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D'Angelo Claudio - 18 giugno 1981
BERLINGUER-SCIASCIA: DECRETO DI NON DOVERSI PROCEDERE AZIONE PENALE DEL GIUDICE ISTRUTTORE CLAUDIO D'ANGELO IN MERITO ALLA QUERELA PER DIFFAMAZIONE SPORTA DA BERLINGUER NEI CONFRONTI DI SCIASCIA E DELLA DENUNZIA PER CALUNNIA DI SCIASCIA NEI CONFRONTI DI BERLINGUER

SOMMARIO: Il Giudice Istruttore, accogliendo le richieste del Pubblico Ministero, decreta, con dovizia di particolari tecnico-giuridici, "di non doversi promuovere l'azione penale nei confronti dell'on. L. Sciascia, perché non perseguibile ai sensi dell'art. 68 della Costituzione e, nei confronti dell'on. Enrico Berlinguer, perché il fatto non sussiste".

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DECRETO DI NON DOVERSI PROCEDERE AZIONE PENALE

Il Giudice Istruttore;

Esaminati gli atti relativi alle querele denunce di Berlinguer Enrico contro Sciascia Leonardo e di Sciascia Leonardo contro Berlinguer Enrico, osserva:

Con atto presentato il 28/5/1980, alla Procura della Repubblica di Roma, l'onorevole Enrico Berlinguer

Premesso

- che nei resoconti quotidiani del 24/5/1980, relativi alla seduta della Commissione Parlamentare di inchiesta sulla strage di Via Fani, tenutasi il giorno precedente, si riferiva di affermazioni rese in commissione dall'onorevole Leonardo Sciascia, secondo cui in un incontro con gli onorevoli Enrico Berlinguer e Renato Guttuso avvenuto nel 1977 nella sede del partito Comunista Italiano, l'onorevole Berlinguer avrebbe parlato di collegamenti esistenti fra la Cecoslovacchia ed il terrorismo italiano, nonché di una imminente espulsione dal nostro paese di alcuni cittadini cecoslovacchi;

- che, a seguito di sua immediata e pubblica smentita circa qualsiasi cenno o allusione, nel corso del suddetto incontro, a collegamenti internazionali del terrorismo italiano, Leonardo Sciascia aveva rilasciato una dichiarazione, riportata nei resoconti dei quotidiani, nei seguenti termini: "l'onorevole Berlinguer ha smentito; ha fatto bene; smentisco anch'io e così la partita è pareggiata"

SPORGEVA

formale denuncia-querela avverso l'onorevole Sciascia per i reati di diffamazione a mezzo stampa e calunnia.

Con atto presentato, alla Procura della Repubblica di Roma il 5/7/1980 l'onorevole Leonardo Sciascia,

PREMESSO

- che la sera del 5/5/77, di trovava in casa di amici, davanti al televisore, allorché comparve sullo schermo l'onorevole Enrico Berlinguer ...

(mancano alcune righe)

... colloqui si fosse parlato di una potenza straniera che aveva mano nel terrorismo italiano, rispondeva affermativamente;

- che il giorno successivo, incontratosi, alla presenza dell'onorevole Renato Guttuso, nella sede del Partito Comunista Italiano, con l'onorevole Enrico Berlinguer, questi, dopo aver parlato di problemi riguardanti la Sicilia, aveva portato il discorso sulla intervista del giorno precedente e gli aveva comunicato, in presenza dell'onorevole Renato Guttuso, che il paese straniero sospettato di avere la mano nel terrorismo italiano era la Cecoslovacchia, nei confronti dei due suoi diplomatici il Governo italiano si accingeva ad ordinare l'espulsione;

- che il 23/5/1980, nel corso della seduta della Commissione di Inchiesta sulla strage di via Fani, avendo l'onorevole Giulio Andreotti escluso, in modo assoluto, una partecipazione straniera al terrorismo italiano, non aveva esitato a precisargli, ricordando il tenore del colloquio con l'onorevole Enrico Berlinguer, che perfino quest'ultimo aveva ammesso che una potenza straniera poteva aver mano nel terrorismo italiano;

SPORGEVA

formale denuncia contro l'onorevole Enrico Berlinguer, di cui chiedeva "esemplare punizione", siccome - a suo avviso - responsabile di calunnia per averlo incolpato, sapendolo innocente, di precisi reati.

