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Teodori Massimo - 24 marzo 1990
Droga: Relazione di minoranza di Massimo Teodori sul disegno di legge "Aggiornamento, modifiche ed integrazioni della legge 22 dicembre 1975, n. 685, recante disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza".
Camera dei deputati, documento n.4414-1422-2976-3095-3381-3395-3461-3659-4246-A-bis

SOMMARIO:

I - Il demone della illiceità e l'illusione della punibilità.

II - I danni del proibizionismo. E' l'offerta criminale che

ingenera la domanda di droga

III - Ripensare a fondo la strategia: verso l'antiproibizionismo.

IV - Per fronteggiare la droga vent'anni di risposte radicali.

V - Le ragioni teoriche e pratiche della nostra opposizione.

5.1. Una legge incostituzionale.

5.2. Una legge illiberale e autoritaria.

5.3. Una legge impraticabile.

5.4. Una legge pericolosa e illusoriamente repressiva.

5.5. Una legge ingiusta e controproducente.

VI - Le principali proposte di modifica della legge.

6.1. La depenalizzazione dell'uso personale.

6.2. La dose media giornaliera come la modica quantità?

6.3. Perché la legalizzazione della canapa indiana.

VII - Per calcolo politico e per immagine si rischia il disastro.

I. IL DEMONE DELLA ILLICEITA' E L'ILLUSIONE DELLA

PUNIBILITA'

COLLEGHI DEPUTATI! - Il punto centrale ed innovativo del disegno di legge governativo intorno a cui è stato impegnato il Parlamento per oltre un anno e sul quale è stata compiuta una adulterata operazione di comunicazione di massa è l'introduzione del concetto di "illiceità" delle droghe e quindi di "punibilità" anche dell'uso personale.

Lo ha riaffermato con nettezza ed autorevolezza il Ministro di Grazia e Giustizia, Giuliano Vassalli, replicando al dibattito del Senato il 28 novembre 1989:

»Per i suoi aspetti giudiziari e penali tutta la discussione ha dovuto svolgersi sul tema della liceità o meno dell'uso di droga e della punibilità del detentore della stessa per uso proprio personale non terapeutico; cosa certamente comprensibile se si considera che nel disegno di legge su questo punto indubbiamente è contenuta una innovazione saliente rispetto alla normativa vigente dal dicembre del 1975 a tutt'oggi...

»... La posizione del Governo su questo punto parte da una affermazione estremamente semplice e chiara, quella per cui nella lotta contro la droga non ci si possa limitare al fronte dell'offerta... ma ci si debba estendere al fronte della domanda; e che occuparsi del fronte della domanda non significhi fermarsi ad un'opera, fondamentale, primordiale, essenziale ed irrinunciabile di prevenzione, bensì partire dal concetto dell'illiceità del drogarsi e dare a questa illiceità l'unico contrassegno sensibile: la sanzione. Una sanzione che, come la sanzione penale ha un effetto di prevenzione generale nel quale la nota di convivenza per chi debba orientarsi, il contromotivo, è collegato e in certa misura subordinato alla nota educativa, all'indicazione, attraverso la previsione della sanzione, di un disvalore sociale di una strada da non seguire...

Più avanti il cuore del provvedimento è indicato con ancora maggiore chiarezza:

»... In realtà con questo provvedimento lo Stato abbandona la posizione di neutralità rispetto all'uso di sostanze stupefacenti e ne afferma il disvalore sociale sia per le conseguenze personali, familiari e sociali, sia per gli effetti indotti in ordine di criminalità minore, e non sempre tale (reati come mezzo per procurarsi droga) e in ordine alla grande criminalità detentrice del mercato dell'offerta. Questo non porta alla criminalità indistinta, ma aggiunge all'approccio solidaristico un elemento di severità conseguenziale al disvalore...

Da parte dei proponenti il disegno di legge e dei loro sostenitori viene così accreditata una teoria che fa perno proprio sull'aspetto innovativo della illiceità-punibilità nei confronti della precedente legislazione. Si è affermato e si è fatto credere che l'allargamento della diffusione delle droghe nel nostro paese con il carico di violenze, di sofferenze, di morti e di danni individuali e collettivi deriverebbe da una presunta cultura permissiva che avrebbe in sostanza favorito l'allargamento a macchia d'olio dell'uso personale della droga. L'aspetto normativo che avrebbe consentito tale processo sarebbe stata quella "modica quantità" prevista dalla legge 685 del 1975, attraverso cui sarebbe passata una capillare distribuzione ed incentivazione della droga.

Questo presupposto su cui poggia la parte essenziale della legge è in realtà completamente errato e fallace, privo di fondamento scientifico e storico. Gran parte della letteratura internazionale sull'argomento, quale che sia il punto di partenza economico, sociale, culturale o sanitario, concorda nel ritenere che la molla principale della diffusione della droga nelle società occidentali ed opulente non sta nella crescita spontanea della domanda quanto nell'incalzare dell'offerta accuratamente e poderosamente organizzata dalla grande criminalità organizzata.

Del resto se rispondesse a verità l'ipotesi secondo cui la punizione dell'uso personale servirebbe da deterrente all'allargarsi della diffusione della droga, si dovrebbe riscontrare una correlazione tra il rigore del sistema punitivo nei riguardi dell'uso personale e gli indicatori che misurano la diffusione delle droghe ed i danni sociali e sanitari che esse producono (numero dei tossicodipendenti, morti per droga, malati di AIDS e sieropositivi derivanti da droga, reati contro la persona e la proprietà collegati con la droga).

E' invece accertato che tale correlazione non solo non si riscontra in senso positivo ma che al contrario si registra un rapporto inversamente proporzionale. Basta leggere i dati relativi ad alcuni paesi europei confrontabili con il nostro per comprendere come laddove esistono dei sistemi più repressivi come in Germania tutti gli indicatori registrano percentuali superiori a quelle italiane, mentre nei paesi con legislazione più tollerante come l'Olanda, la Gran Bretagna e la Spagna gli stessi indici sono molto meno allarmanti e si presentano con una dinamica di progressione assai più lenta anzi avviene che, nel caso olandese, il fenomeno è stabile o regressivo.

II. I DANNI DEL PROIBIZIONISMO. E' L'OFFERTA CRIMINALE CHE INGENERA LA DOMANDA DI DROGA.

L'interrogativo di partenza che ci si deve porre è allora se davvero la diffusione della droga sia il risultato della cultura permissiva o invece abbia radici diverse, più complesse, in particolare di tipo per così dire "strutturali". Si deve preventivamente rispondere a tale quesito per dare una valutazione sulla legge in discussione.

E' opportuno riportare alcuni passaggi del più recente rapporto dell'Organo internazionale di controllo degli stupefacenti: »L'uso delle droghe illegali, tanto naturali che sintetiche, ha conosciuto una crescita così rapida negli ultimi venti anni che minaccia oggi tutti i paesi e tutti gli strati sociali. Il fenomeno non è proprio né dei grandi centri urbani, né degli intellettuali o degli analfabeti, dei ricchi o dei poveri: si è diffuso ormai dappertutto, nelle scuole, sui luoghi di lavoro, nel tempo libero, nello sport . E più avanti: »La produzione e fabbricazione clandestina di droghe tocca un numero crescente di paesi, in numerose regioni del mondo. Tali attività, che raggiungono proporzioni allarmanti, sono finanziate e dirette da organizzazioni criminali che hanno ramificazioni internazionali e beneficiano di complicità del sistema finanziario. I grossi trafficanti di droga utilizzano spesso dei canali impiegati da importanti società multinazionali assolutamente legali. Avendo a disposizione dei

fondi pressoché illimitati, i trafficanti corrompono i funzionari, diffondono la violenza e il terrorismo, influenzano l'applicazione delle convenzioni internazionali per la lotta contro la droga ed esercitano nei fatti un vero e proprio potere politico ed economico in molte regioni del mondo... . Un altro recente documento del Dipartimento di Stato USA afferma che "la produzione, il consumo e il traffico sono fuori controllo, oltre le capacità di ogni singolo governo di sopprimerli" e aggiunge che »i trafficanti di droga possono usare i loro miliardi per corrompere e perfino per acquistare i governi dell'emisfero occidentale . Nel 1986 una commissione d'inchiesta del Parlamento Europeo, relatore il conservatore inglese Stewart Clarck era giunta alle stesse conclusioni affermando fra l'altro che il traffico di droghe illegali è sfuggito talmente al controllo e che quindi le droghe sono in realtà in libera vendita.

Passando dal riferimento generale sul potere internazionale della Narcocrazia alla situazione italiana si può prendere come indice la stima effettuata dal quotidiano della Confindustria "Il Sole - 24 ore" che cifra in 35.000 miliardi il fatturato del commercio della droga in Italia. Si tratta di una cifra che si avvicina al fatturato della prima impresa privata italiana, la FIAT. A tale cifra andrebbero aggiunti i ricavi della mafia italiana che opera a livello internazionale, come intermediario fra i paesi produttori di oppiacei e i paesi consumatori dell'Europa del Nord e del Nordamerica. E' con le forze dirompenti di un siffatto tesoro che il denaro ella droga invade gli istituti della società civile, le banche, la Borsa, le attività economiche legali ed illegali, si trasforma in corruzione, ricatto, violenza armata nei confronti delle istituzioni giudiziarie e politiche.

