggio 1970, n. 300 recante "Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento" limitatamente all'articolo 26, comma 2: "Le associazioni sindacali dei lavoratori hanno diritto di percepire, tramite ritenuta sul salario nonchè sulle prestazioni erogate per conto degli enti previdenziali, i contributi sindacali che i lavoratori intendono loro versare, con modalità stabilite dai contratti collettivi di lavoro, che garantiscono la segretezza del versamento effettuato dal lavoratore a ciascuna assiociazione sindacale." e comma 3: "Nelle aziende nelle quali il rapporto di lavoro non è regolato da contratti collettivi, il lavoratore ha diritto di chiedere il versamento del contributo sindacale all' associazione da lui indicata." ?

5. ABOLIZIONE DELLA PUBBLICITA' RAI

L'abolizione della pubblicità ricondurrebbe il servizio pubblico alle sue funzioni, in modo da distinguere nettamente fra televisione di servizio (finanziata dal canone o direttamente dall'erario) e televisione commerciale. Il referendum comporta il riassetto di tutto il sistema televisivo, con il superamento dell'attuale duopolio di fatto. Per il settore privato si creerebbero le condizioni per l'esistenza di più soggetti. Verrebbero rivitalizzate anche le TV locali, le radio e la carta stampata.

» Volete voi che sia abrogata la legge 14 aprile 1975, n. 103, recante "Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva" limitatamente all' articolo 4, comma 1, limitatamente alle parole: "formula indirizzi generali relativamente ai messaggi pubblicitari, allo scopo di assicurare la tutela del consumatore e la compatibilità delle esigenze delle attività produttive con la finalità di pubblico interesse e le responsabilità del servizio pubblico radiotelevisivo;" e all'articolo 15, comma 1, limitatamente alle parole: "nonché con i proventi derivanti dalla pubblicità radiofonica e televisiva";

nonché il decreto legge 6 dicembre 1984, n. 807, recante "Disposizioni urgenti in materia di trasmissioni radiotelevisive", convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, limitatamente all'articolo 3-bis, comma 2: "La commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, contestualmente alla determinazione del limite massimo degli introiti pubblicitari di cui all'articolo 21 della legge 14 aprile 1975, n. 103, fissa per la concessionaria la quota percentuale massima di messaggi pubblicitari per ciascuna ora di effettiva trasmissione.";

la legge 6 agosto 1990, n. 223 recante "Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato" limitatamente all'articolo 8, comma 6: "La trasmissione di messaggi pubblicitari da parte della concessionaria pubblica non può eccedere il 4 per cento dell'orario settimanale di programmazione ed il 12 per cento di ogni ora; un'eventuale eccedenza, comunque non superiore al 2 per cento nel corso di un'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente o successiva."; comma 10, limitatamente alle parole: "e la concessionaria pubblica"; comma 15, limitatamente alle parole: "sia per la concessionaria pubblica sia"; comma 16: "Entro il 30 giugno di ciascun anno il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro delle partecipazioni statali e sentiti il Garante ed il Consiglio dei ministri, stabilisce il limite massimo degli introiti pubblicitari quale fonte accessoria di proventi che la concessionaria pubblica potrà conseguire nell'an

no successivo. Tale limite viene fissato applicando, a quello stabilito per l'anno precedente, la variazione percentuale prevista per il gettito pubblicitario radiotelevisivo per l'anno in corso. Ove il gettito pubblicitario previsto si discosti da quello effettivo, il limite massimo degli introiti pubblicitari per l'anno successivo terrà conto dell'aumento o della diminuzione verificatasi."; comma 17: "Le disposizioni di cui ai commi 6 e 16 del presente articolo e la normativa di cui alla legge 14 aprile 1975, n. 103, articolo 15, hanno validità fino al 31 dicembre 1992. In tempo utile il Garante propone, nella relazione annuale di cui al comma 13 dell'articolo 6, in relazione alle nuove dimensioni comunitarie e all'andamento del mercato pubblicitario, le necessarie ed opportune modificazioni alla suddetta normativa. Il Governo provvede alle conseguenti iniziative legislative." e all'articolo 15, comma 6, limitatamente alle parole: "con la concessionaria pubblica";

nonché il decreto legge 19 ottobre 1992, n. 408, recante "Disposizioni urgenti in materia di pubblicità radiotelevisiva", convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 483, limitatamente all'articolo 2, comma 1, limitatamente alle parole: "e l'articolo 8, comma 6, della legge 6 agosto 1990, n. 223" ?

6. LIBERALIZZAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI AL COMMERCIO

Il referendum propone la liberalizzazione delle autorizzazioni al commercio, eliminando i limiti numerici previsti dai piani predisposti da comuni e organizzazioni dei commercianti. Ne conseguirebbe un forte effetto di moralizzazione, visti i rapporti iugulatori che si sono instaurati fra i settori della pubblica amministrazione cui è affidato il compito di rilasciare o controllare le licenze e il mondo del commercio.

» Volete voi che sia abrogata la legge 11 giugno 1971, n. 426 recante "Disciplina del commercio" e successive modificazioni e integrazioni limitatamente alle seguenti parti:

articolo 11;

articolo 12;

articolo 14;

articolo 15;

articolo 16;

articolo 18, limitatamente al comma 2: "Qualora le commissioni di cui agli articoli 15 e 16 non siano nominate entro i termini previsti, il Presidente della Giunta regionale invita a provvedere entro un termine da lui fissato non superiore a sessanta giorni. Trascorso tale termine senza che la nomina sia avvenuta, il Presidente della Giunta regionale provvede con proprio decreto, tenuto conto delle designazioni effettuate.";

articolo 20;

articolo 21;

articolo 22;

articolo 23;

articolo 24, comma 2, limitatamente alle parole: "sentito il parere delle commissioni di cui agli articoli 15 e 16, con la osservanza dei criteri stabiliti dal piano" nonché alle parole: "e quindi l'equilibrio commerciale previsto dal piano" e comma 3, limitatamente alle parole: "del piano e";

articolo 27, comma 2: "Il nullaosta della Giunta regionale di cui al precedente ed al presente articolo può essere concesso anche in deroga a quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 12.";

articolo 28, comma primo, limitatamente alle parole: "compreso il parere delle commissioni di cui agli articoli 15 e 16,";

articolo 30;

articolo 43, comma secondo: "Fino a quando non siano approvati i piani di sviluppo e di adeguamento della rete distributiva, le autorizzazioni saranno rilasciate dai sindaci su conforme parere delle commissioni di cui agli articoli 15 e 16 nell'osservanza dei criteri previsti agli articoli 11 1 12, previo il nullaosta della Giunta regionale per le autorizzazioni di cui agli articoli 26 e 27 della presente legge" ?

7. LIBERALIZZAZIONE DEGLI ORARI DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI

Si chiede di abolire le disposizioni che impediscono l'apertura festiva, continuata o notturna dei negozi. Ci si attende un forte impulso per l'attività commerciale, libera da restrizioni del tutto inadeguate ai ritmi di vita attuali, e - soprattutto - un miglioramento del servizio reso ai consumatori e di conseguenza della qualità della vita dei cittadini.

» Volete voi che sia abrogata la legge 28 luglio 1971, n. 558 recante "Disciplina dell'orario dei negozi e degli esercizi di vendita al dettaglio" limitatamente agli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, e che siano altresì abrogate le modificazioni ad essa apportate dal decreto legge 1· ottobre 1982 n.887 recante "Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, di regime fiscale delle manifestazioni sportive e cinematografiche e di riordinamento della distribuzione commerciale", convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n.887, relativamente all'articolo 8, comma 4: "Fermo rimanendo quanto disposto dalla legge 28 luglio 1971, n.558, a modificazione dell'articolo 1, secondo comma, lettera b), della legge medesima, i sindaci, in conformità ai criteri stabiliti dalle regioni ai sensi dell'articolo 54 del D.P.R. 24 luglio 1977, n.616, fissano i limiti giornalieri degli orari di vendita al dettaglio, anche differenziati per settori merceologici, indicando l'ora di apertura antimeridia

na non oltre le ore 9 e l'ora di chiusura serale non oltre le ore 20 o, nel periodo dell'anno nel quale è in vigore l'ora legale, non oltre le ore 21. Nel rispetto dei limiti così fissati l'operatore commerciale può scegliere l'orario di apertura e di chiusura con facoltà, inoltre, di posticipare, sempre rispetto ai predetti limiti, di un'ora l'apertura antimeridiana e corrispondentemente la chiusura serale, che comunque non può avvenire oltre le ore 21." e comma 5: "Le disposizioni di cui all'articolo 6, secondo comma, della legge 28 luglio 1971, n.558, sono estese agli esercizi specializzati nella vendita di bevande, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo e mobili." ?