Il 12/12/1980 l'onorevole Enrico Berlinguer, presentatosi spontaneamente alla Procura della Repubblica ai sensi dell'art. 250 C.P.P. dopo aver negato:

I - di avere ammesso, all'uscita dell'incontro avuto con la delegazione democristiana, che una potenza straniera era coinvolta nel terrorismo italiano;

II - di avere mai parlato con l'onorevole Sciascia di presunti collegamenti fra la Cecoslovacchia ed il terrorismo italiano durante l'incontro nella Sede del Partito Comunista Italiano e di prossime espulsioni di due diplomatici cechi da parte del Governo italiano;

puntualizzava che la sua versione dei fatti trovava conferma in un articolo dell'onorevole Renato Guttuso pubblicato dall'Unità il 18/9/1980, articolo che smentiva l'assunto dell'onorevole Sciascia.

All'esito della sommaria istruzione, nel corso della quale veniva escusso l'onorevole Renato Guttuso, il P.M. trasmetteva gli atti al Giudice Istruttore con richiesta di Non Doversi Procedere contro l'onorevole Leonardo Sciascia perché, ai sensi dell'art. 68 della Costituzione, non perseguibile e, nei confronti dell'onorevole Enrico Berlinguer, perché il fatto non sussiste ovvero non costituisce reato.

Tanto premesso in fatto, osserva il Giudice Istruttore che non può considerarsi commesso a mezzo della stampa il reato di diffamazione aggravata lamentata dall'onorevole Enrico Berlinguer, non essendo revocabile il dubbio che le affermazioni ai danni dell'onorevole Berlinguer furono pronunciate dall'onorevole Sciascia durante i lavori della Commissione Inquirente e come tali furono riportate nei resoconti della stampa il giorno successivo; né può considerarsi - come esattamente rileva il P.M. - integrativa della fattispecie normativa in esame la polemica dichiarazione rilasciata, in sede di intervista, dall'onorevole Sciascia a fronte della smentita dell'onorevole Berlinguer.

E poiché le affermazioni furono fatte - giova ribadirlo - dall'onorevole Sciascia nell'esercizio delle sue funzioni di parlamentare e di membro della Commissione Parlamentare d'Inchiesta sulla strage di via Fani, consegue la sua non perseguibilità ai sensi dell'art. 68 della Costituzione.

E' appena il caso di aggiungere che ad identiche conclusioni deve pervenirsi per quanto di attiene all'ipotizzata calunnia ai danni dell'onorevole Berlinguer.

Passando ad esaminarla la denuncia per calunnia dell'onorevole Sciascia contro l'onorevole Berlinguer, osserva brevemente il Giudice Istruttore che la consapevolezza e la certezza delle provate falsità e tendenziosità delle affermazioni dell'onorevole Sciascia escludono la sussistenza della calunnia per mancanza, appunto, di uno dei suoi elementi costitutivi: quello psicologico.

Detta prova è fornita:

I) dal resoconto della stampa allegato agli atti di causa (ff. 3-13), secondo cui l'onorevole Berlinguer, a termine di un incontro con l'onorevole Zaccagnini, rispondendo ad un giornalista, non ammise - come asserisce l'onorevole Sciascia - che una potenza straniera poteva avere la mano nel terrorismo italiano, ma si limitò semplicemente a dire che l'ipotesi, secondo cui qualche potenza straniera poteva aver mano nel terrorismo italiano, era stata avanzata, diverse volte, da esponenti della D.C. del P.C.I. e dello stesso Governo (la differenza appare macroscopica);

II) dalla deposizione dell'onorevole Renato Guttuso che, escusso dal P.M., riferì testualmente: "escludo nel modo più categorico che, dopo aver parlato dei problemi riguardanti la Sicilia, si sia parlato di terrorismo e che Berlinguer abbia affermato, in mia presenza che il paese straniero che si sospettava di avere dei collegamenti con il terrorismo italiano era la Cecoslovacchia; escludo anche che Berlinguer abbia ad un ceto punto affermato che il Governo italiano si preparava a richiedere l'espulsione di due diplomatici cecoslovacchi" cfr; f. 119 (nessun diplomatico cecoslovacco, del resto, è stato mai espulso dall'Italia, cfr. resoconto stenografico del discorso pronunciato dall'onorevole Forlani, alla Camera dei Deputati il 3/2/1981, ff. 24 e seg.)

Consegue l'improcedibilità dell'azione penale nei confronti dell'onorevole Enrico Berlinguer perché il fatto non sussiste.

Per Questi Motivi

Visto l'art. 74 C.P.P., modificato dall'art. 6 D.L. 14.9.1944, n. 288; sulle conformi richieste del Pubblico Ministero;

DICHIARA

Non doversi promuovere l'azione penale, nei confronti dell'On. Leonardo SCIASCIA, perché non perseguibile ai sensi dell'art. 68 della Costituzione, e, nei confronti dell'On.le Enrico BERLINGUER, perché il fatto non sussiste.

Roma, 18 giugno 1981

Il Cancelliere

S. Carvelli

IL GIUDICE ISTRUTTORE

Dr. Claudio D'ANGELO

 
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