Il denaro della droga alimenta la criminalità, la criminalità alimenta il mercato della droga. Il numero di tossicodipendenti da eroina aumenta di anno in anno, perché ogni nuovo arrivato è costretto, per pagarsi la dose quotidiana, a diventare il commesso viaggiatore dell'eroina. Oppure a rubare, uccidere, prostituirsi: dalla Germania agli Stati Uniti, dalla Spagna all'Italia, dal Canada alle megalopoli latinoamericane, il traffico della droga viene indicato come l'origine della grande maggioranza dei reati penali, fino all'80% dei furti, delle rapine, degli scippi e degli omicidi. Ogni anno sono milioni nel mondo le vittime di una violenza insensata, che non appartiene alla natura né della droga né dei drogati, ma ad una necessità imperiosa di denaro provocata da leggi proibizioniste e punizioniste. Milioni di persone senza voce, per le quali non vale l'imperativo cristiano o umanitario di porsi dalla parte delle vittime. Un prezzo di violenza che i vari Stati sono disposti a far pagare in nome dell'ide

a astratta e velleitaria della guerra alla droga. E' il denaro di questi milioni di contribuenti anonimi che va ad arricchire e rendere sempre più forte e invincibile lo stesso nemico che la proibizione vorrebbe debellare e la cui potenza invece non riesce neppure a scalfire.

III. RIPENSARE LA STRATEGIA CONTRO LA DROGA. VERSO L'ANTIPROIBIZIONISMO.

Di fronte al fallimento di tutte le politiche proibizioniste e punizioniste, anche laddove sono state impegnate ingenti risorse come negli Stati Uniti, noi riteniamo che solo un ripensamento radicale basato sull'antiproibizionismo possa offrire delle linee direttive per impostare una efficace lotta alla diffusione della droga. Tale corrente di pensiero e di strategia politica si sofferma ed acquista autorevolezza a livello internazionale tra esperti ed operatori dei più diversi settori: criminologi, filosofi, economisti, sociologi, personalità del diritto e della medicina ed anche uomini direttamente impegnati nei governi locali, nazionali ed internazionali.

E' parso opportuno riprodurre uno stralcio di un intervento di Marie Andrée Bertrand, criminologa, consulente del governo canadese ed autrice di alcuni rapporti ufficiali sull'argomento.

»Quando, quindici anni fa, al termine di quattro anni di studio e di ricerca attraverso tutto il paese e all'estero, ho presentato al governo canadese una relazione di minoranza richiedente l'abolizione del controllo sulle droghe, ero motivata dalle seguenti ragioni:

1. il reato di semplice possesso è un futile strumento di dissuasione;

2. più in generale, l'uso del diritto penale nel caso di crimini senza vittime: a) è inefficace; b) comporta il ricorso a procedimenti contrari ai diritti della persona: ispezioni, perquisizioni senza mandato, delatori, agenti infiltrati; c) è sempre fortemente arbitrario, in quanto gli abituali strumenti di rilevazione sono inadeguati e soltanto una frangia ingenua o sprovveduta è soggetta alla repressione. D'altronde sono numerosi i filosofi del diritto e gli statisti ad aver riconosciuto che il ricorso al diritto penale al fine di ridurre i crimini senza vittime è illegittimo;

3. il costo della proibizione, più esattamente i costi, sono enormi: costi sociali, morali, economici; gli Stati vi sperperano il proprio onore e i fondi pubblici, e tali costi sono sproporzionati rispetto all'impro-babile e minima efficacia della legge;

4. la funzione pedagogica del diritto penale, che deve ricordare ai cittadini i valori più importanti per la comunità sociale, risulta deviata dall'inclusione, a casaccio, nella stessa legge, di sostanze a nocività molto variabile, e di comportamenti di estremamente diversa gravità;

5. la proibizione crea e fa proliferare i mercati illegali e tutte le deviazioni che ne conseguono;

6. il reato di semplice possesso o di uso, autorizza alcuni Stati a ricorrere al trattamento forzato con riguardo agli accusati, ulteriore violazione dei diritti della persona ma soprattutto colmo di ignoranza e di ipocrisia, in quanto non si è mai verificato che il trattamento forzato abbia spinto chiunque a modificare il proprio comportamento; d'altra parte è risaputo che le carceri e i penitenziari, in cui sono detenuti un certo numero di utilizzatori, traboccano di sostanze psicotrope di ogni natura e che vi si pratica uno spaccio altrettanto, se non più rilevante di quello che ha luogo nel mondo libero.

Tutte queste argomentazioni a favore dell'abolizione delle leggi sulle droghe sono ancora valide. Di più gli anni ne hanno accresciuto la portata. Infatti, riesaminandole una a una, si rileva che:

1. l'effetto di dissuasione si è rilevato nullo, se non su qualche singolo consumatore, per lo meno sull'insieme delle popolazioni interessate. Il numero degli utilizzatori è aumentato, il traffico si è raffinato nel caso in cui ciò si era reso necessario, ma più spesso la maggior parte delle transazioni illecite relative a piccole quantità avviene alla vista e alla conoscenza delle autorità di polizia che hanno rinunciato ad intervenire; può darsi che il consumo di certe droghe popolari negli anni sessanta e settanta sia diminuito (LSD, colla, allucinogeni potenti), ma sappiamo che in ciò il diritto penale non ha avuto alcun merito. Sono stati gli utilizzatori stessi e l'opinione pubblica a rendere tali sostanze impopolari, denunciandone efficacemente gli effetti nocivi rilevati;

2. il controllo penale dell'uso e del traffico si è rilevato altamente discriminatorio, colpendo prima, negli anni sessanta, i giovani e le persone di aspetto anticonformista; poi, i membri delle comunità etniche, e recentemente, in più paesi europei, gli stranieri, i non abbienti e i disoccupati;

3. il costo dell'applicazione delle leggi sulle droghe non ha cessato di salire; tali leggi hanno comportato la creazione di reparti speciali di polizia, hanno sovraccaricato i tribunali, le prigioni, i servizi di cura e riabilitazione penale;

4. le profezie epidemiologiche si sono rilevate senza fondamento; certo, vi sono dei tossicodipendenti che necessitano di cura, ma i pronto soccorso degli ospedali sono meno affollati di quando negli anni settanta lo erano dai pazienti colpiti da "bad trips";

5. la politica abolizionista ha in effetti, e come previsto, incentivato i mercati illegali; il commercio internazionale si intensifica; i corpi di polizia di tutti i paesi hanno perduto la guerra contro la droga;

6. il trattamento forzato e la carcerazione dei tossicodipendenti allo scopo di ridurre la loro dipendenza si sono conclusi con clamorosi fallimenti.

D'altra parte, fatti nuovi sono venuti ad aggiungersi ai motivi che mi spingevano a raccomandare l'abolizione delle leggi sulle droghe.

1. In numerosi paesi occidentali, si è giunti alla conclusione che molte droghe lecite provocano un danno certo alla salute dei cittadini e che i costi comportati dall'abuso di tali sostanze superano la soglia di tollerabilità. Tale constatazione ha due effetti. In primo luogo, essa dimostra la netta incoerenza degli Stati che si preoccupano di alcune sostanze per renderle oggetto di divieto nel codice penale, ma contestualmente incoraggiano segretamente e tollerano pubblicamente il consumo di nicotina ed alcool; in secondo luogo, le reazioni sociali ai danni di queste due droghe si rivelano molto più salutari ed efficaci di quelle prevalenti nell'ambito delle droghe illegali.

2. Come molti altri, sono rimasta colpita dalla montagna di resistenze contro cui si sono scontrate le conclusioni e raccomandazioni di tutte le commissioni di studio, di tutti i paesi, sulla questione della droga. In effetti, alla fine degli anni sessanta e agli inizi degli anni settanta, non meno di una dozzina di paesi aveva proceduto, per il tramite di Comitati nazionali o di Commissioni di studio, all'esame di quello che allora veniva chiamato "il problema della droga": la sua diffusione, le sue cause, gli strumenti per porvi rimedio. Nessuno di tali Comitati, nessuna di quelle Commissioni, salvo forse il Comitato Pellettier in Francia, hanno raccomandato di attenersi allo status quo. Uno sosteneva la depenalizzazione di alcune sostanze, l'altra l'abolizione del reato di semplice possesso, etc. Nondimeno, da nessuna parte, in nessun paese, le relazioni di tali Comitati hanno sortito effetti rilevanti sulla legislazione. E' vero che la pratica penale si è modificata sotto molti profili, e si è assis

tito a una certa depenalizzazione de facto, ma con tutto il carattere arbitrario che ciò comporta, ossia la persistenza del perseguimento nel caso in cui il consumatore o il piccolo spacciatore, il piccolo dealer, sia uno straniero, un marginale, o molto semplicemente quando la sua faccia non vada a genio al poliziotto o al giudice.

Analizzando le origini di tali resistenze alla modifica delle leggi sulle droghe mi si sono chiaramente rivelate l'immoralità, l'ipocrisia e la illegittimità della proibizione.

Queste resistenze si collocano a livello nazionale e internazionale. Tutti coloro che hanno a cuore la modifica delle leggi attuali devono farsi carico di analizzarle per combatterle".

E' stato proprio in vigenza del proibizionismo che in molti paesi occidentali si sono sviluppati i gravissimi e drammatici fenomeni connessi con la droga che possono essere così schematizzati: a) l'enorme aumento dei consumatori episodici e abituali di eroina e cocaina; b) la crescita esponenziale delle morti per abuso delle stesse sostanze; c) la diffusione senza precedenti della violenza e della illegalità come conseguenza delle necessità di reperire illegalmente danaro da parte di consumatori abituali; d) lo sviluppo del più potente e ramificato impero del crimine organizzato su scala internazionale con una accumulazione di profitti finanziari senza pari in grado di asservire e corrompere uomini e interi Stati.

A nostro avviso la strada maestra per fare efficacemente fronte ai quattro fenomeni sopradescritti, enormemente dilatatasi in diretta correlazione con il tasso di proibizionismo cioè di repressione dell'uso personale, è la legalizzazione delle sostanze la cui fabbricazione e distribuzione sono in mano oggi al grande crimine organizzato.

