Radicali.it - sito ufficiale di Radicali Italiani
Notizie Radicali, il giornale telematico di Radicali Italiani
cerca [dal 1999]


i testi dal 1955 al 1998

  RSS
dom 28 apr. 2024
  cerca in archivio   RASSEGNA STAMPA
Legge 40, ci risiamo

• da Left del 27 marzo 2009, pag. 75

di Federico Tulli

A cinque anni dalla sua promulgazione, dopo un tentativo referendario di abrogazione e decine di cause in tutta Italia promosse da altrettante donne in difesa del proprio diritto alla salute, senza contare la messa all`indice da parte dell`intera comunità medico-scientifica, la legge 40/2004 sulla procreazione medicalmente assistita arriva per la seconda volta sotto la lente della Corte costituzionale. Che ha fissato per il 31 marzo l`udienza per valutare i punti sollevati nel 2008 dalle ordinanze del Tar del Lazio e del Tribunale di Firenze. Sotto accusa gli articoli 6 e 13 che impongono il divieto di revoca del consenso informato, il limite di impianto di tre embrioni e il divieto di congelarli. «A partire dall`articolo 1, la legge 40 non rispetta l`articolo 32 della Costituzione, perché viola il diritto alla salute della donna», ci ricorda l`avvocato Filomena Gallo, presidente dell`associazione Amica cicogna e vice presidente dell`associazione Luca Coscioni. «Ci auguriamo - aggiunge - che la Consulta colga l`occasione per rimediare a questi effetti». L`articolo 13 è per la seconda volta al vaglio della Corte. Che già il 9 novembre del 2006 aveva dichiarato inammissibile una questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Cagliari. Ma poi, a settembre 2007, lo stesso tribunale aveva dato ragione a una donna portatrice di una grave malattia genetica che chiedeva il riconoscimento del diritto alla diagnosi preimpianto negato dalla legge 40. Un divieto, questo, parzialmente corretto dalle linee guida promulgate nel gennaio 2008 dall`allora ministro Livia Turco. Certo, viviamo giorni in cui il varo della legge sul testamento biologico, così come è stata elucubrata dal centrodestra, non incute ottimismo. Il  ddl Calabrò è stato definito - e non a torto - «testamento ideologico» dalla senatrice radicale del Pd Donatella Poretti. Anche la vice presidente del Senato, Emma Bonino, non ha mancato in questi giorni di ricordare le inquietanti analogie di questa nuova norma con quella sulla Pma. Per il comune impianto antiscientista e illiberale di ispirazione cattolica che caratterizza entrambe. E il pensiero che ci possa essere ancora un ripensamento sulla legge 40 alimenta in queste ore le associazioni di pazienti sterili e infertili e chi questa norma la combatte sin da quando è stata proposta. La Corte costituzionale potrebbe, d`un sol colpo, se guardasse al vero, dichiarare incostituzionali due o più articoli della legge 40. Anche sulla scia dall`ennesima bocciatura subita dalla norma sulla Pma per mano di giudici ordinari nelle scorse settimane: il Tribunale di Milano con due diverse ordinanze del 6 e del lo marzo ha ampliato quanto affermato dal Tribunale di Firenze e dal Tar del Lazio. I giudici milanesi si sono pronunciati sui ricorsi presentati da due coppie siciliane portatrici di betatalassemia e drepanocitosi abbinata a beta-talassemia, sostenuti dalle associazioni Hera di Catania, Sos infertilità di Milano e Cittadinanza attiva. In questo caso è stato messo in rilievo che le pratiche di Pma risultano lesive della salute della donna e soprattutto non sono conformi al principio di non invasività stabilito dall`articolo 4 della legge 40. E ancora, risultano invasivi e lesivi dell`integrità della salute della donna l`obbligo di produrre solo tre embrioni e di trasferirli tutti insieme contemporaneamente, il divieto di crioconservazione degli embrioni, la costrizione imposta alle coppie affette o portatrici di gravi malattie genetiche di rinunciare a una gravidanza oppure di ricorrere poi all`aborto. Secondo il tribunale si tratta di norme troppo rigide che non tengono conto delle singole situazioni. Come dire che è il carattere generale di una legge a renderla inapplicabile nelle situazioni di cura. Dal momento che queste devono essere valutate caso per caso dall`unica persona autorizzata a farlo (tra l`altro per legge). E cioè, il medico.



IN PRIMO PIANO







  stampa questa pagina invia questa pagina per mail