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Piccoli Flaminio, Reggiani Alessandro, Rognoni Virginio, Battistuzzi Paolo, Cicciomessere Roberto, Fortuna Loris - 15 marzo 1984
La proposta di legge contro lo sterminio per fame

SOMMARIO: Il testo della proposta di legge promossa dal Partito radicale e presentata da 117 deputati della Dc, Psi, Psdi, Pli e Pr per interventi urgenti e straordinari diretti ad assicurare nel 1984 la sopravvivenza di almeno tre milioni di persone minacciate dalla fame.

IX LEGISLATURA - CAMERA DEI DEPUTATI n. 1433

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati

PICCOLI, FORMICA, REGGIANI, ROGNONI, BATTISTUZZI, CICIOMESSERE, FORTUNA, ZAMBERTLETTI, FIORI, MASSARI, INTINI, SCOTTI, PANNELLA, MANCINI GIACOMO, RUFFINI, SEGNI, BELLUCCIO, CABRAS, FELISETTI, MAZZOTTA, RUFFOLO, CIRINO POMICINO, LABRIOLA, CITARISTI, MANCA ENRICO, SPADACCIA, TEMPESTINI, ANDO', VERNOLA, BALZAMO, RUTELLI, SINESIO, AMODEO, CASINI CARLO, AGLIETTA, CRESCO, FONTANA, TIRABOSCHI, MERLONI, FERRANDINI, SULLO, NEGRI GIOVANNI, SCOVACRICCHI, CASINI PIER FERDINANDO, PONTELLO, MELLINI, FINCATO GRIGOLETTO, CASATI, ALBERINI, TEODORI, MEMMI, LA GANGA, FAUSTI, DELL'UNTO, ROCCHI, CRIVELLINI, FIANDROTTI, FERRARI SILVESTRO, SANGUINETI, STREGAGNINI, SALERNO, CACCIA, PIRO, RUSSO FERDINANDO, ALAGNA, CARELLI, LODIGIANI, ABETE, SCAGLIONE, NENNA ANTONIO, ROMANO, NICOTRA, SODANO, MELEGA, CONTU, ZAVETTIERI, SANGALLI, TRAPPOLI, NAPOLI, CURCI, MORA, MUNDO, MENEGHETTI, MARZO, ROSSANTINI, TESTA, DRAGO, TANCREDI, COLUCCI, MICHELI, BRUNI, DE CARLI, RAVASIO, DEL MESE, PILLITTERI, ORSINI GIANFRANCO, FALCIER, CALDORO, DELL'ANDRO, R

UBINO, NUCCI MAURO, BONFIGLIO, FORNASARI, ORSENIGO, MARIANETTI, PUJIA, MEROLLI, PUMILIA, BECCHETTI, QUATTRONE, QUIETI, RABINO, COLZI, CONTE CARMELO, ARMATO, SEPPIA, PERONE, ARTIOLI, DI DONATO, STERPA, MALVESTIO, ZOPPI, SCAIOLA, MENSORIO, MANNINO CALOGERO, PAGANELLI, PATRIA, ROSSI di MONTELERA, PASQUALIN, MANFREDI, SENALDI, ARMELLIN, BIANCHI, LATTANZIO, COLONI, CARRUS, CARLOTTO, CARIA, D'ACQUISTO, CAFARELLI, PICANO, BRICCOLA, RADI, GENOVA, PERUGINI, ZAMPIERI, MENEGHETTI, RINALDI, RICHI, CRISTOFORI, AMADEI, TESINI, LOMBARDO, TEDESCHI

"Presentata il 15 marzo 1984"

Interventi urgenti e straordinari diretti ad assicurare nel 1984, e comunque entro 12 mesi, la sopravvivenza di almeno tre milioni di persone minacciate dalla fame, dalla denutrizione e dal sottosviluppo nelle regioni dei Paesi in via di sviluppo dove si registrano i più alti tassi di mortalità

