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Ricorso per la presentazione della Lista Bonino-Pannella a Pistoia

3 marzo 2010

 

ALL'UFFICIO CENTRALE REGIONALE PER LE ELEZIONI REGIONALI DELLA REGIONE TOSCANA
 
 
La sottoscritta VITTORIA MARIA GABRIELLA BOLETTIERI, nataGRASSANO il 21/01/1947 in qualita' di delegata della Lista Marco Pannella, in merito al provvedimento di esclusione della Lista dalle liste circoscrizionali di Pistoia, comunicato in data 1 marzo, ore 14:55;
premesso che
1. In data 27 febbraio alle ore 11:30 la sottoscritta si presentava al Tribunale di Pistoia per l'adempimento della presentazione della Lista e dell'elenco dei sottoscrittori;
2. In data 28 febbraio la sottoscritta viene avvertita telefonicamente che la lista sarebbe stata esclusa in quanto con un numero inferiore di sottoscrittori allegati alla stessa. Le viene, infatti, comunicato che ad un primo conteggio risultavano 1.002 le sottoscrizioni valide, e che, trattandosi di numero molto basso venivano successivamente riconteggiate. Risultavano, a quell'ulteriore conteggio, 982, e pertanto la lista sarebbe risultata esclusa;
3. In data 1 marzo, entro i termini per l'ammissione di ulteriore documentazione veniva dalla sottoscritta richiesta l'integrazione di:
- alcuni certificati elettorali di sottoscrittori della Lista che erano stati richiesti ai Comuni e che non erano tuttavia stati presentati il 27 febbraio,
- n. 19 firme autenticate e certificate (su 4 moduli, di cui 2 autenticati da un cancelliere dello stesso Tribunale di Pistoia per un totale di 8 firme certificate, 1 modulo autenticato dal Comune di Larciano contenente 4 firme certificate, 1 modulo autenticato da un Consigliere comunale di Pistoia con 7 firme certificate) che non erano state presentate il 27 febbraio, perche' ritenute superflue, ma raccolte e certificate nei crismi della legge precedentemente allo spirare del termine di presentazione. Il Tribunale accetta l'integrazione dei certificati, ma non delle firme.
4. In quell'occasione si procedeva a nuovo conteggio ad opera della sottoscritta e di Antonio Bacchi
delegato per la presentazione della lista regionale, all'esito del quale si appurava che i sottoscrittori della lista erano un numero superiore a mille, anche al netto di quelle firme che il Tribunale riteneva, a quell’ora, non valide, ovvero: n. 26 firme doppie più altre n. 8 sottoscrizioni contestate per altri motivi.
5. Il Tribunale, dopo di ciò, procede ad un nuovo conteggio dall’esito del quale ritiene valide 986 sole sottoscrizioni a fronte delle 1032 conteggiate come totale. In questa occasione lo stesso Tribunale passa da 8 a 20 firme considerate non valide, e decide altresi' di non integrare le 19 firme. Dunque, per 14 firme non ritenute valide, la lista Marco Pannella e' stata dichiarata esclusa dalla competizione elettorale
espone
Il provvedimento di esclusione della lista Bonino Pannella, è stato assunto
con riferimento continuo all'art. 9 della legge n. 108 del 1968.
Invero, tale legge statale è il riferimento normativo per i procedimenti elettorali regionali, relativamente alle regioni che non abbiano legiferato in materia, secondo il principio di riserva costituzionale di cui all'art. 117 della Costituzione. Invero, la Regione Toscana ha legiferato il procedimento elettorale in modo dettagliato ed esaustivo, con le leggi regionali n. 25 e 74 del 2004. In particolare, la norma di riferimento per la valutazione delle firme apposte dagli elettori a sostegno delle lista, nella Regione Toscana è l'art. 11 della legge regionale n. 74, del 2004, il quale recita:
<<1. Presso l'ufficio centrale regionale sono depositati:
a) il simbolo di ciascun gruppo di liste;
b) la dichiarazione di collegamento di ciascun gruppo di liste ad un candidato Presidente.