La legalizzazione della produzione, commercio e vendita delle droghe oggi proibite, dalla marijuana all'eroina alla cocaina, avrebbe l'effetto di equiparare queste sostanze a droghe già legalizzate - almeno in molti paesi - come l'alcool (dal vino ai superalcolici) e il tabacco. Il loro prezzo diminuirebbe del 99% e sarebbe compito dello Stato fissare delle tasse adeguate per scoraggiarne il consumo e garantirne al tempo stesso la qualità, in modo da ridurne al minimo gli effetti dannosi, compresa l'infezione da Aids o altre malattie. La mafia internazionale subirebbe di conseguenza una sconfitta che neppure la coalizione di tutti gli eserciti dell'Est e dell'Ovest è oggi in grado di imporgli, perdendo d'un tratto la fonte essenziale della sua ricchezza e la causa della sua invincibilità.

La legalizzazione cancellerebbe da un giorno all'altro la ragion d'essere di milioni di atti di violenza compiuti ai danni di persone per lo più deboli e indifese. Libererebbe forze dell'ordine e magistratura dal peso di questi reati dando automaticamente ad esse efficienza e capacità di intervento a tutela della sicurezza della cittadinanza. Renderebbe disponibili, per campagne di dissuasione e per il recupero dei tossicomani somme enormi attualmente spese in una inutile caccia all'uomo.

Certo si tratta di una strada problematica che deve essere percorsa per passi e fasi successivi, e soprattutto da realizzare con un concerto internazionale. Nelle strategie da intraprendere fin da ora è necessario tuttavia muoversi nella giusta direzione sia nel ripensamento teorico che nelle soluzioni concrete per fronteggiare adeguatamente i gravissimi problemi prodotti dal binomio droga/organizzazioni criminali.

Nessuno oggi propone in Italia - perché non ne esistono né le condizioni internazionali né quelle interne - una soluzione antiproibizionista. Quello che noi oggi proponiamo, se hanno un fondamento le osservazioni circa gli effetti della legislazione sul fenomeno droga, sulla sua diffusione ed i suoi danni, è di muoversi nella giusta direzione che riesca a minimizzare i danni e non in quella opposta (iperpunizionismo) che aggrava ancor più la situazione.

E' quello che ispira il nostro atteggiamento nei confronti della legge governativa a cui contrapponiamo alcune proposte.

VI - PER FRONTEGGIARE LA DROGA VENT'ANNI DI RISPOSTE RADICALI

"Non abbiamo motivi di specifica stima per chi fuma hashish. Riteniamo anzi vi siano orizzonti sufficentemente vasti, fisici e morali, da esplorare e percorrere per non aver bisogno di evasioni o di altri 'viaggi'. Moralmente, idealmente, dovremmo essere tutti capaci di rinunciare all'alcool, ai tabacchi, ai derivati della canapa indiana, ai tranquillanti, agli eccitanti, che una intossicazione pubblicitaria fanno consumare a fiumi. Eppure non lo facciamo. Moralmente condannabili, non siamo per questo arrestati, vilipesi, criminalizzati." Così Marco Pannella in una lettera pubblicata dal Messaggero nel gennaio '73 sintetizzava la posizione dei radicali sulla droga. Quelle parole conservano intatta la loro attualità, non solo perché in questi anni tutti gli approfondimenti scientifici (farmacologici o sociologici) hanno dimostrato la verità di quelle tesi, ma perché mai come oggi e vero che la nostra cultura pratica una profonda distinzione tra le varie droghe che poi si trasforma in una diversa tolleran

za verso chi consuma le une e non le altre.

Confortati dalla letteratura scientifica internazionale, i radicali hanno da sempre sostenuto che la tossicità della cannabis è estremamente bassa, comunque eguale o inferiore a quella di alcool e tabacco. D'altro devono essere sfatati alcuni postulati che con colpevole superficialità si davano e si danno per scontati, primo fra tutti il presunto e vincolante rapporto tra uso della cannabis ed uso di droghe pesanti, ed il fantomatico nesso di causalità che esisterebbe tra uso della cannabis e comportamenti criminali. Queste ragioni hanno quindi spinto i radicali a definire l'hascish e la marjuana come sostanze a bassa nocività e quindi a chiederne fin dall' inizio degli anni '70 la legalizzazione.

Per richiedere una tempestiva legge che sancisse la profonda differenza tra droghe leggere e droghe pesanti, che separasse il consumatore dallo spacciatore prevedendo per quest'ultimo pene più severe, il 2 luglio 1975 Marco Pannella, come atto di disobbedienza civile fumò provocatoriamente uno 'spinello' per cui fu arrestato e tradotto a Regina Coeli. Da quel clamoroso gesto si aprì un profondo dibattito che, sollecitando a quello che il Parlamento stava tenendo sulla nuova normativa sulla droga, portò alla legge 685.

L'insoddisfazione per la nuova legge fu grande. Non solo i radicali, ma anche alcune comunità come il Gruppo Abele, denunciarono subito come la legge non sarebbe servita a frenare il diffondersi della droga e come alcune soluzioni adottate (prima fra tutte quella della modica quantità) erano ambigue e pericolose. Perciò nel 1979 i radicali coerentemente esplicitarono la loro posizione con la proposta Teodori (atto Camera 1077) che trovò l'adesione di numerosi socialisti quali Claudio Martelli, Valdo Spini, Mario Raffaelli, Giacomo Mancini, Loris Fortuna, Francesco Forte e Franco Bassanini. Radicali e socialisti firmarono una proposta di legge che prevedeva la distribuzione controllata delle sostanze stupefacenti e psicotrope nonché la liberalizzazione della cannabis. Ci si proponeva di spezzare il circolo della criminalità coatta a cui i tossicodipendenti sono costretti per procurarsi il denaro necessario all'acquisto della dose e si volevano creare per il tossicodipendente condizioni di vita non margi

nalizzate, quindi non legate alla ricerca quotidiana della dose nonché rompere quel mercato nero che è all'origine delle numerosi morti per droga. Sebbene la proposta di legge Teodori fosse la più radicale, nella VIII legislatura vi furono anche altre proposte che prevedevano una legalizzazione, più o meno moderata, delle cosiddette droghe leggere; ricordiamo in particolare quella del socialista Seppia che proponeva la depenalizzazione del possesso e del consumo dell'hascish e della marjuana sino a 10 grammi, poi ripresa nella nona legislatura dai socialisti Formica, Artioli, Aniasi, Marianetti, Piro, Di Donato e Spini.

Queste proposte furono discusse solo nelle commissioni parlamentari della Camera ed a poco valse anche il referendum proposto dal Partito Radicale con cui, grazie all'abrogazione di alcuni articoli della legge 685, si sarebbe ottenuta la liberalizzazione della cannabis. LA proposta di referendum con oltre 700.000 firme fu dichiarata inammissibile dalla Corte Costituzionale perché in violazione agli obblighi assunti dal Governo italiano alla Convenzione Unica sugli stupefacenti (New York 30/3/61) ed al Protocollo di Ginevra (25/3/72) predisposti dall'ONU.

La proposta di liberalizzazione della cannabis indica è stata quindi riproposta nella X legislatura (atto Camera 3095). Successivamente, nel dicembre 1988, viene presentata la prima proposta di legge in cui si tenta di tradurre in norme l'ipotesi antiproibizionista: "Regolamentazione legale delle sostanze psicoattive per sottrarre il traffico delle droghe alle organizzazioni criminali" (Teodori ed altri, atto Camera 3461) fondata sui seguenti punti:

1) la regolamentazione legale di tutte le sostanze psicoattive ovvero delle cosiddette "droghe";

2) la riclassificazione delle sostanze psicoattive con l'inclusione nelle ultime tre tabelle regolamentate (in ordine decrescente di rischio e di pericolosità) degli alcoolici superiori a 20·, dei tabacchi e della canapa indiana;

3) l'inclusione nella Farmacopea ufficiale dell'eroina e della cocaina e il loro assoggettamento al regime di monopolio;

4) la legalizzazione della canapa indiana;

5) una tassazione disincentivante l'uso di tutte le droghe, tale che determini un prezzo di vendita al pubblico progressivamente correlato al rischio: per esempio, la canapa indiana con un prezzo eguale e quello del tabacco; l'eroina con un prezzo dieci volte superiore e la cocaina con un prezzo venti volte superiore a quello dei superalcolici;

6) il divieto di propaganda pubblicitaria nonché la pubblicità negativa sui rischi per tutte le sostanze compresi superalcolici e tabacchi;

7) la distribuzione di tutte le sostanze psicoattive (inclusa eroina e cocaina ed esclusi alcoolici, tabacchi e canapa indiana) solo in farmacia dietro prescrizione rilasciata da un medico;

8) la possibilità per ogni medico di rilasciare prescrizione delle sostanze (per un massimo di una dose giornaliera moltiplicata per tre) con il dovere di informare il richiedente sulle caratteristiche delle sostanze, sui suoi effetti accertati e sui rischi conseguenti la sua assunzione ("consenso informato");

9) la possibilità di garantire una distribuzione controllata e protratta ai tossicomani che ne facciano esplicita richiesta tramite una tessera che assicura la sostanza per 90 giorni;

10) la repressione rigorosa, con un sistema di pene dure, di tutte le attività di produzione, fabbricazione, vendita, distribuzione, acquisto, import-export di sostanze psicoattive (droghe) al di fuori delle procedure legali sopra descritte.