Onorevoli Colleghi! - Il fermo monito e l'accorato appello di Sandro Pertini e di Giovanni Paolo II ancora risuonano nel nostro paese e nel mondo intero: "...e mentre si spendono miliardi per costruire questi ordigni di morte, 40.000 bambini muoiono di fame ogni giorno, quarantamila bambini. Questa morte di innocenti pesa sulla coscienza di ogni uomo di Stato, quindi pesa anche sulla mia coscienza [...]. Quei miliardi che si sperperano per costruire ordigni di morte che se usati costituirebbero la fine dell'umanità, siano usati per sfamare chi nel mondo in questo momento sta morendo di fame" (Sandro Pertini, 31 dicembre 1983); "Padre Nostro, tu signore onnipotente hai creato ogni cosa per il tuo nome, hai dato agli uomini il cibo e le bevande come nutrimento, guarda con gli occhi del neonato bambino gli uomini che muoiono di fame mentre somme ingenti sono impegnate in armamenti, guarda l'indicibile dolore dei genitori che assistono all'agonia dei figli imploranti quel pane che non hanno e che potrebbe essere

procurato anche solo con una piccola parte delle spese profuse per mezzi sofisticati di distruzione dai quali sono rese sempre più minacciose le nubi che si addensano sull'orizzonte dell'umanità..." (Giovanni Paolo II, 25 dicembre 1983).

Era richiesta esplicita perché non si continuasse a deplorare la fame nel mondo, non si continuasse a rendere ipocritamente omaggio alle vittime di questo sterminio, non si perseguisse ancora la folle strada di sacrificare ogni giorno, sull'altare di un lontano sviluppo, decine di milioni di essere nati per vivere, senza intervenire subito, senza mobilitare le risorse, le energie e le possibilità del mondo ricco e sviluppato per affermare concretamente il diritto alla vita.

Era anche la registrazione del fallimento di tre decenni di politica dello sviluppo con la quale si pensava di poter sconfiggere la fame: non c'è stato sviluppo e l'area della fame è cresciuta in questi anni in maniera esponenziale. Anche i consistenti stanziamenti del nostro paese per l'aiuto pubblico allo sviluppo - 7.218 miliardi dal 1981 al 1984 - inseriti nel quadro negativo della politica internazionale di cooperazione, non potevano non far registrare un esito diverso, accentuando semmai gli sprechi e le distorsioni.

Era quindi porre all'ordine del giorno la salvezza di coloro che stanno morendo per fame come problema prioritario e immediato della politica fornendo così il punto di leva che mancava per assicurare il passaggio dalla critica teorica della politica dello sviluppo a una politica concreta per la vita e lo sviluppo, per rimettere sui piedi il sistema degli aiuti. Così poteva rompersi la falsa alternativa tra emergenza e sviluppo, tra tempi brevi e lunghi.

La risposta all'emergenza dello sterminio per fame, l'individuazione delle priorità connesse ai bisogni delle moltitudini stremate e affamate rappresentano infatti gli unici obiettivi e i soli criteri a partire dai quali operare la trasformazione del sistema degli aiuti, il distacco dagli interessi e dalle vischiosità che oggi opprimono l'aiuto pubblico allo sviluppo.

Per far ciò era necessario individuare con chiarezza gli obiettivi concreti che si vogliono raggiungere, i tempi determinati entro i quali perseguirli, i mezzi politici e amministrativi adeguati con i quali superare resistenze e burocratiche, le risorse sufficienti per non vanificare un impegno così ambizioso.

Con la presente proposta di legge, che recepisce nei metodi e negli obiettivi il progetto d'iniziativa popolare sottoscritto da 3.500 sindaci italiani di ogni parte politica, riteniamo di aver indicato con precisione le finalità, gli strumenti, le modalità e le risorse con i quali realizzare straordinari, integrati e plurisettoriali, articolati sulla base di strategie alimentari, piani e misure igienico-sanitari, programmi di realizzare delle infrastrutture e servizi indispensabili per soddisfare ai bisogni fondamentali e primari delle popolazioni minacciate dalla fame nelle regioni dove si registrano i più alti tassi di mortalità.

"Tali interventi - si afferma nell'articolo 1 della proposta di legge - costituiranno la base di una nuova politica di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo che, assumendo come priorità la riduzione dei tassi di mortalità e il miglioramento delle condizioni di vita, assicuri le basi per una partecipazione effettiva delle popolazioni beneficiarie ad un processo di sviluppo economico e sociale a medio e lungo termine".

