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Gruppo parlamentare radicale - 1 marzo 1978
REFERENDUM ORDINE PUBBLICO COSTITUZIONE: (33) Appendice I - Assassinio della Costituzione?
Libro bianco a cura del Gruppo parlamentare radicale

("REFERENDUM ORDINE PUBBLICO COSTITUZIONE", Rispondono i giuristi. Atti del convegno giuridico organizzato dal gruppo parlamentare radicale - A cura di Ernesto Bettinelli e Luca Boneschi - Tascabili Bompiani, marzo 1978)

APPENDICE

CAMERA DEI DEPUTATI

GRUPPO PARLAMENTARE RADICALE

ASSASSINIO DELLA COSTITUZIONE?

LIBRO BIANCO

SOMMARIO

REFERENDUM (1)

Proposta di legge del Pci (Colonna, Iotti) di modifica alla L. 25 maggio 1970, n. 352. Commento del gruppo parlamentare radicale.

REFERENDUM (2)

Proposte di legge costituzionale DC (Bianco), Psdi (Preti), Pci (Colonna, Natta). Osservazioni del gruppo parlamentare radicale.

REFERENDUM (3)

Bozza di disegno di legge per le elezioni del Parlamento Europeo. Bozza di disegno di legge per il raggruppamento delle elezioni amministrative. Osservazioni del gruppo parlamentare radicale.

ORDINE PUBBLICO

Disegno di legge contenente disposizioni in materia penale e di prevenzione. Osservazioni del gruppo parlamentare radicale.

ORDINAMENTO PENITENZIARIO

Legge 12 gennaio 1977 (Modificazioni alla legge 26 luglio 1975 nn. 354, sull'ordinamento penitenziario e all'art. 385 del codice penale). Osservazioni del gruppo parlamentare radicale.

CUSTODIA PREVENTIVA

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO

ORDINE PUBBLICO

PROCEDURA PENALE

Decreto legge 30 aprile 1977 n. 151 (Cause di sospensione della durata della custodia preventiva); Legge 8 agosto 1977, n. 532 (Provvedimenti urgenti in materia processuale e di ordinamento giudiziario); Legge 8 agosto 1977, n. 533 (Disposizioni in materia di ordine pubblico); Legge 8 agosto 1977, n. 534 (Modificazioni al codice di procedura penale). Osservazioni del gruppo parlamentare radicale.

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REFERENDUM (1)

(proposta di legge)

CAMERA DEI DEPUTATI

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

COLONNA, IOTTI LEONILDE, DI GIULIO, D'ALEMA, CARUSO ANTONIO, CECCHI, FRACCHIA, VETERE

"Presentata il 30 giugno 1977"

Modifiche alla legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui "referendum" previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo

Art. 1.

Il primo comma dell'articolo 7 della legge 25 maggio 1970, n. 352, è così sostituito:

All'ultimo comma dell'art. 7 della legge 25 maggio 1970, n. 352, la parola è sostituita dalle parole .

Art. 2.

L'articolo 31 della legge 25 maggio 1970, n. 352, è sostituito dal seguente:

.

Art. 3.

Il terzo e quarto comma dell'articolo 33 della legge 25 maggio 1970, n. 352, sono sostituiti dai seguenti:

La Corte Costituzionale decide, con sentenza da pubblicarsi entro il 10 febbraio, quali tra le richieste siano ammesse e quali respinte a norma dell'articolo 75 della Costituzione, secondo comma>.

Art. 4.

Il primo comma dell'articolo 34 della legge 25 maggio 1970, n. 352, è sostituito dai seguenti:

Il "referendum" deve essere effettuato in ogni caso previsto da questo titolo in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno>.

Art. 5.

Dopo l'articolo 34 della legge 25 maggio 1970, n. 352, è aggiunto il seguente:

"Articolo" 34-bis: .

Art. 6.

Dopo l'articolo 34 della legge 25 maggio 1970, n. 352, è aggiunto il seguente:

"Articolo" 34-ter: .

Art. 7.

L'ultimo comma dell'articolo 35 della legge 25 maggio 1970, n. 352, è sostituito del seguente:

.

Art. 8.

L'articolo 36 della legge 25 maggio 1970, n. 352, è sostituito dal seguente:

.

Art. 9.

L'ultimo comma dell'articolo 37 della legge 25 maggio 1970, n. 352, è sostituito dal seguente:

.

Art. 10.

L'articolo 39 della legge 25 maggio 1970, n. 352, è sostituito dal seguente:

La decisione con la quale l'Ufficio centrale per il "referendum" dichiara non essere intervenuta abrogazione o modifica sostanziale è impugnabile entro tre giorni da parte del Governo o dei partiti o dei gruppi rappresentati in Parlamento davanti alle sezioni unite della Cassazione, le quali devono decidere con sentenza definitiva entro trenta giorni dall'avvenuta impugnativa.

I rappresentanti dei partiti o dei gruppi politici rappresentanti in Parlamento devono essere sentiti e possono presentare memorie>.

Art. 11.

All'articolo 50 della legge 25 maggio 1970, n. 352, è premesso il seguente capoverso:

.

Art. 12.

All'articolo 52, secondo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352, dopo le parole aggiungere le parole .

(Osservazioni del Gruppo Parlamentare Radicale)

Art. 1.

Comma 1·

Questa disposizione di apertura ha lo scopo quasi di preannunciare le intenzioni dei proponenti: vanificare il diritto politico di richiesta di referendum abrogativi riconosciuto agli elettori dall'art. 75 della Costituzione, con uno stillicidio di aggravamenti, fin dai primi atti del procedimento, a carico dei promotori delle iniziative referendarie.

Tecnicamente, la norma appare come priva di qualsiasi giustificazione logica. Per un comitato promotore, che abbia un minimo di seguito non costituisce, infatti, un grave problema l'allargamento delle proprie fila; al limite è un vantaggio politico.

Chi, invece, risentirebbe negativamente degli effetti di questa disposizione sono gli uffici (endemicamente scarsi di personale) della cancelleria della Corte di Cassazione, oberati di un inutile supplemento di lavoro di controllo e di verbalizzazione.

Art. 1.

Comma 2·

Gli aggravamenti introdotti sono ben più sostanziale portata. La disciplina attualmente in vigore (art. 28 della L. 25 maggio 1970 n. 352) consente ai promotori di una richiesta di referendum la scelta dell'arco di tempo di tre mesi, entro cui raccogliere le 500.000 sottoscrizioni. Le quali devono essere depositate nella cancelleria della Corte di Cassazione in una data compresa tra il 1· gennaio e il 30 settembre, decorsi non più di tre mesi dalla vidimazione dei fogli, che le contengono.

L'emendamento proposto toglie, invece, ai promotori una simile facoltà imponendo loro, a pena di decadenza, di aprire la raccolta delle firme entro 15 giorni dal suo annuncio sulla Gazzetta Ufficiale.

E' vero che è lasciata inalterata la norma per cui a quello in cui si sono presentati nella cancelleria stessa i promotori della raccolta; quindi l'obbligo di provvedere a tale pubblicazione permane in capo a questo ufficio. Ma è noto come siano normali i ritardi di pubblicazione della Gazzetta Ufficiale, per cui i promotori difficilmente sarebbero in grado di prevedere la data dell'annuncio.

E ciò può provocare un non indifferente appesantimento del lavoro di organizzazione per il Comitato promotore.