REFERENDUM ELETTORALI

LEGGE ELETTORALE CAMERA

Richiesta di referendum per far eleggere tutti i deputati con il sistema uninominale maggioritario anglosassone, senza quota proporzionale.

» Volete voi che sia abrogato il testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nel testo risultante dalle modificazioni ed integrazioni ad esso successivamente apportate in particolare dalla legge 4 agosto 1993, n. 277 limitatamente alle seguenti parti:

Articolo 1

- comma 2, limitatamente alle parole: "La ripartizione dei seggi attribuiti secondo il metodo proporzionale, a norma degli articoli 77, 83 e 84, si effettua in sede di Ufficio centrale nazionale.";

- comma 3, limitatamente alle parole: "settantacinque per cento del";

- comma 4: "In ogni circoscrizione, il venticinque per cento del totale dei seggi è attribuito in ragione proporzionale mediante riparto tra liste concorrenti a norma degli articoli 77, 83 e 84";

Articolo 4

- comma 2, numero 1), limitatamente alle parole: "da esprimere su apposita scheda recante il cognome e il nome di ciascun candidato, accompagnati da uno o più contrassegni ai sensi dell'articolo 18, comma 1. I contrassegni che contraddistinguono il candidato non possono essere superiori a cinque. Nella scheda, lo spazio complessivo riservato a ciascun candidato, accompagnato da uno o più contrassegni, deve essere uguale" e numero 2): "un voto per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, da esprimere su una diversa scheda recante il contrassegno e l'elenco dei candidati di ciascuna lista. Il numero dei candidati di ciascuna lista non può essere superiore ad un terzo dei seggi attribuiti in ragione proporzionale alla circoscrizione con arrotondamento alla unità superiore. Le liste recanti più di un nome sono formate da candidati e candidate, in ordine alternato";

Articolo 14

- comma 1, limitatamente alle parole: "o liste di candidati", alla parola: "liste" prima della parola "medesime", nonchè alle parole: "nelle singole circoscrizioni";

- comma 2, limitatamente alle parole: "le loro liste con";

- comma 3, limitatamente alle parole: ", sia che si riferiscano a candidature nei collegi uninominali sia che si riferiscano a liste,";

Articolo 18

- comma 1, limitatamente alle parole: "i quali si collegano a liste di cui all'articolo 1, comma 4, cui gli stessi aderiscono con l'accettazione della candidatura. La dichiarazione di collegamento deve essere accompagnata dall'accettazione scritta del rappresentante, di cui all'articolo 17, incaricato di effettuare il deposito della lista a cui il candidato nel collegio uninominale si collega, attestante la conoscenza degli eventuali collegamenti con altre liste. Nel caso di collegamenti con più liste, questi devono essere i medesimi in tutti i collegi uninominali in cui è suddivisa la circoscrizione. Nell'ipotesi di collegamento con più liste, il candidato, nella stessa dichiarazione di collegamento, indica il contrassegno o i contrassegni che accompagnano il suo nome e il suo cognome sulla scheda elettorale.";

- comma 2, limitatamente alle parole: "o i contrassegni" nonchè alle parole: "nonchè la lista o le liste alle quali il candidato si collega ai fini di cui all'articolo 77, comma 1, numero 2). Qualora il contrassegno o i contrassegni del candidato nel collegio uninominale siano gli stessi di una lista o di più liste presentate per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, il collegamento di cui al presente articolo è effettuato, in ogni caso, d'ufficio dall'Ufficio centrale circoscrizionale, senza che si tenga conto di dichiarazioni ed accettazioni difformi. Le istanze di depositanti altra lista avverso il mancato collegamento d'ufficio sono presentate, entro le ventiquattro ore successive alla scadenza dei termini per la presentazione delle liste, all'Ufficio centrale nazionale che decide entro le successive ventiquattro ore.";