Vale la pena, a questo proposito, soffermarsi sull'obiettivo della legge - assicurare la sopravvivenza di almeno tre milioni di persone minacciate dalla fame - che potrebbe sembrare ad alcuni semplificatorio o semplicista. La precisa definizione di questa finalità, che probabilmente costituisce il principale elemento di novità della proposta di legge, rappresenta invece la sintesi legislativa di una teoria scientifica che si è ormai affermata all'interno di tutte le maggiori organizzazioni internazionali che operano nel settore della cooperazione. Infatti il fallimento delle tradizionali strategie per lo sviluppo ha portato ad un riesame critico delle metodologie adottate nel passato e alla individuazione di un nuovo "indicatore" capace di far apprezzare effettivamente i risultati degli interventi nei paesi in via di sviluppo.

Scrivono James P. Grant, direttore dell'Unicef, e Jon E. Rohde, del "Management Sciences for Health Consulting Group", che "da troppo tempo noi abbiamo misurato il successo dei nostri sforzi per lo sviluppo sulla base dell'evoluzione del Prodotto interno lordo. Noi dobbiamo insistere perché siano utilizzate delle vere misure della qualità della vita, come l'IQPV - indice della qualità fisica della vita - che calcola in modo combinato i tassi di mortalità infantile, la speranza di vita e l'alfabetizzazione. Questo permetterebbe una migliore ripartizione dell'aiuto per lo sviluppo". Lo stesso indicatore è stato estesamente spiegato da Morris O. Morris in "Measuring the conditions of the world's poor: the Phisical Quality of Life Index".

Porre quindi al centro dell'intervento previsto dalla presente proposta di legge la salvezza di un determinato numero di esseri umani risponde alla esigenza di stabilire come priorità la elevazione dell'indicatore citato. Pur con le prevedibili approssimazioni questo risultato è misurabile con una sensibile riduzione dei tassi di mortalità e quindi, in relazione alla popolazione interessata dall'intervento, con il numero di persone strappate alla morte.

Questa metodologia determina conseguentemente le modalità obbligate che devono qualificare e caratterizzare l'azione del Governo e di coloro che saranno chiamati alla relazione dei piani. Infatti negli articoli contenuti nella proposta di legge si afferma che l'azione dovrà essere concentrata in determinate regioni "scelte fra quelle dove più alto è il tasso di mortalità, dove sono insediate le popolazioni più povere", e in particolare nelle "zone rurali e di frontiera", e dovrà non solo assicurare il finanziamento di interventi di tipo alimentare e infrastrutturale ma soprattutto garantire la loro effettiva esecuzione. Si dovrà provvedere non solo all'invio delle derrate alimentari compatibili alle necessità e alle abitudini delle popolazioni interessate, ma soprattutto al loro stoccaggio e alla loro distribuzione. Identiche considerazioni valgono per le misure sanitarie e per quelle relative all'approvvigionamento dell'acqua potabile. Tutto ciò comporterà necessariamente l'impiego di mezzi e la realizzazio

ne delle prime infrastrutture per attuare l'intervento.

L'elenco delle attività e degli interventi prioritari contenuto nella proposta di legge non contiene nessun elemento sostanziale nuovo se non il riconoscimento che qualsiasi strategia, per avere successo, deve affrontare tutti i problemi che attengono alle condizioni elementari di vita e non limitarsi ad affrontare settorialmente solo alcuni di essi. La definizione di "piani integrati e plurisettoriali" è, a questo fine, sufficientemente esplicita poiché si riferisce ad analisi e studi ben noti fra gli operatori del settore.

La proposta di legge non entra esplicitamente all'interno del problema del coordinamento fra l'azione d'emergenza e la cosiddetta politica di sviluppo se non per attribuire all'Alto commissario la responsabilità per tutte le attività di cooperazione che interessano le regioni dove sarà concentrato l'intervento. Sarebbe velleitario precisarlo fin d'ora pur essendo evidente che l'intervento in determinate regioni consentirà di riqualificare la spesa per la cooperazione individuando le priorità e le compatibilità dei programmi a media e lunga scadenza.

L'esperienza diretta e lo stato di avanzamento dell'intervento solleciterà, come è già accaduto nel corso delle operazioni di protezione civile conseguenti ad eventi calamitosi intervenuti sul nostro territorio, i successivi provvedimenti legislativi o amministrativi che risultarono necessari.