Simili restrizioni sono dunque costituzionalmente illegittime, in quanto : dettate, cioè al solo scopo di rendere più gravoso il ricorso al referendum abrogativo.

Contrastano, pertanto, con l'art. 75 della Costituzione.

Art. 2.

La disposizione contiene addirittura un aspetto liberalizzante, in quanto abroga l'art. 31 della L. n. 352.

In sua vece viene introdotto, però, un limite assai più grave: quello del per la sperimentazione di una nuova legge.

A proposito di questa disposizione si è giustamente rilevato che essa: Invero gli argomenti cui l'innovazione è collegata sono suggestivi e apparentemente convincenti. Ma essi valgono solo su un piano teorico; sta di fatto che alla introduzione della limitazione in norma si oppone l'art. 75 Cost., sia perché l'attuale formulazione della disposizione costituzionale deriva proprio da una specifica scelta dell'Assemblea costituente (che ha modificato il progetto proposto dalla Commissione che prevede un divieto simile per i primi due anni di vigore della legge), sia perché tale modifica esorbita dai poteri del legislatore di attuazione. A proposito di questa seconda obbiezione è da tenere presente che - come si è detto - la legge di attuazione può introdurre limitazioni temporali all'uso del referendum, anche quando non siano espressamente previste dall'art. 75, purché sia rispettato il principio di ragionevolezza che, nel caso di specie, assume il significato di un collegamento tra i limiti stessi e le esigenze desumibili aliunde dalla stessa Costituzione. Ove tale collegamento n

on sussista, ogni deroga alla disciplina espressa sul referendum dall'art. 75 è illegittima, perché priva di fondamento costituzionale.

Sotto questo profilo d'incostituzionalità sembra viziata l'innovazione proposta, la quale trae spunto dal solo convincimento dell'incapacità del corpo elettorale di valutare in astratto la portata della legge da abrogare, ossia da un preteso limite intrinseco dell'istituto di democrazia diretta; ma l'unica disposizione costituzionale, cui occorre fare riferimento per ricercare uno spunto alla tesi di siffatto limite temporale alle possibilità di scelta dell'elettorato, è l'art. 75. Ma questo, nel dire quello che è il referendum abrogativo, non dà certo spazio ad interpretazione di tal genere e, anzi - come confermano i lavori preparatori - lo esclude nettamente> (1).

Anche il Mortati prende chiaramente posizione sul punto: è (2).

La norma poi potrebbe dar luogo a conseguenze ulteriormente restrittive se la si combina con quanto previsto dal successivo art. 10. In effetti potrebbe rappresentare una valvola di sicurezza, nel caso in cui questa disposizione non operi: nell'ipotesi, cioè, di modifiche formali e non sostanziali dell'atto o della legge oggetto della richiesta di referendum. In verità ogni modifica ha evidentemente la forma di legge e come tale è soggetta al limite di cui all'art. 2 in questione. Per cui il sistema di sbarramenti (art. 5, 6, 102) in fraudem constitutions proposto dal progetto viene ad essere assolutamente .

Art. 3.

Sul contenuto di questa disposizione si può in parte convenire, in quanto prevede l'allargamento del contraddittorio davanti alla Corte Costituzionale ad altri soggetti, quali i partiti politici rappresentati in Parlamento.

Sarebbe comunque auspicabile estendere la legittimazione ad intervenire nel giudizio di ammissibilità anche a tutte le altre formazioni sociali che abbiano interesse a proporre proprie tesi in merito alla ammissibilità di un referendum. (3).

Art. 4.

Queste disposizioni sono in sé di scarso rilievo formale e sostanziale. Per comprendere però la possibile portata occorre leggere il secondo comma (in ispecie l'espressione: in ogni caso previsto da questo titolo) alla luce delle innovazioni introdotte dal successivo art. 5.

Art. 5.

(4).

E' inutile rilevare che la disposizione suggerisce platealmente l'adozione di misure ostruzionistiche in Parlamento per far slittare il referendum non di sei mesi, bensì di un anno, in considerazione di quanto previsto nel II comma del precedente articolo.

La giustificazione che si vuole porre a fondamento della norma, per cui occorre lasciare al Parlamento il tempo necessario per pronunziarsi (magari nella direzione espressa dalla volontà abrogativa dei sottoscrittori della richiesta dei referendum), è addirittura risibile, se si pensa che la legge n. 352, contempla una procedura per i referendum, assai estesa nel tempo e tale da lasciare alle Camere uno spazio adeguato per intervenire efficacemente.

Un tale sistema di proroghe costituisce una evidente violazione dell'art. 75 della Costituzione, nel momento in cui, con legge ordinaria, si attribuiscono al Parlamento poteri di supremazia (non espressamente previsti dalla Carta) nei confronti del corpo elettorale, chiamato, sia pure in forma circoscritta ad esercitare una funzione legislativa nell'esercizio della sovranità di cui è titolare (art. 1, 2· comma Cost.).

Art. 6.

Anche questa disposizione pare chiaramente viziata di incostituzionalità, in quanto la sospensione dell'efficacia di una legge o di una atto avente forza di legge, non elimina l'interesse e il diritto del corpo elettorale di pronunziarsi in maniera definitiva sull'opportunità dell'esistenza, nell'ordinamento giuridico, di un determinato testo legislativo.

Il 1· comma dell'art. 75, infatti, non limita alle leggi efficaci il potere degli elettori di chiedere il e, quindi, di pronunciarsi direttamente su di esse.

Di conseguenza un tale limite, in quanto introdotto con legge ordinaria, recando modifiche sostanziali al disposto costituzionale è palesemente illegittimo.

Vero è che la clausola di sospensione dei referendum, proposta in questo articolo, è l'ulteriore strumento di emergenza che può consentire al Parlamento di evitare la consultazione popolare quando non scattino le altre norme di sbarramento. (art. 2, 4-.5, 10).

Artt. 7-8.

Le disposizioni devono essere lette insieme per comprendere le innovazioni al sistema di accertamento e di computo dei voti, in deroga al dettato costituzionale.

L'art. 7 è la premessa.

Si limitano gli atteggiamenti che l'elettore può assumere nella votazione.

In sostanza si stabilisce che se l'elettore vuole manifestare una volontà astensionistica (e cioè non esprimere il suo voto, pur recandosi al seggio) può riconsegnare la scheda senza segno veruno.

Qualora dunque l'elettore introduca nell'urna una scheda bianca il suo comportamento viene di fatto valutato come contrario all'abrogazione della legge in quanto non ha risposto .

In altri termini la scheda bianca viene interpretata come voto validamente espresso.

La Costituzione (art. 75, IV comma), afferma: .

Non pare proprio che la norma costituzionale consenta al legislatore di interpretare con legge ordinaria quale siano i casi in cui il voto è valido al di fuori di una risposta - .

Art. 9.

La disposizione vorrebbe sostituire la procedura attualmente prevista dall'art. 37 ultimo comma.

Ci si propone, in sostanza, di eliminare il potere di una certa discrezionalità, attribuito su iniziativa del Governo al Presidente della Repubblica al fine di permettere al Parlamento di colmare eventuali lacune legislative determinate dall'esito positivo del , con lo stabilire l'automatico differimento dell'efficacia del fatto abrogativo.