Articolo 18-bis;

Articolo 19;

Articolo 20

- comma 1, limitatamente alle parole: "Le liste dei candidati o";

- comma 2, limitatamente alle parole: "le liste dei candidati o", alle parole: "della lista" nonchè alle parole: "alle candidature nei collegi uninominali deve essere allegata la dichiarazione di collegamento e la relativa accettazione di cui all'articolo 18";

- comma 5, limitatamente alle parole: "di lista", nonchè alle parole: "Le stesse disposizioni si applicano alle candidature nei collegi uninominali";

- comma 6, limitatamente alle parole: "più di una lista di candidati né";

- comma 7, limitatamente alle parole: "della lista di candidati o", nonchè alle parole: "la lista o";

- comma 8, limitatamente alle parole: "della lista";

Articolo 31

- comma 2, limitatamente alle parole: "Le schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale riportano accanto ad ogni contrassegno l'elenco dei candidati della rispettiva lista, nell'ambito degli stessi spazi";

Articolo 68

- comma 3: "Compiute le operazioni di scrutinio delle schede per l'elezione dei candidati nei collegi uninominali, il presidente procede alle operazioni di spoglio delle schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale. Uno scrutatore designato mediante sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna contenente le schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il contrassegno della lista a cui è stato attribuito il voto. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascuna lista.";

- comma 3-bis: "Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista. Un terzo scrutatore pone le schede, i cui voti sono stati spogliati, nella cassetta o scatola dalla quale sono state tolte le schede non utilizzate. Quando la scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda stessa viene subito impresso il timbro della sezione.";

Articolo 71

- comma 2, limitatamente alle parole: "o per le singole liste per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale,";

Articolo 77

- comma 1, limitatamente al n. 2): "determina la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione, detratto, per ciascun collegio in cui è stato eletto, ai sensi del numero 1), un candidato collegato alla medesima lista, un numero di voti pari a quello conseguito dal candidato immediatamente successivo per numero di voti, aumentati dell'unità e comunque non inferiore al venticinque per cento dei voti validamente espressi nel medesimo collegio, semprechè tale cifra non risulti superiore alla percentuale ottenuta dal candidato eletto; qualora il candidato eletto sia collegato a più liste di candidati, la detrazione avviene pro quota in misura proporzionale alla somma dei voti ottenuti da ciascuna delle liste suddette nell'ambito territoriale del collegio. A tale fine l'Ufficio centrale circoscrizionale moltiplica il totale dei voti conseguiti nelle singole sezioni del collegio da ciascuna

delle liste collegate per il totale dei voti da detrarre, ai sensi della disposizione del secondo periodo, alle liste collegate, e divide il prodotto per il numero complessivo dei voti conseguiti da tali liste nel collegio; il numero dei voti da detrarre a ciascuna lista è dato dalla parte intera dei quozienti così ottenuti;", al n. 3): "determina, ai fini di cui all'articolo 84, la cifra individuale di ogni candidato presentatosi in uno dei collegi uninominali della circoscrizione e non proclamato eletto ai sensi del numero 1) del presente comma. Tale cifra viene determinata moltiplicando per cento il numero dei voti validi ottenuti e dividendo il prodotto per il numero complessivo dei votanti nel collegio uninominale;", al n. 4): "determina la graduatoria dei candidati nei collegi uninominali non proclamati eletti collegati ai sensi dell'articolo 18, comma 1, alla medesima lista, disponendoli nell'ordine delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali prevale il più anziano di età. In cas

o di collegamento dei candidati con più liste, i candidati entrano a far parte della graduatoria relativa a ciascuna delle liste con cui è stato dichiarato il collegamento;" e al n. 5): "comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista nonchè, ai fini di cui all'articolo 83, comma 1, numero 2), il totale dei voti validi della circoscrizione ed il totale dei voti validi ottenuti nella circoscrizione da ciascuna lista.";

Articolo 83;