Nel presentare al Parlamento questa proposta di legge su cui è confluito l'impegno e la firma di deputati di tante e diverse forze politiche intendiamo richiamare i parlamentari italiani alla grande responsabilità politica e morale che ad essi spetta per far trionfare subito la logica e i valori della vita, della solidarietà, della pace su quelli dell'indifferenza, dell'egoismo, della guerra e della morte.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

("Finalità").

Con la presente legge vengono disposti gli strumenti per la realizzazione di interventi, a carattere straordinario, diretti ad assicurare nel 1984, e comunque entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la sopravvivenza di almeno tre milioni di persone minacciate dalla fame, dalla denutrizione e dal sottosviluppo nelle regioni dei Paesi in via di sviluppo dove si registrano i più alti tassi di mortalità. Tali interventi dovranno essere concentrati in delimitate regioni individuate con i criteri indicati dalla presente legge.

Le finalità indicate nel presente articolo saranno perseguite con interventi integrati e plurisettoriali, articolati sulla base di strategie alimentari, piani e misure igienico-sanitarie, programmi di realizzazione delle infrastrutture e servizi indispensabili per soddisfare ai bisogni fondamentali, conformi agli indirizzi e alle modalità indicati nella presente legge.

Tali interventi costituiranno la base di una nuova politica di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo che assumendo come priorità la riduzione dei tassi di mortalità e il miglioramento delle condizioni di vita assicuri le basi per una partecipazione effettiva delle popolazioni beneficiarie ad un progresso di sviluppo economico e sociale a medio e lungo termine.

Art. 2.

("Alto Commissario").

Per le finalità di cui al precedente articolo è istituito l'Alto Commissario per gli interventi straordinari contro lo sterminio per fame presso il Ministero degli affari esteri.

Entro 7 giorni dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, è nominato l'Alto Commissario.

L'Alto Commissario, sentiti i Comitati parlamentari d'indirizzo per gli interventi straordinari contro lo sterminio per fame di cui al successivo articolo 3 assume, anche in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato ai sensi del successivo articolo 6, ogni iniziativa e adotta ogni provvedimento opportuno per la realizzazione di programmi d'intervento integrati, secondo le modalità e gli indirizzi indicati dalla presente legge. L'Alto Commissario è coadiuvato, nell'esercizio delle sue funzioni, da impiegati civili dello Stato con qualifica non inferiore a dirigente generale e ambasciatore e da ufficiali generali quali vice-commissari, nominati, su designazione dell'Alto Commissario, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. L'Alto Commissario può esercitare, per gli scopi di cui alla presente legge, tutte le funzioni attribuite ai singoli Ministri.

L'Alto Commissario può concludere accordi di cooperazione con il sistema delle Nazioni Unite per la realizzazione degli scopi della presente legge. Può anche negoziare direttamente, d'intesa con il Ministro per gli affari esteri, accordi con i paesi destinatari in ogni materia riguardante l'attuazione dei piani d'intervento.

In particolare l'Alto Commissario è responsabile dei programmi e dell'utilizzazione dei fondi relativi agli interventi straordinari e alimentari già previsti o programmati per il 1984 ai sensi della legge 9 febbraio 1979, n. 38, e della legge 3 gennaio 1981, n. 7. e in generale di ogni attività di cooperazione con i paesi individuati ai sensi della lettera "a") del successivo articolo 4.

Per lo svolgimento dei compiti previsti si provvede con ordinanze dell'Alto Commissario indicanti nominativamente il personale scelto tra i dipendenti civili e militari dello Stato, delle regioni, degli enti locali, degli enti pubblici, anche economici, nonché esperti, anche di nazionalità straniera, estranei all'Amministrazione ai quali possono essere conferite attribuzioni determinate per l'assolvimento di compiti specifici.

L'Alto Commissario presenta, ogni sei mesi, ai Presidenti della Camera e del Senato e al Presidente dei Comitati parlamentari d'indirizzo per gli interventi straordinari contro lo sterminio per fame, di cui al successivo articolo 3, una relazione analitica sull'attività svolta e sugli interventi, anche di carattere finanziario, effettuati.