Non è però affatto sicuro che la soluzione prescelta sia la migliore nel caso (che appare il più probabile) in cui l'effetto abrogativo del referendum non comporti per nulla l'insorgere di situazioni di lacuna.

In tale eventualità è evidente come il dispiegamento della volontà (o meglio l'esercizio della sovranità) popolare subisca delle irragionevoli restrizioni.

Art. 10.

La disposizione ubbidisce al fine dichiarato di aumentare le possibilità e le probabilità di interrompere l'iter del referendum ampliando le condizioni per la sua decadenza.

Già l'art. 39 della vigente legge appare di dubbia costituzionalità nel momento in cui l'intervento abrogativo del Parlamento anticipa e sostituisce il giudizio popolare in merito alla sopravvivenza, nell'ordinamento, di una determinata legge.

Si viene ad alterare così la logica dell'istituto di cui all'art. 75 Cost. quale strumento di democrazia diretta e quale forma di controllo degli elettori (deleganti) sull'attività o inattività delle Camere (organi delegati), a disposizione soprattutto delle minoranze (non necessariamente e non solo parlamentari) che nel referendum possono trovare un mezzo adeguato che evita la loro marginalizzazione e consente, quindi, alle stesse di entrare nel circuito decisionale e politico.

Ma a prescindere dall'accoglimento di questa tesi l'estensione delle ipotesi di caducazione del referendum, anche nel caso in cui la legge oggetto della relativa richiesta venga non abrogata ma sostanzialmente modificata, appare di una notevole gravità e colpisce irrimediabilmente a morte la natura dell'istituto, quale forma, appunto, di controllo, a disposizione del corpo elettorale.

Infatti si consideri solo la dizione sostanzialmente modificata. Essa inevitabilmente comprende anche quelle revisioni della legge di tipo peggiorativo, tali, cioè, da cambiare radicalmente la struttura dell'atto normativo; senza tuttavia incidere sulla logica, sui fini e sulle motivazioni () che hanno determinato la sua approvazione.

Ebbene, anche in tali ipotesi ai firmatari di una richiesta di referendum, e, in ultima analisi agli elettori, viene fraudolentemente e cinicamente sottratto il diritto di decidere mediante referendum, pure quando le ragioni e gli interessi che hanno indotto alla raccolta delle sottoscrizioni non sono state rimosse, ma sono addirittura aggravate e confermate.

Ad absurdum: la volontà di sottrarsi al referendum sulla legge Reale, senza però alterarne la logica repressiva, potrebbe indurre il legislatore (cioè la maggioranza parlamentare) ad apportarvi modifiche sempre più negative, cosicché l'iniziativa referendaria rischia di divenire uno stimolo in tale direzione...

L'evidente scopo perseguito dalla proposta di interrompere a tutti i costi l'iter del referendum, si evince anche dal complicato meccanismo per l'accertamento di quando una legge sia sostanzialmente modificata. Decide sempre l'ufficio centrale per il referendum, ma non più solo d'ufficio, bensì anche su richiesta di una varietà di soggetti ed organi politici. Singolare poi la disposizione per cui può essere impugnata esclusivamente la decisione con cui viene confermato il referendum, e non quella che sospende le relative osservazioni. In tal modo si estromettono dal contraddittorio i delegati dei promotori del referendum. Singolare anche che siano chiamate a giudicare sulle impugnative (e cioè a verificare in via definitiva se la legge o l'atto oggetto della richiesta di referendum sia stato sostanzialmente modificato) le sezioni unite della Cassazione e non eventualmente la Corte Costituzionale. Ma l'adozione di una simile soluzione perlomeno più razionale, avrebbe comportato inequivocabilmente una proposta

di legge costituzionale, ai sensi dell'art. 138 della Costituzione, e, quindi, avrebbe contraddetto le esigenze d'urgenza dell'intero progetto comunista: far saltare i referendum promossi dai radicali.

Art. 11.

Non sembrerebbe sussistere - è vero - precipue controindicazioni a livello costituzionale.

Tuttavia la restrizione risulta illegittima perché - in assenza di motivi atti a giustificare la riduzione dell'apertura dei seggi - essa ha come solo fondamento l'intento di restringere l'uso del referendum.

Con ciò essa si pone in contrasto con la ratio fondamentale dell'art. 75 cost., la quale - introducendo i referendum nell'ordinamento vigente - è contraria ad ogni sua limitazione che non sia giustificata da obiettive esigenze desumibili dalla restante organizzazione costituzionale e, quindi, appaia incongrua e irrazionale> (5).

Note:

(1) CHIAPPETTI. Dubbi sulla legittimità di nuove limitazioni legislative del referendum abrogativo, im 1976, pag. 150.

(2) Istituzioni di diritto pubblico, Padova 1976, vol. II, pag. 843.

(3) MORTATI, op. cit., pag. 845.

(4) CHIAPPETTI, op. cit., pag 151.

(5) CHIAPPETTI, op, cit., pag. 146.

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REFERENDUM (2)

(proposta di legge)

CAMERA DEI DEPUTATI

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BIANCO, BERNARDI, DE CINQUE, GARGANI, PATRIARCA, PONTELLO, QUATTRONE, SABBATINI, SEDATI, NAPOLI, TASSONE, ZOLLA

"Presentata il 2 giugno 1977"

Modifica del numero minimo di elettori previsto dalla Costituzione per la richiesta dei "referendum" popolari.

Articolo unico.

Nel primo comma dell'articolo 75 e nel secondo comma dell'articolo 138 della Costituzione, le parole: sono sostituite con le parole: .

Con l'entrata in vigore della presente legge costituzionale si intende modificata nella misura indicata al comma precedente la cifra per le richieste di "referendum" popolari, ogni volta che sia riportata nelle leggi ordinarie e negli altri atti aventi valore di legge.

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PRETI, ROMITA, AMADEI, CIAMPAGLIA, DI GIESI, LONGO PIETRO, LUPIS, MASSARI, MATTEOTTI, NICOLAZZI, REGGIANI, RIGHETTI, SCOVACRICCHI, TANASSI, VIZZINI

"Presentata il 4 giugno 1977"

Modifica del primo comma dell'articolo 75 della Costituzione della Repubblica.

Articolo unico

Il primo comma dell'art. 75 della Costituzione della Repubblica italiana, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, è così modificato:

.

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

COLONNA, NATTA, IOTTI LEONILDE, CARUSO ANTONIO, CECCHI, FRACCHIA, VETERE

"Presentata il 30 giugno 1977"

Modifiche degli articoli 75 e 138 della Costituzione.

Art. 1.

L'articolo 75 della Costituzione è sostituito dal seguente:

Non è ammesso "referendum" per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.

Hanno diritto di partecipare al "referendum" tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

La proposta soggetta a "referendum" è approvata se è raggiunta la maggioranza degli aventi diritto al voto.

La legge determina le modalità d'attuazione del "referendum">.

Art. 2.

IL secondo comma dell'articolo 138 è sostituita dal seguente:

.