Con la proposta in cui è sancita la strategia antiproibizionista, si intendono perseguire alcuni obiettivi:

a) stroncare radicalmente il traffico della droga e l'organizzazione criminale che vi prospera;

b) creare condizioni tali per cui non devono più verificarsi atti di violenza sulla popolazioni a fini di reperimento di denaro;

c) ridurre drasticamente le morti per abuso di droghe e are fronte alle situazioni di marginalizzazione e di degrado dei tossicodipendenti costretti a condurre esistenze illegali sotto il controllo della criminalità;

d) affrontare seriamente la diffusione dell'AIDS che riguarda in Italia per i due terzi soggetti a rischio tossicomani.

Tale proposta è agli atti abbinata nella discussione al disegno governativo ed in un certo senso ne rappresenta per ispirazione e per meccanismi normativi il puntuale contrappunto.

V - LE RAGIONI TEORICHE E PRATICHE DELLA NOSTRA OPPOSIZIONE

Molteplici sono le ragioni teoriche e pratiche della nostra opposizione alla legge governativa: possiamo raggrupparle nelle seguenti motivazioni. Tutte di carattere razionale.

1) la legge è incostituzionale;

2) la legge è illiberale ed autoritaria;

3) la legge è impraticabile;

4) la legge è pericolosa e illusoriamente repressiva;

5) la legge è ingiusta e controproducente.

5.1. Una legge incostituzionale

La legge è un documento inquietante per la disinvoltura con cui travolge fondamentali principi di civiltà, molti dei quali sono sanciti dalla Costituzione.

La prima violazione è quella recata dalle cosiddette "sanzioni amministrative" istituite dall'art. 14 al monopolio giurisdizionale dell'attività giudiziaria sancito dall'art. 102 della Costituzione. L'applicazione per tre volte di tali sanzioni a chi detiene una quantità di droga inferiore alla dose media giornaliera ha infatti l'effetto di produrre la metamorfosi del medesimo illecito, se commesso per la quarta volta, in illecito penale. E rappresenta perciò una specie di presupposto o elemento costitutivo del reato di detenzione di droga rimesso al giudizio penale. E' chiaro, tuttavia, che su questo presupposto il giudice non ha nessun potere di accertamento. Come potrà egli verificare che le precedenti infrazioni sono state effettivamente commesse? Come potrà, di fronte alla mera certificazione burocratica delle sanzioni precedentemente inflitte, riparare o supplire alla mancanza delle garanzie di difesa ed in generale delle garanzie processuali che presiedono al corretto giudizio? Di più: questo conto

rto e fino ad oggi inedito meccanismo viola anche l'art. 101 della Costituzione sull'indipendenza della funzione giudiziaria. E' infatti evidente che il giudice è da esso ridotto a passacarte dell'amministrazione, ultimo anello di una catena burocratica, chiamato ad avallare in bianco l'arbitrio amministrativo.

D'altra parte questo medesimo articolo 14 viola un secondo principio costituzionale: la riserva di giurisdizionalità in materia di libertà personale sancita dall'art. 13 della Costituzione. Delle cosiddette "sanzioni amministrative" previste dal nuovo art. 72 per la detenzione di dosi di stupefacenti "non superiori a quella media giornaliera" - la sospensione della patente o del passaporto o del porto d'armi e il divieto di allontanarsi dal comune di residenza - quest'ultima incide infatti sulla libertà personale. E contraddice perciò il principio, enunciato dall'art. 13, secondo cui "non è ammessa forma alcuna di... restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dall'autorità giudiziaria".

C'è poi un terzo profilo d'incostituzionalità, che è forse il più grave, e che riguarda la norma più paradossale ed ingiusta della legge. L'art. 13 prevede l'incredibile pena da 8 a 20 anni di reclusione non solo per chi "coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, esporta o procura ad altri", ma anche per chi "acquista" o "riceve a qualsiasi titolo" o comunque "detiene" droga in quantità superiore alla dose giornaliera. E' evidente che una simile norma contrasta con il principio di uguaglianza stabilito dall'art. 3 della Costituzione. La Corte Costituzionale ha sempre affermato che situazioni diverse non possono essere trattate in modo uguale e che solo una "ragionevole" analogia può giustificarne la parità di trattamento. Ebbene: come può considerarsi ragionevole l'irrogazione della medesima pena a chi produce o vende e a chi semplicemente detiene stupefacenti anche solo per uso personale?

Una simile aberrazione, presente in verità anche nella legge vigente che punisce la detenzione di quantità "non modiche" di droga, si spiega con la presunzione che tale detenzione sia in realtà destinata allo spaccio. La struttura del reato è quella del reato di sospetto: nel sospetto che la droga detenuta in eccesso, cioè in misura superiore a quella d'uso giornaliero, sia destinata allo smercio, la si punisce al pari dello smercio, anche se di questo non esiste la prova, in altre parole, per eludere l'onere della prova dello spaccio e semplificare il lavoro giudiziario, si è costruita una figura di reato che rende automatica la repressione parificando detenzione e spaccio.

Il risultato di questa operazione è evidentemente una vistosa ingiustizia, almeno per chi pensi che lo spaccio di droga è incomparabilmente più grave del suo uso e che la differenza tra le due cose è la stessa che passa tra procacciatori di morte e loro vittime. Senza contare gli effetti criminogeni di una simile norma: innanzitutto, per non incorrere in un reato punito da 8 a 20 anni il tossicodipendente dovrà procurarsi la droga giornalmente, con conseguente rafforzamento del potere di ricatto dei trafficanti ed incremento della piccola delinquenza dei furti e degli scippi: in secondo luogo,essendo prevista la stessa pena per la detenzione e per lo spaccio, e ne risulterà addirittura incoraggiata la trasformazione dei tossicodipendenti in piccoli spacciatori. Del resto la figura del tossicodipendente che detiene per uso personale una sola dose giornaliera è una figura ideale, dato che le dosi continueranno di fatto ad essere spacciate (e detenute) nelle quantità imposte dalla logica del mercato.

Un quarto aspetto dell'incostituzionalità della legge è rappresentato d'altra parte dal contrasto tra il congegno punitivo apprestato dall'art. 13 e i principi di stretta legalità delle pene e di soggezione dei giudici alla legge stabiliti dagli artt. 25 e 101 della Costituzione. La previsione della pena draconiana "da 8 a 20 anni" per chi spaccia e insieme per chi detiene droga in quantità superiore alla dose giornaliera è infatti accompagnata dal potere del giudice di ridurre la pena ad un anno "per qualsiasi circostanza inerente alla persona del colpevole": in altre parole a sua totale discrezione. E' inoltre prevista la diminuzione della pena di altri due terzi per chi confessa e collabora con l'accusa. Ciò significa che la pena potrà di fatto oscillare tra 4 mesi (suscettibili ovviamente di sospensione condizionale) e 20 anni, secondo lo schema premoderno delle pene arbitrarie: e che la giurisdizione in materia di droga diverrà il luogo della discrezionalità più totale e degli abusi più incontrollati

.

Da ultimo la stretta legalità penale e la soggezione dei giudici alla legge risultano svuotati dalla totale incertezza del confine che separa l'illecito amministrativo ed il delitto (punito da 8 a 20 anni). Questo incerto confine è infatti tracciato, nell'art. 14, dalla figura della "dose media giornaliera". Che significa "dose media giornaliera"? Chi ne determinerà la misura? E' chiaro che se questo potere fosse demandato a circolari o a direttive amministrative, un elemento del reato sarebbe rimesso, anziché alla legge, alla pubblica amministrazione, con conseguente violazione del principio di legalità penale. E poi: questa misura è prima ancora che determinata, determinabile? Non è forse vero che essa varia a seconda dei soggetti e delle circostanze? E come è possibile che la condanna di un cittadino a una pena che può raggiungere i 20 anni sia affidata ad un così incerto, discutibile e sempre fallace dosaggio?

5.2 Una legge illiberale e autoritaria

La nostra opposizione ha la radice prima nel fondamento teorico della legge che è agli antipodi del pensiero e della dottrina liberale. Essa contraddice lo spirito stesso della costituzione, travolgendo elementari principi di civiltà giuridica: il principio liberale della non punibilità degli atti contro se stessi, essendo ciascuno sovrano del proprio corpo; quello della dignità della persona e della sua immunità da interventi e da trattamenti sanitari di tipo più o meno coercitivo; la fonte di legittimazione medesima, infine, dell'intervento penale dello Stato, il quale si giustifica solo se è idoneo a prevenire violenze e sofferenze maggiori di quelle che si producono in sua assenza.

L'innovazione più importante per i proponenti e più grave per noi è quella relativa alla punibilità dell'uso personale che deriva direttamente dall'enunciato bandiera dell'art. 12: »E' vietato l'uso personale di sostanze stupefacenti o psicotrope .

Per noi il riferimento teorico ancora valido rimane la tradizione liberale che già con John Stuart Mill si opponeva alla proibizione dell'alcool e dell'oppio perché riteneva che i cittadini non dovessero essere trattati come bambini e come selvaggi incapaci di discernimento. Le leggi proibizioniste erano ritenute un indice del diritto paternalista.

Secondo l'autore del famoso saggio "Sulla libertà" »il solo scopo per cui la forza possa essere razionalmente esercitata su un membro di una società civilizzata, contro la sua volontà, è di impedirgli di fare del male agli altri. Su se stesso, sul suo proprio corpo e sul suo spirito, l'individuo è sovrano... Ciascuno è il solo guardiano della propria salute morale, fisica ed intellettuale... .