Le ordinanze di carattere generale adottate dall'Alto Commissario sono pubblicate nella "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica. In ogni caso tutte le ordinanze sono comunicate al Presidente dei Comitati istituiti ai sensi dell'articolo 3 della presente legge. Le funzioni attribuite all'Alto Commissario ai sensi dei precedenti commi, cessano il 31 dicembre 1985.

Art. 3.

("Comitati parlamentari d'indirizzo per gli interventi straordinari contro lo sterminio per fame").

I Comitati parlamentari d'indirizzo per gli interventi straordinari contro lo sterminio per fame, istituiti da ciascuna Camera secondo il proprio regolamento, si possono riunire congiuntamente al fine di formulare indirizzi sugli atti dell'Alto Commissario per gli interventi straordinari contro lo sterminio per fame e per esprimere pareri su richiesta dello stesso Alto Commissario.

Le riunioni congiunte dei Comitati sono presiedute da uno dei membri designato congiuntamente dai Presidenti delle Camere.

Art. 4.

("Indirizzi e modalità d'intervento").

Per l'attuazione degli interventi straordinari l'Alto Commissario, sentiti i Comitati di cui al precedente articolo, effettua:

"a") l'individuazione, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, delle regioni dei Paesi in via di sviluppo dove s'intende concentrare i primi interventi, scelte fra quelle dove più alto è il tasso di mortalità, dove sono insediate le popolazioni più povere. Nella prima fase di attuazione della presente legge le regioni saranno individuate in Africa e in particolare nelle zone rurali e di frontiera;

"b") la predisposizione, entro 60 giorni dal termine di cui alla precedente lettera "a"), in collaborazione con i Ministeri la cui opera dovesse rivelarsi necessaria, con le organizzazioni internazionali intergovernative e non governative specializzate, dei primi piani di fattibilità integrati e plurisettoriali a carattere straordinario finalizzati ad assicurare la sopravvivenza di coloro che sono minacciati di morte per fame, malnutrizione e sottosviluppo e alla messa in opera delle prime infrastrutture e servizi essenziali per soddisfare ai bisogni fondamentali, avviando così una politica di effettivo sviluppo delle regioni interessate dall'intervento.

Nel processo di formazione dei primi piani di fattibilità dovranno essere associati i rappresentanti dei Paesi in via di sviluppo interessati nonché degli altri Paesi donatori eventualmente interessati a concorrere alla realizzazione degli interventi.

Per la realizzazione dei piani integrati e intersettoriali di cui alla lettera "b") del primo comma del presente articolo l'Alto Commissario, sentiti i comitati di cui all'articolo 3 della presente legge, può provvedere:

1) alla costituzione e all'avvio nelle regioni prescelte, previo accordo con i Governi interessati, di unità per l'intervento straordinario. Tali unità vengono costituite con uomini e mezzi provenienti dalla Amministrazione civile e militare dello Stato, dalle regioni ed enti locali, dalle organizzazioni di volontariato e in ogni caso con personale, anche del luogo dove s'intende intervenire, e strumenti necessari per la realizzazione dei piani integrati. Tali unità, previo accordo con il Segretario generale delle Nazioni Unite, possono essere inquadrate come Forza delle Nazioni Unite;

2) alla destinazione di risorse finanziarie ad organismi internazionali e nazionali che attuino specifici programmi straordinari integrati;

3) all'appoggio e all'utilizzo delle comunità di base e dei gruppi sociali dei paesi individuati nella lettera "a") del presente articolo per la realizzazione di progetti a livello locale;

4) all'acquisto, invio, stoccaggio e distribuzione, direttamente o attraverso organismi internazionali, di derrate e prodotti alimentari, adeguati alle necessità e alle abitudini alimentari delle popolazioni interessate;

5) all'acquisto, impiego e invio dei mezzi di trasporto e in generale delle attrezzature necessarie per gli interventi integrati;

6) alla messa in opera di strutture per l'approvvigionamento di acqua potabile e alla fornitura di impianti sanitari per le comunità rurali;

7) all'attuazione di piani e misure igienico-sanitarie per la lotta contro le malattie tropicali e i suoi vettori;

8) alle prime iniziative per l'aumento della produzione agricola necessaria alla sussistenza, per il miglioramento degli impianti di trasformazione dei prodotti agricoli, per la realizzazione di opere d'irrigazione, livellamento, drenaggio, restaurazione su scala ridotta;

9) all'installazione di attrezzature per lo sfruttamento di fonti di energia rinnovabili e a costi ridotti;

10) alla pianificazione e costruzione delle vie di comunicazione essenziali alla realizzazione dell'intervento integrato;

11) alla organizzazione di programmi di formazione di personale locale;

12) alla organizzazione di programmi di comunicazione e d'informazione che possono coinvolgere e informare sugli effetti dell'azione intrapresa le popolazioni dei paesi destinatari e l'opinione pubblica internazionale.