(Osservazioni del Gruppo Parlamentare Radicale)

I progetti di revisione costituzionale che intendono modificare il primo comma degli artt. 75 e 138 della Costituzione, elevando da 500.000 a 1 milione di elettori che possono chiedere referendum abrogativo o referendum costituzionale, non danno luogo evidentemente a questioni di illegittimità. Né, dato il complesso procedimento che essi presuppongono per la loro eventuale approvazione, pregiudicano il diritto degli elettori di essere chiamati alle urne nella primavera del 1978 (in una domenica tra il 15 aprile e il 15 giugno) per esprimersi sui referendum proposti dai radicali. Eppure una simile revisione che, considerata in sé, appare ragionevole (è vero che dal 1946 ad oggi il rapporto tra quorum dei richiedenti e corpo elettorale è variato di molto e che il costituente nel fissare la quota minima di 500.000 aveva tenuto presente il rapporto tra quorum e corpo elettorale), nel momento in cui è così unilaterale e non si preoccupa minimamente di soddisfare e riconfermare le esigenze di garanzia che sono a f

ondamento degli artt. 75 e 138 della Costituzione, rischia di alterare profondamente la logica del nostro sistema di democrazia partecipata, mista o semidiretta.

Infatti l'aggravamento puro e semplice della disposizione costituzionale può voler dire la pratica inoperativà degli artt. 75 e 138, e cioè il loro congelamento e la loro estromissione dagli strumenti politici della Costituzione materiale.

Rimanere fedeli allo spirito e alla logica della Carta, e al disegno che il costituente si era proposto, vorrebbe dire bilanciare le innovazioni di questo progetto. Introdurre, dunque, altre sostanziali garanzie: dilatare, ad esempio, da tre a cinque mesi il tempo utile per la raccolta delle firme, mettere a carico dello Stato le spese relative al rilascio dei certificati elettorati e alle autentiche delle firme dei richiedenti, garantire ai promotori l'accesso al mezzo radiotelevisivo e a tutte le strutture pubbliche di informazione e comunicazione.

Rispetto alle proposte di revisione socialdemocratica e democristiana, il progetto comunista aggrava un altro comma dell'art. 75. laddove ora si stabilisce che le condizioni di validità di una votazione referendaria per sortire esito abrogativo devono consistere:

1) nella partecipazione alla consultazione della maggioranza degli elettori;

2) nel fatto che il numero dei deve superare quello dei .

Per il progetto comunista una legge ordinaria verrebbe abrogata solo se il 51% degli elettori si esprimesse con il . In sostanza occorrerebbe, quindi, una maggioranza qualificata del corpo elettorale la quale se appare razionale per i referendum di revisione costituzionale (le minoranze ne risulterebbero maggiormente garantite), è assolutamente inconcepibile per il referendum abrogativo ove gli elettori sono chiamati a valutare semplicemente l'opportunità di una legge o di un atto avente valore di legge.

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REFERENDUM (3)

(disegno di legge)

DISEGNO DI LEGGE PER LE ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO

Art. 43. (*)

In caso di svolgimento delle elezioni dei rappresentanti dell'Italia all'assemblea dei popoli degli Stati riuniti nella Comunità Europea, il referendum previsto dall'art. 75 della Costituzione già indetto si intende automaticamente sospeso all'atto della pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali. I termini del procedimento per il referendum riprendono a decorrere a datare dal 365· giorno successivo alla data delle predette elezioni.

(*) Testo conosciuto alla data del 3 ottobre 1977.

DISEGNO DI LEGGE PER IL RAGGRUPPAMENTO DELLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 5. (*)

Non può essere depositata richiesta di referendum previsto dall'art. 75 della Costituzione nell'anno anteriore alla scadenza del quinquennio previsto dell'articolo 1 della presente legge.

(*) Testo conosciuto alla data del 3 ottobre 1977.

(Osservazioni del Gruppo Parlamentare Radicale)

Art. 43.

La norma dell'art. 43 della bozza di disegno di legge per le elezioni del Parlamento europeo estende i casi di sospensione del referendum già indetto. Tale ipotesi è contemplata infatti anche nell'art. 34, 2· comma della legge n. 352, per quanto concerne lo scioglimento anticipato delle Camere.

E' noto poi che il termine di sospensione di 365 giorni comporta nella prassi il rinvio della consultazione referendaria non di un anno, bensì di due.

Questa è infatti l'interpretazione che è prevalsa per il referendum sul divorzio e per il referendum sull'aborto, giocandosi sul fatto che il referendum si deve obbligatoriamente svolgere tra il 15 aprile e il 15 giugno e che normalmente le elezione politiche sono indette nel mese di giugno. Questa situazione è aggravata dalla prescrizione (di cui all'art. 31 della l. n. 352 del 1970) che vieta di depositare richieste di referendum nell'anno anteriore alla scadenza di una delle due camere.

La proposta di legge che qui si commenta contraddice alle esigenze da più parti prospettate di rendere il referendum strumento . In effetti si postula l'estraneità del referendum stesso alle regole proprie di un sistema rappresentativo, nel momento in cui si viene ad affermare l'incompatibilità tra consultazioni referendarie, elezioni del Parlamento nazionale ed elezioni dell'Assemblea europea.

Dunque l'art. 43 non corregge l'incongruenza del 2· comma dell'art. 34 della l. n. 352, ma la conferma e l'aggrava. Ove tale disposizione venisse approvata, si determinerebbe un rinvio di due anni delle consultazioni referendarie, anche nel caso di scadenza normale delle elezioni europee.

Art. 5.

Con tale disposizione si crea un altro per l'esercizio del diritto costituzionale previsto dall'art. 75 della Carta.

E' facile a questo punto tirare le somme: con il divieto di deposito delle richieste di referendum nell'anno antecedente a quello della scadenza normale delle elezioni politiche ed a quello delle elezioni amministrative (e la conseguente impossibilità di svolgimento degli stessi referendum in concomitanza delle une e delle altre), con le prassi del rinvio di due anni nelle ipotesi di elezioni politiche anticipate, prassi che - come si è visto - verrebbe estesa (ai sensi della norma in precedenza annotata) anche nel caso delle elezioni per l'Assemblea parlamentare europea, si perverrebbe all'abnorme risultato di rendere possibili le consultazioni referendarie magari una volta ogni 10 anni e per giunta a notevole distanza dal deposito delle relative richieste.

L'art. 5 non prevede espressamente il rinvio del referendum per i quali siano già state raccolte le sottoscrizioni necessarie nel caso di svolgimento di elezioni amministrative raggruppate e, quindi, non dovrebbe pregiudicare l'effettuazione dei referendum proposti dal Partito radicale. Ma, d'altra parte, non si possono a questo punto escludere interpretazioni delle norme in questione, tali da indurre a uno slittamento dei referendum stessi: non di un anno, ma addirittura di due, attraverso una sapiente combinazione tra la data di indizione di questi e quella delle elezioni amministrative (in linea con i precedenti appena evocati del referendum sul divorzio e sull'aborto).

D'altro canto una disposizione come questa sembra essere stata formulata apposta dal ministro Cossiga, in di eventuali emendamenti (magari proposti dal PCI) che sanciscano l'incompatibilità tra le elezioni amministrative e referendum, anche per quelli per la cui indizione sono già state depositate le firme in Cassazione.

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ORDINE PUBBLICO

(proposta di legge)

DISEGNO DI LEGGE CONTENENTE DISPOSIZIONI IN MATERIA PENALE E DI PREVENZIONE

capo I

DISPOSIZIONI PENALI

Art. 1.

Dopo l'art. 419 del codice penale è inserito il seguente:

Se dal fatto deriva la distruzione dell'impianto o l'interruzione del suo funzionamento la pena è della reclusione da trenta mesi a otto anni>.

Art. 2.