Sull'aspetto autoritario della legge citiamo qui integralmente quanto ha osservato il prof. Luigi Ferrajoli in un recente intervento al convegno "La pena come droga" su 'Tossicodipendenza, punizione e fondamenti del diritto penale':

»La punizione dell'uso personale di droghe lede un postulato fondamentale della tradizione giuridica liberale: la non punibilità degli atti contro se stessi. Questo principio, affermato da tutta la cultura giuridica illuministica in polemica con la tradizione teologica del diritto penale premoderno, forma un corollario della separazione tra diritto e morale, in forza della quale il compito del diritto penale è solo quello di prevenire comportamenti dannosi per i terzi. Si ricordino le battaglie di Montesquieu, di Voltaire, di Beccaria, di Bentham e poi di John Stuart Mill contro la punizione degli atti interni, del tentato suicidio, dell'omosessualità, dell'adulterio e simili. Fu da questa secolarizzazione del diritto penale che derivarono gran parte degli elementi strutturali dello stato di diritto moderno: la libertà degli atti non lesivi di terzi, l'autonomia delle persone, la tolleranza giuridica delle diversità, i limiti invalicabili delle proibizioni e delle pene e la loro esclusiva funzione di tute

la dei cittadini contro le violenze altrui.

Ma il disegno di legge governativo contro la droga non punisce soltanto un'attività non dannosa per i terzi quale è il consumo di droghe. Punendo il consumo, essa si risolve inevitabilmente nella punizione della tossicodipendenza in quanto tale: e cioè di una tragica ed infelice condizione personale di dipendenza e di sofferenza che esula in gran parte, nei casi estremi, dalla stessa volontà della persona. Non mi soffermo sul fatto che una simile criminalizzazione di figure sociali emarginate, bisognose di assistenza e non certo di punizione, segnala un riflesso d'ordine di tipo autoritario e, nel migliore dei casi, la mai spenta illusione repressiva che affida alle pene la soluzione di drammatici problemi sociali ed esistenziali. Ciò che è grave è precisamente la punizione di una condizione personale siccome tale, la quale contraddice un altro classico principio dello stato di diritto: quello secondo cui si può essere puniti soltanto per ciò che si fa e non già per ciò che si è, per come si agisce e non

anche per la propria identità.

C'è poi un terzo e più importante profilo sotto il quale questa legge contraddice il paradigma liberale del diritto penale. Ciò che legittima l'intervento penale è la sua capacità di prevenire violenze e sofferenze maggiori di quelle che si producono in sua assenza. Ebbene: è lecito prevedere che una legge come quella in discussione non riuscirebbe a prevenire e quindi a ridurre in maniera significativa l'uso personale delle droghe e il conseguente fenomeno della tossicodipendenza, ma solo ad accrescerne le forme clandestine e quindi il carico di sofferenze ad essa connesso. Sotto questo aspetto esiste un'analogia tra la punizione della tossicodipendenza e quella dell'aborto. Ciò che era più vergognoso ed immorale nella punizione dell'aborto. Ciò che era più vergognoso ed immorale nella punizione dell'aborto era il fatto che essa, qualunque cos a si pensasse sulla liceità e o l'illiceità morale degli aborti, non valeva in alcun modo a prevenirli e neppure a ridurne la quantità, ma solo a costringerli alla

clandestinità e ad impedirne l'attuazione con la necessaria assistenza sanitaria. Ne è prova il fatto che dopo la legge sull'aborto gli aborti non sono aumentati ma semmai diminuiti, e sembrano tuttora in costante diminuzione.

Ciò vuol dire che il diritto penale è del tutto impotente e non pertinente per fronteggiare fenomeni originati da potenti fattori di tipo esistenziale o sociale come l'aborto, la tossicodipendenza, l'adulterio, il concubinato e simili: e che dunque il ricorso alle pene, essendo privo di efficacia deterrente, ha in questi casi la sola funzione simbolica di sanzionare un principio morale. Che è precisamente la funzione che contraddice la laicizzazione moderna del diritto penale e contro cui da tre secoli si batte la cultura liberale e garantista.

Vengono alla mente i grandi dibattiti settecenteschi e ottocenteschi che opposero Jeremy Bentham e sir Edward Blackstone, John Stuart Mill al giudice vittoriano James Fitzjames Stephen e, ancora in questo secolo, Herbert Hart a Lord Denning, a proposito della punizione del tentato suicidio, dell'omosessualità, dell'ubriachezza, della prostituzione e dell'aborto. Contro la cultura liberale, che in nome della separazione tra diritto e morale rivendicava la non punibilità di questi atti perché non lesivi di terzi e soprattutto non prevenibili tramite pene, il moralismo reazionario opponeva la funzione "declamatoria" e propagandistica del diritto penale quale strumento di affermazione giuridica della morale. La stessa tesi, ricordo, fu sostenuta dalla CEI in occasione della battaglia in Italia per la legalizzazione dell'aborto: contro l'argomento della totale inefficacia della legge a prevenire o anche solo a ridurre il numero degli aborti, il documento della Conferenza episcopale italiana del 18 novembre 197

4 proclamò che ciò che conta, al di là degli effetti pratici, è la consacrazione giuridica del principio morale che l'aborto, essendo un peccato è anche un reato.

Ebbene: questa tesi, battuta nel Settecento e poi nel secolo scorso, ha sempre rappresentato il discrimine fra dottrine penali laiche e liberali e culture autoritarie ed etico-statalistiche: le prime informate a una concezione utilitaristica del diritto penale come strumento di tutela delle persone dalle offese altrui, le seconde ad una sua concezione moralistica quale fattore di promozione della morale a dispetto degli effetti dannosi da esso prodotti. Mi sembra che questa seconda concezione corrisponda esattamente alla caratterizzazione del "fanatismo" fornita da Richard Hare in Freedom an Reason. Il "fanatico", scrive Hare, è precisamente colui che lascia che il proprio ideale morale "calpesti spietatamente gl interessi altrui", anche di quanti non condividono tale ideale; ossia chi difende e mette in atto i propri principi morali senza sommisurarli, ed anzi rimanendo indifferente, rispetto ai danni anche disastrosi prodotti dalla loro attuazione "per i più vitali interessi di un grandissimo numero di

persone".

Non è un caso, del resto, che il fronte che sostiene la legge è lo stesso che contrastò a suo tempo o tende oggi a rimettere in discussione la legge sull'aborto. Così come gl antiabortisti avevano a cuore l'affermazione giuridica del principio morale all'inefficacia della sua punizione ma anche alla terribile piaga dell'aborto clandestino di massa, così i sostenitori della legge che penalizza il consumo di droghe perseguono soprattutto l'affermazione di principio dell'illiceità della tossicodipendenza, ignorando la sua mancanza di effetti deterrenti e gli effetti corposi che ne seguiranno di clandestinizzazione e di ulteriore emarginazione dei tossicodipendenti, cui sarà reso impossibile ricorrere alla cura, all'assistenza pubblica e alla solidarietà sociale .

5.3 Una legge impraticabile

Prendendo in considerazione i meccanismi operativi dalla proposta ed esaminandone il concreto funzionamento qualora divenisse legge e dovesse essere applicata, vengono in evidenza una serie di aspetti che non solo sono sbagliati e confusi ma anche decisamente impraticabili.

Innanzitutto è necessario avere un'idea del numero dei soggetti a cui le norme penali o anche le norme sanzionatorie amministrative previste dovrebbero essere applicate. Si stima che in Italia vi siano circa 300.000 tossicodipendenti da eroina ed oppiacei a cui vanno aggiunti gli assuntori di cocaina nonché i consumatori non tossicomani e non abituali delle varie sostanze "dure". Occorre poi prendere in considerazione i consumatori (abituali o episodici) dei derivati dalla canapa indiana e dell'hashih che, secondo stime approssimative, non sono meno del milione. Di conseguenza con la punibilità anche dell'uso personale, episodico o abituale che sia, i soggetti a cui si indirizza il sistema repressivo arrivano ad un ordine di grandezza superiore al milione. Ad un tale numero di individui potenzialmente da punire dovrebbe far fronte il sistema giudiziario, il sistema carcerario, il sistema amministrativo (Prefetto) ed il sistema sociosanitario.

Per quanto riguarda il sistema giudiziario, il carico dei procedimenti per droga che già è notevolmente pesante (circa il 40% del totale) diventerebbe assolutamente insopportabile nel momento in cui si passasse alla applicazione della legge nei confronti di tutti coloro a cui è indirizzata, tenuto conto della caratteristica costituzionale del nostro paese in cui l'azione penale è obbligatoria. L'impraticabilità sotto questo aspetto deriva quindi dalla quantità dei procedimenti da attivare ma anche, per altri aspetti, dalla natura delle questioni di cui il magistrato è chiamato ad occuparsi a causa dell'intreccio perverso tra problemi penali e percorso terapeutico che le nuove norme indicano.

Infatti al giudice è anche attribuito un ruolo di "sacerdote della moralità" in base al quale deve decidere sulla validità della terapia che il tossicomane deve seguire più che sulla pena da erogare: il procedimento che apre deve infatti servire a minacciare il tossicodipendente inducendolo ad intraprendere un programma terapeutico piuttosto che non a giudicare di uno specifico reato.

Anche le previste sanzioni amministrative alternative a quelle carcerarie sono caratterizzate dalla concreta inapplicabilità. Quello che è stato escogitato per dare un seguito alla dichiarazione di illiceità dell'art. 12 è un complesso e farraginoso meccanismo di tre successive sanzioni amministrative (che sono costituite dalla sospensione della patente, del passaporto, del porto d'armi o dal divieto di allontanarsi dal comune) affidate al prefetto e seguite, dalla quarta volta in poi che una persona sia trovata con una piccola quantità di droga, dalle stesse sanzioni più l'obbligo di firmare presso la Polizia o i Carabinieri, una norma che diviene sanzione penale perché irrogata dal pretore.