Tali interventi dovranno costituire gli elementi di base e di traino per programmi di sviluppo a media e lunga scadenza.

Art. 5.

("Personale").

Per le finalità di cui alla presente legge l'Alto Commissario può assumere, con contratti a tempo determinato, anche in deroga alla vigente legislazione sul pubblico impiego, personale italiano e straniero, nei limiti indicati dai singoli programmi, con trattamento economico equiparato a quello del personale degli organismi internazionali con sede in Italia.

Il trattamento economico del personale locale utilizzato nelle zone d'intervento viene determinato sulla base delle retribuzioni correnti nel Paese dove è assunto. Parimenti l'Alto Commissario può concordare il distacco temporaneo di personale qualificato, sia italiano che straniero, di organizzazioni internazionali di cui l'Italia sia membro.

Al personale di cui al sesto comma dell'articolo 2 possono essere attribuiti compensi per lavoro straordinario effettivamente prestato per un numero mensile individuale di ore non superiori a 80. Ove ricorrono circostanze di particolare impegno, il numero delle ore di lavoro straordinario può essere maggiorato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Alto Commissario.

Art. 6.

("Stanziamenti, autonomia contabile, procedure di spesa").

Per le finalità di cui alla presente legge è costituito un Fondo con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, denominato "Fondo per gli interventi straordinari contro lo sterminio per fame".

Il Fondo è amministrato dall'Alto Commissario.

Il Fondo è alimentato da un primo stanziamento di lire 4.000 miliardi a carico degli esercizi finanziari 1984 e 1985 di cui 1.200 sono da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per lo esercizio finanziario del 1984.

Il Fondo è altresì alimentato con eventuali contributi, donazioni, lasciti, legati e liberalità, in qualsiasi valuta, debitamente accettati, da parte di enti e organismi nazionali e internazionali, nonché da privati. Le somme ed i beni comunque destinati da soggetti pubblici e privati ed i relativi atti di trasferimento sono esenti da ogni imposizione fiscale. L'ammontare dei contributi può essere dedotto dal reddito imponibile ai fini dell'IRPEF e dell'IRPEG, entro il limite di cinque milioni di lire, a condizione che l'erogazione sia effettuata direttamente al Fondo il quale rilascia apposita attestazione da allegare alla dichiarazione dei redditi.

Le disponibilità del fondo sono versate ad apposita contabilità speciale istituita presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Roma intestata all'Alto Commissario per la lotta allo sterminio per fame. Lo stanziamento per l'esercizio finanziario 1984, di cui al precedente terzo comma, è versato mediante ordine di accreditamento da emettere entro 7 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Lo stanziamento per l'esercizio finanziario 1985 è versato alla contabilità speciale entro il 31 gennaio 1985. La sezione di tesoreria provinciale presenta ogni mese all'Alto Commissario il conto dei fondi previsto dall'articolo 591 del regolamento di contabilità generale dello Stato approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

Al fine di cui al quinto comma dell'articolo 2 della presente legge affluiscono alla contabilità speciale del Fondo i finanziamenti relativi agli interventi straordinari ed alimentari già previsti e programmati ai sensi della legge 9 febbraio 1979, n. 38 e dalla legge 3 gennaio 1981, n. 7.

Al rendiconto finanziario compilato dall'Alto Commissario al 31 dicembre di ogni anno nonché alla chiusura della gestione si applicano le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 12 e 13 del regolamento per la rendicontazione ed il controllo delle gestioni fuori bilancio autorizzate da leggi speciali ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1977, n. 689.