Dopo l'art. 620 del codice penale è inserito il seguente:

.

capo II

DISPOSIZIONI PROCESSUALI

Art. 3.

Dopo l'art. 165 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:

.

L'Autorità giudiziaria può trasmettere le informazioni di cui al comma precedente anche di propria iniziativa, nel caso di richiesta deve provvedere entro quarantottore.

Il provvedimento di rigetto dev'essere motivato.

Le persone che hanno ricevuto le informazioni sono obbligate al segreto>.

Art. 4.

Il secondo comma dell'art. 226 "ter" del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

.

Art. 5.

Dopo l'ultimo comma dell'art. 226 "ter" del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

.

Art. 6.

Il primo comma dell'art. 226 "quater" del codice di procedura penale è sostituito dai seguenti:

Tuttavia, quando per ragioni di urgenza non sia possibile utilizzare gli impianti indicati nel precedente comma, il procuratore della Repubblica o il giudice istruttore può autorizzare che operazioni ivi previste siano eseguite presso gli impianti in dotazione agli uffici di polizia giudiziaria>.

Art. 7.

Il penultimo comma dell'art. 226 "quater del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

.

Art. 8. Dopo l'art. 226 "quinquies" del codice di procedura penale è inserito il seguente:

Le intercettazioni sono effettuate con l'osservanza delle modalità previste dai primi tre commi dell'art. 226 "quater".

Gli elementi acquisiti attraverso le intercettazioni possono essere utilizzati esclusivamente per la prosecuzione delle indagini e sono privi di ogni valore ai fini processuali.

Le registrazioni devono essere trasmesse al procuratore della Repubblica che ha autorizzato le operazioni>.

Art. 9.

L'ultimo comma dell'art. 340 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

.

Art. 10.

Nei ruoli dei dibattimenti in ogni grado del giudizio devono essere iscritti con precedenza, rispetto ad ogni altro, i procedimenti per i delitti indicati nell'articolo 18, n. 1, della legge 22 maggio 1975, n. 152

Art. 11.

L'art. 91 del regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12 è sostituito dal seguente:

.

Art. 12.

Il comma primo dell'articolo 2 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 è sostituito dal seguente:

.

Art. 13.

Il numero dei giudici popolari da comprendere nelle liste generali per le corti di assise e per le corti di assise d'appello, attualmente stabilito dalla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1957, n. 465, è triplicato.

L'aumento sarà attuato entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge. Di esso non si terrà conto per i giudizi per i quali sono già convocate le corti di assise e le corti di assise di appello.

Art. 14.

Il primo comma dell'art. 11 della legge 10 aprile 1951, n. 287, modificata con leggi 24 novembre 1951, n. 1324, 5 maggio 1952, n. 405 e 27 dicembre 1956, 1441, è sostituito dal seguente:

.

Art. 15.

L'art. 25 della legge 10 aprile 1951, n. 287, modificata con leggi 24 novembre 1951, n. 1324, 5 maggio 1952, n. 405 e 27 dicembre 1956, n. 1441, è sostituito dal seguente:

Art. 25 ("Giudici popolari della sessione"). Quindici giorni prima dell'inizio della sessione della corte di assise, il presidente in seduta pubblica, da tenersi nella sede in cui si svolgerà la sessione, assistito dal cancelliere, alla presenza del pubblico ministero, estrae venti schede dell'urna dei giudici popolari ordinari.

Qualora fra le venti schede estratte quelle relative agli uomini siano in numero inferiore a dieci, il presidente continua la estrazione, fino a raggiungere il numero di dieci schede contenenti nominativi di uomini.

Dell'ordine di estrazione, è compilato processo verbale sottoscritto dal presidente e dal cancelliere.

I difensori delle parti nelle cause da trattare nella sessione devono essere avvisati almeno dieci giorni prima di quello stabilito per la estrazione, affinché, volendo, possano assistere alle operazioni.

Almeno otto giorni prema dell'inizio della sessione, l'avviso del giorno e dell'ora nei quali essa avrà principio è notificato, a cura del presidente, ai giudici popolari sorteggiati.

I giudici ai quali è notificato l'avviso debbono trovarsi presenti all'inizio della sessione, salvo che ne siano stati dispensati dal presidente della corte di assise su richiesta motivata per legittimo impedimento.

Nei confronti dei giudici popolari donne costituiscono, in ogni caso, motivi di legittimo impedimento, per ottenere la dispensa di cui al precedente comma, la necessità che la donna debba provvedere alle esigenze della sua famiglia o il fatto che la donna si trovi nel corso della gestazione o dell'allattamento.

Le disposizioni precedenti si applicano anche per le corti di assise si appello, ma il numero delle schede estratte è aumentato a ventiquattro.

Quando fra le schede estratte quelle relative agli uomini sono inferiori a dodici, il presidente continua l'estrazione fino a raggiungere il numero di dodici schede contenenti nominativi di uomini>.

Art. 16.

L'ultimo comma dell'art. 26 della legge 10 aprile 1951, n. 287, modificata con leggi 24 novembre 1951, n. 1324, 5 maggio 1952, n. 405 e 27 dicembre 1956, n. 1441, è sostituito dal seguente:

.

Art. 17.

Dopo il secondo comma dell'art. 28 della legge 10 aprile 1951, n. 287, modificata con leggi 24 novembre 1951, n. 1324, 5 maggio 1952, n. 405 e 27 dicembre 1956, n. 1441, sono aggiunti i seguenti:

Se il caso di cui al comma precedente si verifica per dibattimenti che si prevedono di lunga durata, anche in relazione ai giudici chiamati a prestare servizio in qualità di aggiunti, il presidente ha facoltà di estrarre dall'urna, oltre a quelli necessari per costituire il collegio, altri giudici per un numero complessivo non superiore a dieci, dei quali sei uomini e quattro donne>.

Art. 18.

Dopo il primo comma dell'art. 36 della legge 10 aprile 1951, n. 287, modificata con leggi 24 novembre 1951, n. 1324, 5 maggio 1952, n. 405 e 27 dicembre 1956, n. 1441, è aggiunto il seguente:

.

capo III

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE 22 MAGGIO 1975, N. 152, RECANTE DISPOSIZIONI A TUTELA DELL'ORDINE PUBBLICO.

Art. 19.

L'art 4 della legge 22 maggio 1975, n. 152 è sostituito dal seguente:

Qualora la persona interpellata rifiuti di dichiarare le proprie generalità, ovvero ricorrano sufficienti indizi per ritenere false le dichiarazioni sull'identità personale o i documenti d'identità esibiti, l'autorità di polizia può accompagnare la persona nei propri uffici ed ivi trattenerla non oltre le ventiquattro ore.

Dell'accompagnamento è data immediatamente notizia al procuratore della Repubblica, il quale, se riconosce che non ricorrono le condizioni di cui al comma precedente, ordina la liberazione.

Nell'ipotesi di cui al primo comma la perquisizione può estendersi per le medesime finalità al mezzo di trasporto utilizzato dalle persone suindicate per giungere sul posto.

Delle perquisizioni deve essere redatto verbale, su apposito modulo, che va trasmesso entro quarantotto ore al procuratore della Repubblica e, nel caso previsto del primo comma, consegnato all'interessato>.

Art. 20.

Dopo l'art. 4 della legge 22 maggio 1975, n. 152 è inserito il seguente:

Delle perquisizioni deve essere redatto verbale, che va trasmesso entro quarantotto ore al procuratore della Repubblica>.