Articolo 84

- comma 1 "Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 83, comma 2, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista secondo l'ordine progressivo di presentazione. Se qualcuno tra essi è già stato proclamato eletto ai sensi dell'articolo 77, comma 1, numero 1), proclama eletti i candidati che seguono nell'ordine progressivo di presentazione. Qualora ad una lista spettino più posti di quanti siano i suoi candidati, il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti, sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti alla lista e seguendo l'ordine delle rispettive cifre individuali, i candidati della graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, numero 4), che non risultino già proclamati eletti. Nel caso di graduatorie relative a più liste collegate con gli stessi candidati nei collegi uninominali, si procede alla proclamazione degli eletti

partendo dalla lista con la cifra elettorale più elevata. Qualora, al termine delle proclamazioni effettuate ai sensi del terzo e del quarto periodo, rimangano ancora da attribuire dei seggi ad una lista, il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale ne dà comunicazione all'Ufficio centrale nazionale affinchè si proceda ai sensi dell'articolo 83, comma 1, numero 4), ultimo periodo.";

Articolo 85;

Articolo 86

- comma 4 "Il seggio attribuito ai sensi dell'articolo 84 che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito nell'ambito della medesima circoscrizione al candidato che nella lista segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo di lista.";

- comma 5 "Nel caso in cui una lista abbia già esaurito i propri candidati, si procede con le modalità di cui all'articolo 84, comma 1, terzo, quarto e quinto

periodo"; ?

LEGGE ELETTOARLE SENATO

Richiesta di referendum per far eleggere tutti i senatori con il sistema uninomunale maggioritario anglosassone, senza quota proporzionale

» Volete voi che sia abrogata la legge 6 febbraio 1948, n. 29 recante "Norme per la elezione del Senato della Repubblica" nel testo risultante dalle modificazioni ed integrazioni ad esso successivamente apportate in particolare dalla legge 4 agosto 1993, n. 276, limitatamente alle seguenti parti:

Articolo 1

- comma secondo, limitatamente alle parole: "con eccezione del Molise e della Valle d'Aosta," alle parole: "tre quarti dei", nonchè alle parole: "con arrotondamento per difetto";

- comma quarto: "I collegi uninominali della regione Trentino-Alto Adige sono definiti dalla legge 30 dicembre 1991, n. 422.";

Articolo 2

- comma primo, limitatamente alle parole: "Gli ulteriori seggi sono attribuiti proporzionalmente in circoscrizioni regionali tra i gruppi di candidati concorrenti nei collegi uninominali.";

Articolo 9

- primo comma, limitatamente alle parole: "che non partecipano al riparto dei seggi in ragione proporzionale";

Articolo 19;

Articolo 20;

nonchè il comma 1 dell'articolo 1 della legge 14 febbraio 1987, n. 31, così come sostituito dal comma 1 dell'articolo 5 della legge 4 agosto 1993, n. 276, limitatamente alle parole: "in uno dei collegi in cui la proclamazionme abbia avuto luogo con sistema maggioritario" e il comma terzo dell'articolo 5 della legge 4 agosto 1993, n. 276, limitatamente alle parole: "Quando, per qualsiasi causa, resti vacante il seggio di senatore attribuito con calcolo proporzionale nelle circoscrizioni regionali proclama eletto il candidato del medesimo gruppo con la più alta cifra individuale." ?

LEGGE ELETTORALE COMUNI

Richiesta di referendum per estendere a tutti i Comuni il sistema elettorale maggioritario con l'elezione diretta del Sindaco.

» Volete voi che sia abrogata la legge 25 marzo 1993, n. 81 recante "Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale", limitamente alle seguenti parti:

Articolo 3

- comma quinto, limitatamente alle parole: "Nei comuni con popolazione superiore a quella dei comuni di cui all'articolo 5, più liste possono presentare lo stesso candidato alla carica di sindaco. In tal caso le liste debbono presentare il medesimo programma amministrativo e si considerano fra di loro collegate.";

Articolo 5

- intestazione dell'articolo, limitatamente alle parole: "Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti";

- comma primo, limitatamente alle parole: " Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti,";

Articolo 6;

Articolo 7; ?

 
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