Questo sistema che rivela tutto lo sforzo vano per conciliare due concetti inconciliabili, cioè la "illiceità-punibilità" con la non punizione ed il non carcere, in realtà presenta aspetti ridicoli. Infatti, come è possibile immaginare che i 100 prefetti d'Italia si occupino del milione di soggetti da ammonire? A parte i problemi di garanzie su cui qui non entriamo, come è possibile governare una siffatta mostruosa macchina se non attraverso la creazione di una mastodontica burocrazia (con archivi, schedature) che non può che produrre effetti opposti a quelli previsti?

E' fuori da ogni logica ritenere che tali sanzioni amministrative - ammesso che possano essere gestite - abbiamo la forza di indurre una persona che consuma droga ad abbandonarne l'uso. Cercando di risolvere il problema irrisolvibile, in questa parte della legge traspare il tentativo di evitare il carcere ad una figura astratta di consumatore puro, con l'illusione di indurlo, a colpi di ridicole sanzioni amministrative, a farsi curare con la conseguenza che anche le prefetture e le questure saranno travolte.

Un completo stravolgimento investirà inoltre la funzione del sistema sociosanitario, destinato alla riabilitazione ed alla cura dei tossicodipendenti, sia nei suoi aspetti pubblici che in quelli privati (comunità). Sostanzialmente la legge delinea per il servizio pubblico e per le comunità compiti che riguardano anche (o soprattutto) il controllo sociale da effettuarsi in stretta collaborazione con le autorità di controllo disciplinare: tali servizi finiranno in tal modo per divenire principalmente interlocutori di queste agenzie repressive piuttosto che dei propri utenti.

Tale stravolgimento deriva da una serie di articoli nei quali si intrecciano gli aspetti penali e quelli sociosanitari. Nell'art. 96 "il servizio pubblico ha l'obbligo di chiamare la persona segnalata per la definizione di un programma terapeutico" in caso di segnalazione pervenuta dall'autorità giudiziaria o dal prefetto; nell'art. 97 "il servizio per le tossicodipendenze controlla l'attuazione del programma da parte del tossicodipendente" per il soggetto sottoposto a programma riabilitativo; nell'art. 97 bis "viene trasmessa dalla USL competente per territorio una relazione periodica alle autorità competenti" in caso di soggetti che fruiscono della sospensione di un procedimento penale o dell'esecuzione della pena. Il servizio sanitario è coinvolto direttamente dall'ipotesi di punibilità del consumatore e deve avere un rapporto con la prefettura (art. 72), con la magistratura giudicante (art. 72 bis), con la magistratura di sorveglianza (art. 82 bis); è chiamato a funzioni di controllo e di verifica sul

l'adesione al programma terapeutico del soggetto con una relazione periodica (art. 97 bis); e deve anche segnalare all'autorità giudiziaria o al prefetto quando viene a conoscenza di persone che facciano uso di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 96).

Per quanto riguarda in particolare la trasformazione del ruolo delle comunità, basta citare quel che ha osservato don Angelo Cupini del CNCA: »Con la nuova legge le comunità rischiano di omologarsi al carcere, di diventare il braccio tenue della legge. Questo segnerebbe la fine della nostra esperienza che si esprime innanzitutto nella capacità di essere un terreno libero, dove si formula una proposta, che è data dalla collaborazione con il tossicodipendente e che deve poter essere modificata e riformulata anche più volte .

Non indenne dalle conseguenze disastrose della legge è il sistema carcerario. Attualmente i nostri istituti penitenziari sono attrezzati per non più di 35.000/40.000 posti di già sovraffollati per oltre il 60% da detenuti per questioni di droga. Con l'aumento esponenziale dei condannati - quale che sia l'efficacia delle sanzioni amministrative - salta interamente il sistema carcerario (decine o centinaia di migliaia di carcerati per droga in più?) non solo per la quantità dei nuovi potenziali ospiti ma anche per tutte le questioni che si pongono con i detenuti tossicodipendenti e con i tanti, tra di essi, sieropositivi e malati di AIDS. Con l'approvazione della legge viene così rimessa integralmente in discussione la riforma carceraria con le migliaia e migliaia di tossicodipendenti che andranno ad intasare definitivamente le già sovraffollate carceri italiane imponendo una nuova lunga serie di amnistie e di altri provvedimenti più radicali.

5.4 Una legge pericolosa ed illusoriamente repressiva

Si è molto insistito e propagandato sull'aggravamento delle pene contenute nella proposta di legge propagandone e sottolineandone il carattere deterrente. Diamo ancora la parola a Luigi Ferrajoli per comprendere che cosa in realtà significa questa forzatura repressiva.

»Uno degli aspetti più allarmanti di questa legge è l'incredibile pena minima di 8 anni di reclusione prevista per la detenzione di droga in quantità superiore alla dose giornaliera, salva la possibilità del giudice di ridurla ad un anno "per qualsiasi circostanza inerente alla persona del colpevole" e di altri due terzi per chi confessa o collabora con l'accusa. Ciò significa che la pena potrà di fatto oscillare tra 4 mesi (suscettibili ovviamente di sospensione condizionale) e 20 anni, secondo lo schema premoderno delle pene arbitrarie; e che con la giurisdizione in materia di droga diverrà il luogo della discrezionalità più totale e degli abusi più incontrollati.

L'effetto principale di una simile norma sarà d'altra parte che il tossicodipendente, per non incorrere in questo più grave reato, dovrà procurarsi la droga giornalmente. Ne sarà rafforzato il potere di ricatto dei trafficanti ed accresciuta la piccola delinquenza dei furti e degli cippi. E alla dipendenza dalla droga si aggiungerà la dipendenza quotidiana dalla grande delinquenza del traffico e dalla piccola delinquenza di sussistenza. La norma agirà insomma come un fattore criminogeno e come un moltiplicatore di violenza: non più il contatto una tantum con lo spacciatore ma il contatto giornaliero, preceduto da furti, piccoli scippi e prostituzione altrettanto giornalieri.

La cosa più assurda è tuttavia un'altra: ed è che la pena prevista per la detenzione di droga in quantità superiore alla dose giornaliera è la stessa prevista per il loro smercio. Una simile aberrazione, presente anche nella legge vigente che punisce la detenzione di quantità "non modiche di droga", si spiega con la presunzione che tale detenzione sia in realtà destinata allo spaccio. La struttura del reato è quella del reato di sospetto: nel sospetto che la droga detenuta in eccesso, cioè in misura non modica o superiore a quella d'uso giornaliero, sia destinata allo smercio, la si punisce al pari dello smercio anche se di questo non esiste la prova. In altre parole, per eludere l'onere della prova dell'avvenuto spaccio e semplificare il lavoro giudiziario, si è costruita una figura di reato che rende automatica la repressione parificando detenzione e spaccio.

Il risultato di questa operazione non è solo una vistosa ingiustizia, almeno per chi pensi che lo spaccio di droga è incomparabilmente più grave del suo uso e che la differenza tra le due cose è la stessa che passa tra procacciatori di morte e loro vittime, ma anche una penosa solidarietà tra tossicodipendenti e trafficanti che andrà ovviamente a danno dei primi e a vantaggio dei secondi. Del resto la figura del tossicodipendente che detiene per uso personale una sola dose giornaliera è una figura ideale, dato che le dosi continueranno di fatto ad essere spacciate (e detenute) nelle quantità richieste dalla logica del mercato.

Tutto questo, si è detto, vale in parte anche per la legge n. 685 del 1975 tuttora in vigore. Anche oggi la non punibilità dell'uso di stupefacenti è solo di principio, essendo contraddetta dalla punizione di fatto dei detentori di quantità "non modiche" di droga. Ed anche la legge attuale - punendo come reato di sospetto la detenzione di "non modiche " quantità di droga con pene severissime (da 4 a 15 anni) pur se inferiori a quelle previste dalla legge in discussione - si risolve di fatto nella penalizzazione della tossicodipendenza in quanto tale. Anche la legge attuale contraddice il paradigma liberale classico del diritto penale sotto più profili: quello della tassatività, dello dell'offensività e quello dell'onere della prova eluso dai reati di sospetto. Che vuol dire infatti quantità "non modica"? Le pronuncie giudiziarie sono le più diverse, dato che questa espressione non ha carattere descrittivo ma valutativo e rimette quindi all'arbitrio del giudice l'integrazione della fattispecie penale. E pe

rché mai punire la semplice detenzione, ove difetti la prova dello spaccio, e punirla per di più con la stessa pena prevista per quest'altro più grave reato?

5.5. Una legge ingiusta e controproducente

Il sistema delle norme previste e dei meccanismi messi in essere conseguiranno un effetto opposto a quello che si ripromette. Il messaggio complessivo della legge, e che ne rappresenta l'aspetto più enfatizzato, è di scoraggiare l'uso delle droghe attraverso minacce, ammonimenti, costrizioni psicologiche e, in definitiva, facendo leva sul timore della repressione.

Le varie istituzioni che dovrebbero occuparsi del tossicodipendente e del consumatore, abituale o non, di sostanze psicoattive che ingenerano o no dipendenza, sono tutte stravolte nei loro compiti e funzioni. Al magistrato si chiede di fare il terapeuta, alle comunità ed ai servizi pubblici sociosanitari di svolgere compiti di controllo sociale e disciplinare, al prefetto di fungere non si sa bene se da predicatore o da maestro poliziotto.

Insomma, vi sono tutti i presupposti che quella fiducia che talvolta il tossicomane, molto spesso marginale e labile, ripone in una determinata figura istituzionale, si infranga proprio nello stravolgimento dei ruoli che la legge determina.