Per il raggiungimento delle sue finalità l'Alto Commissario può, a trattativa privata, stipulare convenzioni o contratti con amministrazioni, università, enti, privati e organismi internazionali e fare eseguire lavori in concessione.

Per la gestione del Fondo è esclusa ogni autorizzazione o parere preventivo o successivo sui contratti, convenzioni e concessioni stipulati.

Art. 7.

("Copertura finanziaria").

All'onere di lire 4.000 miliardi derivanti dall'attuazione della presente legge di cui 1.200 miliardi per l'esercizio finanziario 1984 e 2.800 miliardi per l'esercizio finanziario 1985, si provvede:

"a") quanto a lire 800 miliardi per l'esercizio finanziario 1984 mediante riduzione per lo stesso esercizio finanziario dei capitoli n. 4260 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri e n. 8173 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro rispettivamente di lire 350 miliardi e di lire 450 miliardi, sia in termini di competenza che di cassa, e quanto a lire 1.000 miliardi per l'esercizio finanziario 1985 mediante riduzione per lo stesso esercizio finanziario degli stanziamenti risultanti dalle previsioni per i medesimi capitoli contenute nel bilancio di previsione triennale 1984-1986;

"b") quanto a lire 600 miliardi, di cui 300 per l'esercizio finanziario 1984 e 300 per l'esercizio finanziario 1985, mediante aumento, per dodici mesi a partire dall'entrata in vigore della presente legge, delle tariffe di vendite al pubblico dei tabacchi di cui alle tabelle "A, B, C, D" ed "E" annesse alla legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni e integrazioni, nella misura di lire 5.000 per chilogrammo per le tariffe inferiori o uguali a lire 65.000 il chilogrammo prima dell'entrata in vigore della presente legge e di lire 10.000 il chilogrammo per le tariffe superiori a lire 65.000 il chilogrammo prima dell'entrata in vigore della presente legge. Fermo restando il prezzo per chilogrammo richiesto dal fornitore e l'aggio spettante al rivenditore, e rimanendo pari al 20 per cento l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto, l'imposta di consumo aumenta nella misura pari alla differenza tra il nuovo prezzo di tariffa e l'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto;

"c") quanto a lire 100 miliardi per l'esercizio finanziario 1985 mediante aumento, a decorrere dal 1· gennaio 1985, del 200 per cento e del 400 per cento delle tasse sulle concessioni governative di cui rispettivamente ai numeri 25-1), 26, 31 e 34 e ai numeri 30 "a") e "b"), 32, 33 e 35 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive integrazioni e modifiche:

"d") quanto a lire 100 e 200 miliardi rispettivamente per gli esercizi finanziari 1984 e 1985 mediante corrispondenti riduzioni per i medesimi esercizi finanziari del capitolo n. 4071 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa;

"e") quanto a lire 1.200 miliardi per l'esercizio finanziario 1985 attraverso la corrispondente riduzione degli oneri per interessi sul debito pubblico per il medesimo esercizio finanziario derivante dall'anticipazione al mese di maggio della metà del versamento di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi previsto della legge 23 marzo 1977, n. 97 e successive modificazioni, e dal decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 939, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1978, n. 38, secondo quanto previsto dal successivo articolo.

Art. 8.

("Anticipazione dell'acconto").

A decorrere dal 1· gennaio 1985, l'acconto previsto dalla legge 23 marzo 1977, n. 97, e successive modificazioni e dal decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1978, n. 38, deve essere versato nel mese di maggio e nel mese di novembre, in due parti corrispondenti ciascuna al 46 per cento dell'importo complessivamente versato per il periodo di imposta precedente.

I soggetti dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche il cui esercizio o periodo di gestione non coincide con l'anno solare devono effettuare i versamenti nel quinto e nell'undicesimo mese dell'esercizio o periodo stesso.

Il versamento non dev'essere eseguito se di importo inferiore a lire ventimila, per quanto riguarda l'imposta locale sui redditi e l'imposta sul reddito delle persone giuridiche, e a lire cinquantamila per quanto riguarda l'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Art. 9.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare in bilancio le occorrenti variazioni istituendo il capitolo di cui all'articolo 6 entro 7 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Detto capitolo potrà essere utilizzato anche prima della registrazione del relativo decreto d'istituzione.

Art. 10.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica.

 
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