Art. 21.

L'art. 18 della legge 22 maggio, n. 152, è sostituito dal seguente:

1) operanti in gruppo o isolatamente, pongano in essere atti preparatori, obiettivamente rilevanti, diretti a commettere uno dei reati previsti dagli articoli 253, 284, 285, 286, 306, 419 bis, 442, 428, 429, 430, 431, 432, primo comma, 433, 435, 438, 439, 575, 628, ultimo comma, numeri 1 e 2, 630 del codice penale, o degli artt. 1 e 2, primo comma della legge 20 giugno 1952, n. 65, concernente la disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope, o dell'art. 1, settimo comma della legge 4 marzo 1976, n. 31, contenente disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie;

2) abbiano fatto parte di associazioni politiche disciolte ai sensi della legge 20 giugno 1952, n. 645, e nei confronti dei quali debba ritenersi, per il comportamento successivo, che continuino a svolgere un'attività analoga a quella precedente;

3) siano stati condannati per uno dei delitti previsti nella legge 2 ottobre 1967, n. 895, e successive modificazioni, e nella legge 18 aprile 1975, n. 110, concernenti le armi, munizioni ed esplosivi, quando debba ritenersi, per il loro comportamento successivo, che siano proclivi a commettere un reato della stessa specie, al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato.

Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano altresì gli istigatori, ai mandanti e ai finanziatori.

E' finanziatore colui il quale fornisce somme di denaro o altri beni, conoscendo lo scopo a cui sono destinati>.

Art. 22.

Dopo l'art. 18 della legge 22 maggio 1975, n. 152, sono inseriti i seguenti:

.

Se l'arrestato è privo di un difensore di fiducia, il procuratore della Repubblica gli nomina immediatamente un difensore di ufficio scelto nei modi previsti dall'art. 225 del codice di procedura penale e procede quindi personalmente all'interrogatorio o, anche oralmente, delega a compierlo un ufficiale di pubblica sicurezza.

Prima di procedere all'interrogatorio, il procuratore della Repubblica o l'ufficiale di pubblica sicurezza avverte il difensore dell'arrestato. Dell'avviso al difensore e della delega del procuratore della Repubblica è presa nota in un apposito registro con indicazione del giorno e dell'ora.

Dato l'avviso, il procuratore della Repubblica o l'ufficiale di pubblica sicurezza può procedere all'interrogatorio, anche in assenza del difensore, ma in tal caso al sol fine di ricercare fonti di prova.

Dell'interrogatorio non è redatto processo verbale, salvo che sia presente il difensore ovvero siano decorse inutilmente dodici ore dall'avviso. In quest'ultimo caso le dichiarazioni dell'arrestato non hanno valore probatorio.

L'ufficiale di pubblica sicurezza che ha proceduto all'interrogatorio ne informa subito il procuratore della repubblica, trasmettendogli l'eventuale processo verbale.

Dopo l'interrogatorio, l'arrestato è immediatamente tradotto nella casa circondariale. Il procuratore della Repubblica convalida l'arresto entro novantasei ore dalla sua esecuzione, se lo riconosce fondato.

Se non è convalidato nel termine suddetto, l'arresto è revocato di diritto e resta privo di ogni effetto>.

Quando è proposta l'applicazione dell'obbligo di soggiorno, la persona arrestata è messa a disposizione del presidente del tribunale nella cui circoscrizione è avvenuto l'arresto.

Se entro il termine prescritto non è presentata nessuna proposta o è presentata la proposta di applicazione di una misura di prevenzione diversa dall'obbligo di soggiorno, il procuratore della Repubblica dispone che l'arrestato sia posto immediatamente in libertà>.

Quando non ricorrono i motivi per ordinare la custodia dell'arrestato, il presidente del tribunale può disporre, a norma dell'art. 3 della legge 31 maggio 1965, n. 575, che all'arrestato sia imposto, in via provvisoria, l'obbligo del soggiorno; l'arrestato è tradotto a mezzo della forza pubblica dalla casa circondariale in cui si trova al comune di soggiorno e consegnato all'autorità locale di pubblica sicurezza.

Negli altri casi il presidente del tribunale ordina l'immediata liberazione dell'arrestato, imponendogli, se lo ritiene opportuno, l'obbligo di presentarsi periodicamente all'autorità di pubblica sicurezza.

Si osservano, in quanto applicabili, tutte le altre disposizioni delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423 e 31 maggio 1965, n. 575>.

capo IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23.

Le disposizioni degli articoli 2, da 4 a 8 e da 19 a 22 della presente legge si applicano sino all'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale e comunque per non oltre due anni.

Art. 24.

L'onere derivante dall'attuazione della disposizione dell'articolo 18, valutato in lire 500 milioni, graverà sullo stanziamento del capitolo 1589 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia, per l'anno finanziario 1977, e dei corrispondenti capitoli degli anni successivi.

(Osservazioni del Gruppo Parlamentare Radicale)

Art. 1. (419-bis c.p.)

Esistono già nel codice penale vigente norme che puniscono il danneggiamento e la devastazione.

L'articolo in questione, assolutamente inutile per quanto concerne la repressione di reati già contemplati dal codice, oltre ad inasprire notevolmente le pene per il delitto consumato (II c.) al primo comma prevede il tentativo con una formulazione della norma che autorizza la più ambigua interpretazione.

Si parla, difatti, di , ma si omette di inserire i requisiti della univocità e della idoneità degli atti stessi, che caratterizzano la fase del tentativo. Donde, la latitudine interpretazione, estremamente pericolosa.

Art. 3.

Fino ad oggi si credeva che fosse obbligo dei ministeri degli interni e della difesa mandare in visione alla magistratura gli atti in loro possesso relativi a procedimenti penali e da essi sottratti dietro lo schermo del segreto politico e militare. In questo senso si è espressa una recente della Corte Costituzionale.

In compenso questo articolo prevede che sia il ministero dell'interno, a poter chiedere in visione alla magistratura, in deroga al segreto istruttorio, . Così, mentre si conserva il segreto politico a tutela delle impunità per le stragi e i complotti di stato, si sopprime il segreto istruttorio che in via di principio dovrebbe tutelare la presunzione costituzionale di non colpevolezza dell'imputato, nella sola direzione del potere esecutivo e di polizia, mentre lo si mantiene intatto, contro le promesse di riforma degli anni passati, nei confronti della pubblica opinione e in parte della stessa difesa dell'imputato. E' un deciso incoraggiamento agli insabbiamenti, nel momento stesso in cui si dice di voler combattere l'eversione: l'istruttoria giudiziaria resta segreta, sottratta al controllo popolare, impotente di fronte al segreto ancor

più fitto dietro cui potrà continuare a trincerarsi il potere esecutivo, (ma viene aperta al controllo della polizia, cui per altro verso è stato già attribuito un autonomo potere di istruttoria). Sarà difficile continuare ancora a parlare di divisione dei poteri e di indipendenza della magistratura: la possibilità della polizia di prendere visione dei fascicoli giudiziari spodesta il giudice delle sue funzioni di gestore esclusivo del processo penale, sovverte di fatto il rapporto costituzionale di dipendenza della polizia giudiziaria dalla magistratura, costituisce una pesante invadenza dell'esecutivo nell'attività giudiziaria e un'oggettiva subordinazione della giustizia al suo controllo politico.