Il punto teorico e concreto di massima confusione della legge è di voler risolvere le questioni delicatissime sociosanitarie con lo strumento penale e di voler dare una risposta ai reati che delinea attraverso un percorso terapeutico. Una qualsiasi strategia legislativa ed operativa per l'universo droga deve partire dall'assunto che la questione criminale va tenuta nettamente distinta dalla questione sociosanitaria.

E' priva di ogni fondamento la proposizione dello strumento costrittivo alla cura in alternativa alla sanzione penale o amministrativa. Già nella attuale legge 685 agli artt. 99 e 100 erano previsti i provvedimenti d'urgenza del pretore, del tribunale e comunque un'azione coattiva, norme tutte che sono rimaste lettera morta. Quanto ora previsto dall'art. 72 sulla alternativa alle sanzioni amministrative, dall'art. 72 quinquies sulla sospensione del processo penale e quindi sulla sospensione della pena detentiva sono tutti meccanismi che fanno affidamento su una sorta di ricatto psicologico nei confronti del tossicodipendente: "o ti curi o vai in carcere".

Ma sia la dottrina che l'esperienza dei paesi occidentali per non ricorrere al parere degli esperti, convergono nella valutazione che lo strumento della costrizione psicologica e quindi la cura obbligatoria non sortiscono alcun effetto. E' pressoché unanime il parere di psichiatri e psicologi nel ritenere che il trattamento coercitivo non serve e che elemento indispensabile alla riuscita di qualsiasi cura è l'adesione del tossicomane.

Del resto in Francia dove questo istituto era previsto con la possibilità per il tossicodipendente di fruire di un'opzione terapeutica nella fase di esecuzione della pena, è stato recentemente abbandonato. La scelta di ipercriminalizzare il consumo non ha retto alla prova dei fatti: dopo 7 anni, pur senza modifiche legislative, il Ministero della Giustizia, ha invitato con una circolare i pubblici ministeri a non perseguire più il semplice consumo, lasciando ai giudici stessi la decisione di fissare la quantità destinata al bisogno personale.

In definitiva, il sistema sanzionatorio previsto, i vari meccanismi in cui si intrecciano i ricatti psicologici e la discrezionalità di azione da parte dei pubblici poteri, avrà l'effetto di allontanare il tossicodipendente dalle istituzioni ricacciandolo nel sommerso a contatto stretto con la grande e piccola criminalità.

Se è vero che sul versante della cura e risocializzazione di coloro che sono affetti da tossicomanie e da dipendenza da qualche droga, la questione cruciale è l'aggancio istituzionale, la legge non potrà che determinare un esito controproducente le cui maggiori vittime saranno proprio quei soggetti più deboli e più marginali ai quali pure la legge dovrebbe essere indirizzata.

VI. LE NOSTRE PROPOSTE DI MODIFICA DELLA LEGGE

Riteniamo che il disegno di legge in discussione sia difficilmente modificabile nella sua impalcatura normativa se non si incide sull'art. 12 (dichiarazione di illeceità) e, conseguentemente, in tutto il sistema delle pene e delle sanzioni amministrative. Naturalmente molti degli emendamenti che i deputati radicali e del gruppo Federalista Europeo presentano sono volti a modificare questo postulato che stravolge, come abbiamo già sostenuto, ogni regola del diritto penale ed ogni garanzia individuale.

Siamo costretti dunque ad intervenire su un testo profondamente contraddittorio nel quale spesso si smarriscono quei principi costituzionali che invece dovrebbero essere adottati quali parametro irrinunciabile. Le nostre proposte alternative riguardano essenzialmente 4 punti fondamentali su cui si articolano i nostri emendamenti principali oltre a tutti gli altri che cercano di migliorare il testo

6.1. La depenalizzazione dell'uso personale.

I punti essenziali della nostra controproposta sono: a) la depenalizzazione dell'uso personale delle sostanze stupefacenti; b) la liberalizzazione della cannabis e la conseguente differenziazione del mercato delle cosiddette droghe leggere dalle droghe pesanti; c) la distribuzione controllata ai tossicodipendenti; d) l'inclusione nelle tabelle dell'alcool e del tabacco; e) un diverso sistema delle sanzioni penali che preveda il massimo rigore per i grossi spacciatori.

Gli emendamenti sono stati formulati seguendo due linee: una garantista ed una antiproibizionista. Quella antiproibizionista rappresenta la nostra bandiera, consapevoli che al momento non vi è una maggioranza in Parlamento di tale orientamento. Sulla linea garantista invece, che tende ad attenuare l'inutile aspetto repressivo della legge, auspichiamo che si formi uno schieramento maggioritario teso al miglioramento del testo governativo.

Interveniamo soprattutto negli articoli 13, 14 e 15 per cercare quanto meno un minimo di doverosa coerenza formale; in tal senso abbiamo predisposto soluzioni in grado di eliminare ogni sanzione amministrativa o quanto meno la contraddizione per cui un comportamento rappresenta prima una violazione amministrativa e poi una violazione penale.

Viene dunque consentito l'uso personale di sostanze stupefacenti e vengono rigidamente individuati gli ambiti in cui esiste il piccolo o il grande traffico.

Del resto se le cosiddette droghe leggere non possono essere considerate pericolose, né per sé né per gli altri, la soluzione logica è quella della liberalizzazione; se ciò non è possibile in subordine si deve consentire la possibilità di detenere per uso personale quella che si deve considerare come una ragionevole quantità di sostanze 'leggere'. A tal proposito sono stati adottai due parametri che propongono due diverse soluzioni: una quella adottata con successo da alcuni stati degli Stati Uniti, cioè la facoltà di tenere sino ad un'oncia di hascish o marjuana, l'altra quella proposta dal PSI sino all'altro ieri, cioè la facoltà di detenere le stesse sostanze sino ad un limite massimo di 10 grammi.

Per le droghe pesanti il limite proposto è di 2 grammi per l'eroina e di 3 grammi per la cocaina cosicché se la nostra proposta, fosse accettata, risolverebbe definitivamente l'annosa e mai risolta questione della modica quantità trasformata oggi nella questione della dose media giornaliera.

Tenendo sempre tenendo ben presente la necessità di fissare i limiti della detenzione, l'ambito del piccolo traffico viene stabilito per la detenzione sino a 5 grammi per l'eroina, sino a 10 grammi per la cocaina e sino a 200 grammi per le droghe cosiddette leggere. Il piccolo spaccio, che per le droghe pesanti spesso è strettamente collegato alla necessità di guadagnare il necessario per garantirsi la dose personale, dev'essere a nostro avviso punito con una contravvenzione: fino ad un anno di reclusione e 9 milioni di multa per le droghe pesanti, fino a due mesi di reclusione ed un milione di multa per le cosiddette droghe leggere. Al di sopra di queste quantità esiste il grande traffico che viene combattuto con un regime di pene molto severo.

Un emendamento specifico stabilisce che la distinzione in diverse fasce (libera detenzione, piccolo e grande traffico) debba essere fatta per tutte le sostanze delle tabelle allegate alla legge 685. Ci proponiamo peraltro di riformulare le stesse tabelle secondo una concezione non della pericolosità ma della dipendenza e dell'assuefazione delle diverse sostanze. Ed è proprio in questa ottica che abbiamo proposto d'inserire alcool e tabacco tra le sostanze psicotrope.

Altri emendamenti cercano di porre dei vincoli di controllo sull'attività degli organi di polizia e quindi sono volti ad abrogare quelle 'concessioni' che consentirebbero un uso troppo discrezionale dei poteri che derivano dalla autorità d'ufficio. Si interviene anche nel campo della prevenzione cercando di produrre l'eccesso di burocrazia che pervade ogni articolo e stabilendo esattamente quelli che dovranno essere i criteri con cui le comunità socioterapeutiche verranno convenzionate. Si cerca cioè di evitare la fioritura dell'industria delle comunità, cioè di facili speculazioni che sulla scia di una forte domanda possono facilmente svilupparsi.

Altri interventi sono volti a garantire alcune categorie di professionisti che vedono snaturato il loro ruolo professionale ed il codice deontologico. In particolare i medici si trovano nella paradossale situazione di dover svolgere un ruolo d'indagine e di segnalazione rompendo così il necessario rapporto di fiducia che deve esistere tra medico e paziente.

Particolare attenzione infine è stata data a problemi emergenti, quali l'AIDS, o a gruppi particolari di soggetti interessati quali i carcerati.

Nonostante ed al di là dei nostri sforzi comunque vi sono nella legge aspetti come la concentrazione di autorità e potere nelle mani del Ministro per gli Interni che falsa la visione del problema droga. I nostri emendamenti, se approvati, consentiranno minori guasti anche se non possono dare una diversa impostazione adeguata al problema droga.

6.2. La dose media giornaliera come la modica quantità?

Nel disegno di legge il concetto di "modiche quantità" viene sostituito da quello di "dose media giornaliera" (art. 72); questa dovrà essere determinata 'da un decreto del Ministro della Sanità, previo parere dell'Istituto Superiore di Sanità ' (art.72 sexies) che dovrà essere emanato entro quattro mesi dall'entrata in vigore della legge. E' difficile immaginare quali saranno i criteri che il Ministro seguirà per la determinazione della dose media giornaliera: non fosse altro che pr la diversissima condizione individuale di ciascun tossicodipendente, i parametri che saranno adottati avranno un valore relativo.