2. Le liste provinciali sono presentate, presso l'ufficio centrale circoscrizionale:
a) da almeno 750 e da non più di 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nelle circoscrizioni con un numero di residenti fino a 200.000;
b) da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 200.000 residenti e fino a 500.000 residenti;
c) da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000 residenti e fino a 1.000.000 di residenti;
d) da almeno 2.000 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 di residenti.
3. La firma degli elettori è apposta su un apposito modulo recante il simbolo della lista, il nome e cognome, il luogo e la data di nascita dei candidati regionali, e, distintamente, dei candidati circoscrizionali, il nome e cognome del candidato Presidente a cui la lista è collegata e il relativo simbolo, nonché il nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore, con indicazione del comune nelle cui liste elettorali questi dichiara di essere iscritto.
4. La firma dell'elettore è autenticata ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53.
5. Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista.
6. La lista contiene l'indicazione del nome, cognome, luogo e data di nascita, oltre che del candidato Presidente cui è collegata, dei candidati regionali, e dei candidati circoscrizionali, rispettivamente elencati con una numerazione progressiva secondo l'ordine di presentazione.
7. La presentazione della lista è accompagnata dalla dichiarazione di accettazione da parte dei singoli candidati regionali e dei singoli candidati circoscrizionali, autenticata ai sensi del comma 4>>
 
Orbene, già nell'incipit del provvedimento di esclusione, il Tribunale di Pistoia, in funzione di Ufficio Centrale Circoscrizionale, in relazione al numero di firme necessario a sostegno delle liste, cita l'art. 9. comma III, lett.b), della legge n. 108 del 1968, mentre la norme di riferimento doveva essere il citato art. 11, della legge regionale n. 74, del 2004. In ogni caso, il numero delle firme necessarie è il medesimo e, dunque, il riferimento alla normativa erronea, in questo caso, non produce conseguenze. Conseguenze che, per contro, sono palesi nel termine imposto dal Tribunale di Pistoia, per la audizione dei rappresentanti delle liste e per la presentazione di nuova documentazione, successivamente allo scadere del termine perentorio di legge. Infatti, tale termine è stato individuato dal Tribunale di Pistoia nelle ore 9,00, del giorno successivo a quello di scadenza della presentazione delle liste, ai sensi dell'art. 10, comma IV della legge n. 108, del 1968. I delegati delle liste Bonino Pannella, infatti, sono stati urgentemente richiamati in Tribunale già alle ore 9 di lunedi 01 marzo 2010, allo scopo di presentare -entro le ore 9.00- le loro osservazioni e di depositare nuova documentazione (solo parzialmente accolta). Invero, la norma di riferimento non può essere individuata nell'art. 10, comma IV della legge n. 108 del 1968, bensì nell'art.5, comma III, della legge regionale n. 74, del 2004, che prevede il termine delle ore 12,00, in luogo di quello delle ore 9,00. Con tutta evidenza, ai delegati della lista Bonino Pannella, sono state illegittimamente sottratte ben tre ore, in un procedimento complesso che deve aver luogo nel giro di poche ore, in ragione dell' applicazione di una legge non vigente, nel procedimento elettorale toscano. A prescindere, comunque, dagli effetti concreti, connessi con la valutazione del procedimento di presentazione delle lista, come previsto dalla legge n. 108 del 1968, in luogo di quella effettivamente applicabile, (Leggi Regionali n. 25 e 74 del 2004), deve, tuttavia, rilevarsi il gravissimo errore in cui è incorso il Tribunale di Pistoia, in funzione di Ufficio Centrale Cirscoscrizionale, il quale pare aver totalmente disconosciuto il vigore della legislazione regionale, in una materia sottoposta al vincolo costituzionale della riserva legislativa regionale. L'errore, ovviamente, ha senz'altro coinvolto la valutazione di tutte le liste e non solo della lista Bonino Pannella.