Art. 4, 5, 6, 7, 8 e 9

Gli articoli 226 ter e quater vengono praticamente riscritti, e si scardina il sistema introdotto dalla pur recente legge 8 aprile 1974, n. 98.

L'eccezione (la limitazione della libertà e segretezza della comunicazione) diventa in pratica la regola, e l'art. 15 della Costituzione è capovolto.

Art. 4.

Salta il limite massimo di durata dell'intercettazione, fissato in 45 gg. L'indeterminatezza della durata, pur con l'accorgimento delle proroghe successive 15 gg., è in realtà inconciliabile con l'obbligo della motivazione e con il primo comma dell'art. 226 ter, che di fatto è posto nel nulla. Non è pensabile che i siano a tempo indeterminato, i quali evidentemente in tal caso non sarebbero né seri né concreti: il termine attuale di 45 gg. complessivi appare più che congruo ai fini dichiarati dell'intercettazione telefonica.

Art. 5.

La norma non ha senso logico alcuno: quello che può essere fatto oralmente può anche essere messo per iscritto. Poiché l'articolo 226-ter, 1· comma richiede il decreto motivato in presenza di ovvero quando , l'autorizzazione orale si risolve in una mancanza di motivazione e quindi della valutazione di indizi e necessità. Tanto è vero che il rispetto degli altri commi dell'articolo 226-ter è rimandato ai tempi successivi, con una indicazione inaccettabile e sicuramente peggiorativa delle dichiarazioni di intenzione degli accordi programmatici: è la mistificazione assurda adottata da un governo che si presenta come il peggior legislatore del dopoguerra. Anche ove si volesse entrare nella logica, per noi inaccettabile, dell'autorizzazione orale, la conferma scritta non ha ragione di essere ritarda

ta oltre i minuti materialmente necessari per stendere il decreto: altrimenti, come si è detto, è l'autorizzazione in bianco. La proposta non ha peraltro nemmeno il pudore di prevedere l'oralità in casi (che dovrebbero essere definiti in concreto) di assoluta urgenza, e si presenti quindi come diretta a introdurre in via normale l'autorizzazione in bianco al controllo delle comunicazioni telefoniche.

Art. 6.

L'art. 226-quater, 1· comma, vine in sostanza abrogato: esso mirava a garantire il controllo diretto del magistrato. Anziché rafforzare la possibilità di intervento della magistratura, con le garanzie che esso comporta, si delega tutto alla polizia giudiziaria e ai suoi uffici. L'istituto della polizia giudiziaria autonoma e alle dirette dipendenze della magistratura viene nei fatti negato ancora una volta, ben sapendo quali siano gli .

Ma ciò che è sorprendente, rispetto allo accordo programmatico che enunciava solo il principio, è la motivazione: . Che cosa significa? Che gli altri impianti sono sovraccarichi? Che i tecnici della SIP sono più lenti dei carabinieri? E' evidente, invece, che il pretesto dell'urgenza serve solo, anche in relazione alla modifica introdotta dall'articolo precedente, a delegare tutto alla polizia, al di fuori di controlli sostanziali.

Art. 7.

I principi del nostro ordinamento penale sull'acquisizione delle prove e sull'obbligo di motivazione sono negati, il penultimo comma dell'art. 226-quater viene letteralmente capovolto. E' inammissibile che passi il principio largamente incostituzionale per cui si intercetta in assenza di un procedimento penale.

La revisione dell'abuso è facile: si comunica al giudice che si intercetta in relazione ad un delitto di omicidio (inesistente) al fine di sorvegliare l'attività politica di una persona.

Art. 8.

Quale sorte avrà, ove questa norma venisse approvata, il sistema della separazione dei poteri è intuibile. Ma gli aspetti preoccupanti sono molti: risulta che vi saranno indagini di polizia condotte al di fuori del controllo del potere giudiziario, e limitazioni alle libertà delle comunicazioni disposte contro persone nei cui confronti la magistratura non procede.

Sugli atti preparatori si veda il commento all'art. 22.

Collegando i vari aspetti (intercettazione preventiva per indiziati di atti preparatori di un reato grave) emerge l'assoluta indeterminatezza della norma e la conseguente discrezionalità poliziesca.

La non validità di tali registrazioni ai fini processuali ha l'apparenza della mera finzione, poiché di fatto diventeranno prove decisive anche se o proprio perché acquisite al di fuori di ogni garanzia difensiva e di ogni principio costituzionale.

Art. 9.

La normativa vigente prevede che il giudice debba procedere personalmente all'esame della corrispondenza e dei documenti esistenti presso banche o istituti pubblici o privati per rintracciare cose da sequestrare che siano pertinenti ad un reato. Ciò in quanto, trattandosi di violare la privacy del cittadino e potendosi trovare di fronte a documenti od altro di carattere delicatissimo, è opportuno che sia solo il giudice ad esaminare gli atti e i documenti ed a valutare la efficacia probatoria ai fini dell'accertamento di eventuali responsabilità penali.

La modifica attuale abbandona tale principio (che è anche di garanzia costituzionale), ma quel che più conta, sia pure con riferimento ai soli delitti di rapina, estorsione e sequestro di persona, essa consente alla polizia giudiziaria, una dilatazione di poteri preoccupante, dato anche l'attuale rapporto tra magistratura e polizia giudiziaria, che non attua compiutamente il principio di dipendenza della seconda dalla prima.

Va notato che già con legge 4/III/1976 n. 31 è stato previsto che l'ultimo comma dell'art. 340 c.p.p. non si applica in materia di infrazioni valutarie.

Art. 11 (Art. 91 R.D. 30/1//1941 n. 12)

Vedi Art. 10.

Art. 12 (Art. 2. L. 7-10-1969, n. 742)

Vedi Art. 10

Artt. 15, 16 e 17

(Artt. 25, 26 e 28 L. 10-6-1951, n. 287)

Non tengono conto delle pronuncie giurisdizionali e costituzionali intervenute che stabiliscono la illegittimità della limitazione del numero delle donne nelle giurie popolari.

Art. 19.

Il primo comma dell'articolo 4 della legge Reale è rimasto sostanzialmente invariato: scompare la tra i soggetti che possono identificare e perquisire, con conseguenze pratiche nulle, e la dizione viene portata al plurale. Non riportiamo le critiche caustiche portate dai giuristi di ogni parte, ivi compresa quella comunista, al testo di legge Reale.

Il secondo comma traduce in norma la lettera a) dell'accordo programmatico. Si tratta del fermo di polizia: il fatto che sia collegato ai poteri di identificazione e perquisizione alla ricerca di armi, esplosivi e strumenti di effrazione non pone alcun limite sostanziale, data la totale indeterminatezza del 1· comma e l'indiscriminato potere che esso conferisce alla polizia. In pratica, chiunque potrà essere ritenuto in atteggiamento non giustificabile, identificato, portato alla Questura e ivi trattenuto per 24 ore: l'uso della norma in caso di manifestazioni è intuibile.

Neppure l'adozione del termine in luogo di sposta il problema.

Più in generale si può affermare quanto segue.

La persona che rifiuta di declinare le generalità commette il reato di cui all'art. 651 c.p. (reato contravvenzionale), e non si vede la necessità di modificare il regime vigente in proposito.