Secondo gli esperti dell'Istituto Mario Negri, che nel campo della farmacologia certamente rappresenta la fonte più attendibile, il concetto di dose minima giornaliera rappresenta "un artificio ed è perciò tecnicamente una falsità se usato in sé, non collegato in modo molto specifico alla singola sostanza chimica e, insieme, senza prescindere dal singolo problema per cui la sostanza è data (...) non esiste la categoria farmaceutica, né farmacologica di droga, in quanto la famiglia di sostanze che vengono utilizzate è sostanzialmente indefinibile per quanto riguarda la biodisponibilità, il metabolismo, il rapporto specifico dose-risposta". Ulteriori e significative perplessità sono state sollevate anche da alcuni esperti dell'Istituto Superiore di Sanità che saranno chiamati a coadiuvare il Ministro nell'identificazione della dose media giornaliera: "è inaccettabile utilizzare per la tossicodipendenza la definizione di dose media giornaliera, che nella farmacopea riguarda dose minime di sostanze e si appli

ca esclusivamente in situazioni terapeutiche (...) è emerso unanime il giudizio negativo nei confronti dell'ipotesi governativa, sottolineandone i limiti tecnico scientifici di cui non si è tenuto minimamente conto nella stesura definitiva della legge".

La dose media giornaliera rischia dunque di diventare come già in passato il concetto di modica quantità un terreno incomprensibile dove le più svariate ipotesi potranno avere legittimità. E' opportuno ricordare che uno dei concetti più contestati della legge 685 fu proprio quello della modica quantità che ha suscitato poi tanti conflitti durante l'applicazione. Neppure la Corte Costituzionale è riuscita a dirimere il problema tanto che ha indicato nel Parlamento l'organo che avrebbe dovuto determinare l'esatto contenuto dell'espressione "modica quantità" essendo questa assolutamente discrezionale (sentenza n.136 del 16/4/87).

Qualunque sia la decisione che il Ministro prenderà in merito alla dose media giornaliera, i più che legittimi ricorsi alla corte costituzionale non potranno che avere risposte analoghe. Anche per questo motivo a noi è sembrato più attendibile sul piano scientifico è più garantista del piano giuridico rispondere con emendamenti che quantifichino esattamente le sostanze che è possibile detenere.

6.3. - Perché la legalizzazione della canapa indiana.

La nostra proposta di legalizzazione della canapa indiana non è il frutto di una visione culturale e non risponde neppure ad un pregiudizio positivo. E' il risultato delle osservazioni scientifiche ormai consolidate. Infatti sull'uso di cannabis, molti paesi e organismi scientifici hanno creato speciali commissioni d'inchiesta interdisciplinari che hanno affrontato il problema da ogni punto di vista: medico, farmacologico, psicologico, sociale, giuridico. Da queste iniziative è nata una serie di rapporti dal cui contenuto emergono le seguenti considerazioni:

a) non esiste alcun rapporto di causalità fra uso di cannabis e comportamenti criminali; b) non esiste alcun rapporto di causalità fra uso di cannabis e malattie mentali; c) non esiste alcun rapporto di causalità fra uso di cannabis e uso di droghe più pericolose; d) non esiste una dipendenza fisica da cannabis; la dipendenza psichica è inferiore a quella determinata da sostanze legali (alcool, tabacco); non esiste una tossicomania da cannabis; e) la tossicità acuta da cannabis è estremamente bassa; la letteratura scientifica internazionale non ha segnalato finora un solo caso certo di intossicazione acuta mortale; f) la tossicità cronica da cannabis è bassa; ricerche eseguite sull'uso intenso e prolungato non hanno riscontrato nei consumatori un'incidenza significativa di effetti patologici; g) complessivamente, gli effetti tossici della cannabis sono nettamente inferiori a quelli dell'alcool e del tabacco.

Quest'ultima constatazione è chiaramente deducibile da una serie di dati riassuntivi sulle conseguenze dell'uso di alcool e di tabacco, quali:

a) L'uso dell'alcool è direttamente responsabile di comportamenti aggressivi; secondo dati governativi USA metà degli omicidi ed un quarto dei suicidi derivano dall'uso di alcool; b) l'intossicazione cronica da alcol provoca fra l'altro gravi malattie mentali; c) l'alcool provoca dipendenza fisica, tossicomania, sindrome di astinenza (delirium tremens); anche il tabacco, secondo alcuni studi più recenti, provoca una vera e propria dipendenza fisica; la dipendenza psichica da tabacco è, fra tutte le sostanze, la più forte che si conosca; d) la tossicità acuta da alcool è molto alta (324 morti per overdose in Italia nel solo 1970); e) la tossicità cronica dell'alcool si concreta in una lunga serie di disturbi, fra cui i più gravi sono atrofia cerebrale e cirrosi epatica; l'uso cronico di tabacco determina soprattutto infarto, enfisema e cancro polmonare, con una impressionante incidenza di mortalità: secondo autorità sanitarie canadesi »l'uso di sigarette è una delle più importanti cause prevedibili di mala

ttie, di invalidità e di morte .

Non potendo invocare i risultati scientifici sugli effetti della cannabis che sono tanto più incontestabili in quanto derivano dall'accumulazione di ricerche, studi e rapporti ormai consolidati nel tempo, gli oppositori della legalizzazione argomentano facendo ricorso ai vincoli internazionali a cui l'Italia sarebbe sottoposta. Il nostro paese - secondo i difensori dello status-quo - ha sottoscritto la "Convenzione Unica dell'ONU sulle droghe stupefacenti" che non permetterebbe alcuna forma di legalizzazione della cannabis, pena la nostra uscita dall'ONU, dalla Convenzione ed il conseguente sfaldamento del sistema mondiale di controllo sul traffico degli stupefacenti.

Una tale obiezione è pretestuosa dal momento che esistono molte vie praticabili per l'abolizione del controllo legale nell'ambito della Convenzione. In primo luogo la cannabis può essere cancellata dalla Convenzione su emendamento proposto da qualsiasi paese aderente alla Convenzione stessa e posto in discussione da una speciale conferenza convocata ad hoc dal Consiglio sociale ed economico (ECOSOC) dell'ONU. In secondo luogo, ciascun paese può ritirarsi dalla Convenzione con un preavviso di sei mesi senza compromettere né l'appartenenza all'ONU né l'efficienza dei controlli internazionali. Infatti la normativa di controllo sul traffico internazionale degli stupefacenti è in vigore in tutti i paesi dell'ONU indipendentemente dalla loro adesione alla Convenzione. In terzo luogo, la Convenzione di Vienna del 1969 ha introdotto la procedura di "denuncia selettiva" attraverso cui ciascun paese aderente può unilateralmente rifiutare una parte della Convenzione sulla base di "errori di fatto" relativi al conten

uto della Convenzione stessa.

VII. PER CALCOLO POLITICO E PER IMMAGINE SI RISCHIA IL DISASTRO

Intorno al disegno di legge, noto come Iervolino-Vassalli ma in realtà fortemente voluto dal leader socialista Craxi, è in corso uno scontro politico che trascende il merito della stessa proposta. Da oltre un anno è stata lanciata una campagna tesa ad accreditare alcune immagini che poco hanno a che fare con il contenuto delle norme all'esame del Parlamento e con i loro possibili effetti. Dapprima si è fatto credere che occorreva una svolta "forte" nei confronti di un presunto atteggiamento permissivo e che tale svolta avrebbe potuto contribuire decisamente a fermare la droga. QUindi si è tentato di accreditare il concetto che chi è a favore delle leggi vuol combattere la droga mentre chi vi si oppone, implicitamente ne favorirebbe la diffusione o addirittura sarebbe in collusione con i trafficanti.

Questa operazione mistificante è andata avanti nel tempo con la complicità dei mezzi di comunicazione di massa che hanno fatto opera costante di disinformazione o, tutt'al più, hanno creato quel terrorismo psicologico che a nulla serve per affrontare adeguatamente anche in termini di educazione e prevenzione di massa la "questione droga".

All'immagine di una legge dal "pugno duro" si è andata aggiungendo, essenzialmente per iniziativa della leadership del PSI, l'immagine del "decisionismo" parlamentare contro presunte lentezze ed inefficienze. Ed è proprio sulla base di tale presupposti che da ultimo alla Camera si è bruscamente troncato l'esame in sede referente presso le commissioni riunite Giustizia e Affari Sociali, pertanto alla discussione dell'aula un testo raffazzonato e per nulla istruito.

Questa serie di comportamenti mette in evidenza come lo scontro sulla droga da parte di chi ha voluto ed imposto questa legge non riguarda la sostanza della legge stessa, cioè il tipo di risposta culturale, penale, sociale e sanitaria da dare al drammatico problema droga, quanto l'immagine politica da affermare al fine di farne elemento di propaganda.

Purtroppo questa è la realtà su cui è stato bloccato il paese ed il Parlamento per tanto tempo, questa anche la ragione per la quale in ogni sede da parte dei sostenitori della legge si rifugge costantemente dal confronto nel merito dopo che strati sempre più ampi di operatori e di interessati ne hanno messo in rilievo i tanti aspetti negativi.

Da parte nostra, anche con questa relazione, compiamo un ultimo tentativo di tenere aperta una discussione nel merito con l'esplicita enunciazione delle nostre posizioni radicali e delle relative proposte emendative. Del resto da tempo con coerenza e costanza tentiamo di affrontare con pieno impegno il dramma droga che è tale non solo per le vittime che ne fanno uso ma anche per coloro che, estranei, subiscono le violente conseguenze del proibizionismo e, soprattutto, per la democrazia che ovunque è sempre più messa in pericolo dal potere del Narcotraffico.

COLLEGHI DEPUTATI! - Ai politici, più occupati ad affermare immagini che non a preoccuparsi dei problemi reali, vorremmo infine dire che l'approvazione di questa legge rischia di risolversi non solo in un disastro per la società italiana e per le sue parti più deboli ma anche per coloro che ad ogni costo hanno voluto imporla sulla base di un calcolo errato e partigiano. Ci auguriamo che sia possibile un ripensamento per evitare che tutta l'operazione si risolva in un drammatico boomerang.

Massimo TEODORI,

Relatore di minoranza.

 
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