***
Erroneita' del conteggio. Si chiede nuovo conteggio in presenza della sottoscritta, del delegato supplente Francesco Conti e dei delegati regionali Sen. Donatella Poretti e Antonio Bacchi.
Vi sono, ad avviso della sottoscritta, valide ragioni per ritenere necessario un riconteggio finale, in presenza dei delegati.
In primo luogo le sottoscrizioni presentate sono state oggetto di conteggio per ben quattro volte, conteggio che ha prodotto numeri ogni volta diversi. 
In secondo luogo e soprattutto, occorre rilevare un errore di calcolo che e' inserito nel provvedimento oggi contestato dell' Ufficio centrale circoscrizionale per le elezioni regioni del Tribunale di Pistoia.
Si legge, a pag. 4, infatti che, alle 1012 firme rimanenti dall'esclusione delle 20 dovute a vizi relativi all'anagrafico, occorre sottrarre le ulteriori dovute alla doppia sottoscrizione da parte dei 26 sottoscrittori che hanno in precedenza sottoscritto altra lista. Orbene, l'estensore chiarisce come due sottoscrizioni appartenenti a quelle viziate per doppia sottoscrizione, coincidano con quelle di persone gia' espunte per i precedenti vizi relativi appunto all'anagrafico, e che pertanto non vadano computate. Tranne poi, pero', effettuare comunque la piena sottrazione delle 20 e delle 26! Insomma, anziche' toglierne 24 come dichiarato alla fine, ne tolgono comunque 26, col risultato che, anziche' 988, le sottoscrizioni valide sono scese di numero a 986. Poco male, se non fosse che l'ammissione della lista dipende da poche pochissime firme che la corredano.
Il risultato e' pertanto errato e, la presenza di questo errore, come delle precedenti incertezze di conteggio gia' citate giustifica la richiesta di nuovo conteggio che qui si chiede.
In merito all'esclusione delle 20 sottoscrizioni per errori attinenti all'indicazione anagrafica.
I nominativi esclusi non presentano elementi d'invalidità tali da giustificarne l' esclusione dall'elenco di sottoscrittori, in quanto i vizi riscontrati, molti dei quali identici, non pregiudicano la genuinità della sottoscrizione essendo afferenti solo ed esclusivamente ad errori di trascrizione commessi al momento della raccolta del dato sul modulo da sottoscrivere.
Si tratta, a ben vedere, di mere irregolarita' formali che non inficiano la validita' della sottoscrizione, in quanto non e' precluso l'accertamento dell'identita' del sottoscrittore.
I nominativi che seguono hanno luoghi di nascita in comuni distinti rispetto a quelli indicati sul modulo ma e' evidente che il comune riportato si tratta sempre e indubbiamente del capoluogo di Provincia dello stesso. Non per questo e' incerta l'identita' del soggetto che ha sottoscritto, ne' la riconducibilita' della sottoscrizione a quella medesima persona.
