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Notizie radicali - 26 maggio 1978
(5) Legge "Reale" - Quello che dice

SOMMARIO: La legge Reale amplia in modo notevole una "licenza di uccidere" di cui le forze di polizia erano già in possesso; ciò che prima era opinabile o vietato, diviene ampiamente legittimo.

(NOTIZIE RADICALI N. 119, 26 maggio 1978)

"La legge Reale ha ampliato in modo notevole una "licenza di uccidere" di cui le forze di polizia erano già in possesso. Ciò che precedentemente era opinabile, o vietato, divenne ampiamente legittimo. La norma con cui erano stati coperti gli eccidi polizieschi che hanno insanguinato le piazze italiane dal dopo guerra ad oggi è l'art. 53 del codice penale, il quale stabilisce che "non è punibile il pubblico ufficiale che, al fine di adempiere ad un dovere del proprio ufficio, fa uso ovvero ordina di far uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, quando vi è costretto dalla necessità di respingere una violenza" o "per vincere una resistenza". Ed all'art. 53 la legge Reale ha aggiunto: "e comunque di impedire la consumazione del delitto di strage, di naufragio, sommersione, disastro aviatorio, rapina a mano armata e sequestro di persona". E, affinché non si abbia alcun dubbio sulla irresponsabilità penale, così consolidata per i reati commessi dalla forza pubblica, si stabilisce che i poliziotti e i ca

rabinieri abbiano una istruttoria diversa, e perciò più favorevole, da tutte le altre in caso di reati "compiuti in servizio e relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica". In cosa consiste questo trattamento privilegiato? Innanzitutto viene imposto al pubblico ministero l'obbligo di limitarsi ai soli atti urgenti relativi alla prova (escludendo, così, ad esempio, l'emissione di mandati di cattura, di informare immediatamente il procuratore generale presso la corte d'appello. Questo magistrato di cassazione giunto a tale grado per benemerenza di carriera, è quasi sempre un uomo estremamente ligio al potere di evocazione: essi possono, se lo ritengono opportuno, trattenete l'istruttoria, oppure restituirla alla procura della Repubblica. In ogni caso nessun magistrato può firmare una comunicazione giudiziaria senza prima informare il comando del corpo o il capo dell'ufficio da cui dipendono gli agenti implicati nel caso. Nell'eventualità di una incriminazione sono previste altre garanzie: s

i può ricorrere immediatamente alla sezione istruttoria e si ha diritto all'assistenza legale gratuita, con spese a carico del Ministero dell'Interno, scegliendo tra l'avvocatura di Stato e un libero professionista.

Il 15 aprile 1976 la Corte Costituzionale, pronunciandosi in merito a questa speciale procedura cui sono sottoposti gli appartenenti alle forze di polizia, ha ritenute infondate le eccezioni di legittimità sollevate da alcuni pretori i quali avevano ravvisato un contrasto con i principi costituzionali dell'uguaglianza tra i cittadini, del giudice naturale precostituito per legge e dell'inamovibilità dei magistrati.

 
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