Per i casi di di false dichiarazione, la norma amplia incredibilmente i limiti, già manomessi dalla legge Reale, degli artt. 238 e 238-bis del C.P.P., che regolano il fermo di indiziati di reità (queste norme prevedevano la possibilità del fermo delle persone quando vi sia fondato sospetto di fuga; la legge Reale ha introdotto il concetto di e ampliato i limiti rispetto alla pena). Ora si continua sulla strada della legge del 1975 () e se ne ampliano a dismisura i limiti riferendosi a un reato che prevede la pena dell'arresto fino a un mese o dell'ammenda.

Dubbi di costituzionalità erano stati espressi persino rispetto agli articoli 238 e 238-bis nell'originaria dizione. L'attuale disegno di legge appare in netto contrasto con l'art. 13, 3· comma della Costituzione (che riferisce la possibilità di restrizione della libertà personale da parte della polizia a nei quali certo non rientra l'indizio di false dichiarazioni delle generalità personali, per di più svincolato dal riferimento al ).

Valgono, a maggior ragione le parole di V. Grevi a proposito della legge Reale: gravità'' al livello della ``sufficienza'' (1).

E' incomprensibile che si ritenga di poter trattenere per 24 ore una persona allo scopo di identificarla. Ricordiamo che la legge delega per il nuovo codice di procedura penale a proposito del fermo processuale penale segue un indirizzo che non è semplicemente difforme, bensì è radicalmente opposto a quello seguito dalla legge Reale e dalla norma, prevedendo il potere degli organi di polizia di (2).

Il terzo comma della norma proposta non è che la conseguenza del secondo, mentre il 4· e il 5· comma ripetono il testo della versione attualmente in vigore.

Note

(1) Grevi, Libertà personale dell'imputato e Costituzione, pag. 104.

(2) Vedasi in proposito il commento di Grevi, op. cit., pag. 325.

Art. 20

L'art. 4-bis traduce la lettera e) dell'accordo programmatico, relativo ai .

Si ripete tautologicamente la norma costituzionale (), così evidentemente violandola, perché manca la indicazione tassativa di tali casi da parte della legge, e si consente la perquisizione senza autorizzazione di luoghi che era certamente meno ipocrita, e più rispettoso del senso giuridico, continuare a chiamare .

Infatti la dizione adottata non definisce nulla, perché fa riferimento a persone indiziate di atti preparatori che si danno convegno.

Poiché l'indizio di atti preparatori è tutto e niente ed è rimesso al giudizio della polizia, qualunque locale, appartamento, sede di circolo, di partito, di movimento, di assemblee sarà perquisibile ad libitum del poliziotto; né questa previsione può apparire eccessiva: già la pratica attuazione del 1· comma dell'articolo 4 attualmente vigente è stata fonte di incidenti e abusi notori, non ultima l'utilizzazione dell'ampiezza della norma per perquisire sedi di riviste o sequestrare materiale di stampa.

L'ulteriore estensione dell'articolo è dunque null'altro che la perpetuazione di una norma incostituzionale.

Art. 21.

L'applicabilità delle misure di prevenzione viene ampliata in modo sostanziale. Tralasciamo le valutazioni note sull'efficacia e sulla stessa costituzionalità di tali misure, e notiamo in particolare l'indeterminatezza del n. 3.

Art. 22.

La norma introduce l'arresto (nell'accordo programmatico era chiamato in base a indizi di atti preparatori, specificando che si è al di fuori del tentativo (art. 56 c.p.).

L' altro non è se non una nuova forma di fermo di indiziati di reato, rispetto al quale valgono le osservazioni relative all'art. 19.

Esso è svincolato dai riferimenti ritenuti necessari e sufficienti a garantire la costituzionalità del fermo: degli indizi e , e appare diretto ad introdurre una totale discrezionalità poliziesca in violazione all'art. 13 3· comma della Costituzione.

In proposito si può ricordare che dubbi di costituzionalità sono stati sollevati dalla più attenta dottrina sugli art. 235, 236 e 241 c.p.p. (arresto obbligatorio e facoltativo) in relazione agli articolo 13, 3· comma e 27, 2· comma Cost. (1). Gli articoli del c.p.p. sopra richiamati, già conferiscono alle autorità di polizia poteri molto ampli, anche in relazione all'esigenza di interrompere la consumazione di una certa rilevanza.

Ancora più grave è il concetto di che l'articolo in questione richiama. L'ordinamento penale vigente già prevede e punisce il tentativo (art. 56 c.p.: ). per espresso riconoscimento della stessa norma, si riferiscono alla sfera che va dalla ideazione del delitto al tentativo, e, quindi, ad atti di per sé non idonei ed equivoci, la cui valutazione è affidata alla polizia.

Si torna, dunque, al codice Zanardelli, superato e modificato proprio in relazione all'idoneità ed equivocità degli atti.

Se dubbi e perplessità suscitavano gli art. 238 e 238-bis, nell'originaria stesura, l'arresto preventivo per atti preparatori estende a dismisura e ben al di là di ogni garanzia costituzionale (dove sono i di cui parla l'articolo 13, 3· comma della Costituzione?), i casi di fermo.

La parte della norma relativa al difensore di fiducia viola almeno 2 principi cardine e dell'ordinamento costituzionale e del processo penale: il diritto alla difesa (art. 27 della Costituzione) e l'interrogatorio dell'imputato quale a mezzo di difesa.

Il meccanismo previsto appare diretto non a consentire la presenza del difensore bensì a dare all'interrogante la copertura formale per interrogare senza difensore (si dà l'avviso al difensore e si procede all'interrogatorio). Il fatto poi che di questo tipo nuovo di interrogatorio, diretto a ricercare fonti di prova, non venga redatto processo verbale, non ha giustificazioni e consente ogni illazione e abuso.

La storia processuale precedente la legge 5-12-1969 (quando cioè il difensore non aveva diritto ad assistere all'interrogatorio e quando questo veniva compiuto dalla polizia) è densa di in cui si riferiscono le dichiarazioni informali di fermati o arrestati. Il sistema che si vuole adottare sembra voler legittimare il ritorno a prassi appartenenti ad un passato che è stato esattamente definito medioevale, e sembra voler affidare la ricerca della verità alla cooperazione, più o meno coatta, dell'inquisito, in assenza di giudici e avvocati. Il ricordo di Giuseppe Pinelli viene spontaneo. Ma i giuristi sanno che la modifica della normativa relativa all'interrogatorio degli arrestati era stata sollecitata anche dalla Corte Costituzionale, le cui pronuncie di otto anni or sono appaiono evidentemente tropo avanzate all'attuale legislatore.

Privo di giustificazione è anche il termine di 96 ore per la convalida dell'arresto, posto che il termine costituzionale è di 48 ore.

In pratica si viola 2 volte la Costituzione: non si pone il limite di 48 ore all'autorità di P.S. per la comunicazione dell'arresto all'autorità giudiziaria, e si può lasciare l'arrestato in mano alla polizia per 96 ore.

Note

(1) Grevi, op. cit., pagg. 88 sgg. 94 sgg.

Art. 23.

La limitazione nel tempo della efficacia delle norme indicate ci ricorda che ci troviamo di fronte a leggi , che capovolgono i criteri della legge-delega e che preannunciano la mancata entrata in vigore della riforma del c.p.p. pur pronta. La limitazione nel tempo, per quel poco che vale, non modifica minimamente la portata delle norme in esame.

 
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