Si valutino ad esempio seguenti elementi:
Al n. 4) XX, contenuto nell'allegato n. 56:
dal certificato elettorale allegato risulta essere nato in Ponte San Pietro (BG), ma nel modulo è indicato che lo stesso è nato a Bergamo. In questo caso è agevole ritenere che trattasi di errore di compilazione del modulo, essendo ivi indicata la sola provincia anziché il comune circoscrizionale di nascita. Il vizio non ha in alcun modo condizionato il rilascio, da parte dell'ufficio anagrafico del relativo certificato elettorale, ne' e' stata chiesta alcuna integrazione di dato o informazione. Cio' prova evidentemente che non risulta alcun altro elettore residente nello stesso comune, avente il medesimo nome e cognome, nato il medesimo giorno, mese ed anno e l'identita' certa di chi ha apposto la firma. Altrettanto, invero i casi sono identici, dicasi per i seguenti nominativi esclusi per il medesimo vizio di forma:
Al n. 8) XX, contenuta nell'allegato n. 92:
dal certificato elettorale allegato risulta essere nata a Montale in Provincia di Pistoia, mentre nel modulo è indicata la sola provincia di Pistoia. Anche in questo caso è agevole ritenere che trattasi di errore di compilazione del modulo, essendo ivi indicata la sola provincia anziché il comune circoscrizionale di nascita;
Al n. 9) XX, contenuta nell'allegato n. 95:
dal certificato elettorale allegato risulta essere nata a Marliana in Provincia di Pistoia, mentre nel modulo è indicata la sola provincia di Pistoia. Anche in questo caso è agevole ritenere che trattasi di errore di compilazione del modulo, essendo ivi indicata la sola provincia anziché il comune circoscrizionale di nascita;
Al n. 11) XX, contenuto nell'allegato n. 103:
dal certificato elettorale allegato risulta essere nato a Pistoia, mentre nel modulo è indicato il comune di Monsummano Terme, sito in provincia di Pistoia;
Al n. 15) XX, contenuto nell'allegato n. 122:
dal certificato elettorale allegato risulta essere nato a Firenze, mentre nel modulo è indicato il comune di Barberino nel Mugello, sito nella provincia di Firenze;
Al n. 16) XX, contenuto nell'allegato n. 128:
dal certificato elettorale allegato risulta essere nata a Cortona in Provincia di Arezzo, mentre nel modulo è indicata la sola provincia di Arezzo.
Stessa argomentazione valga in merito ad inesattezze od omissioni concernenti la data di nascita.
In relazione ad esempio nominativo di cui al n. 7) XX, contenuto nell'allegato n. 84: dal certificato elettorale risulta la data di nascita del 20/08/1958, mentre sul modulo è indicata la data 20/08/1959. Anche in questo caso è agevole ritenere che trattasi di mero errore di compilazione del modulo. E' anche qui evidente che non esiste incertezza sul soggetto che, sottoscrittore e' l'unico elettore residente nello stesso comune, avente il medesimo nome e cognome, nato il medesimo giorno e mese, ma nell'anno 1958.
Altrettanto dicasi per il nominativo di cui al n.19) XX, contenuta nell'allegato n. 152: dal certificato elettorale risulta la data di nascita del 17/11/1974, mentre sul modulo è indicata la data 17/11/1972. Non diversi i casi in cui difetta l'indicazione della data di nascita, come per il nominativo di cui al n. 2) XX, contenuto nell'allegato n. 26: o quelli in cui difetta il luogo di nascita, parimenti esclusi di cui al n. 5) XX, contenuto nell'allegato n. 66; quello di cui al n. 6) XX, contenuto nell'allegato n. 79; al n. 10) XX contenuto nell'allegato n. 95, nonché per il nominativo di cui al n. 12) XX, contenuto nell'allegato n. 107, per il nominativo di cui al n. 13) XX, contenuto nell'allegato n. 112 (erroneamente indicato nel provvedimento del Tribunale con il n. 108), per il nominativo di cui al n. 14) XX, contenuto nell'allegato n. 113, per il nominativo di cui al n. 17) XX, contenuto nell'allegato n. 130, per il nominativo di cui al n. 18) XX, contenuto nell'allegato n. 131.
Valgano le stesse argomentazioni per i nominativi di cui al n. 3) XX, contenuto nell’allegato n. 40, pur risultando mancante nel modulo la data ed il luogo di nascita, e di cui al n. 20) XX, contenuta nell’allegato n. 108, la quale in base al certificato elettorale risulta nata in Bergamo, mentre sul modulo è indicato Pistoia. Entrambe, infatti, sono state identificate dal documento d’identità e nessuna eccezione è pervenuta dal Comune di Pistoia al momento della richiesta di rilascio del certificato elettorale.
Per nessuno dei soggetti sin qui indicati si e' posto ne' si pone alcun problema di identificazione, e dunque non si e' violata in alcun modo la ratio legis che impone le procedure di autenticazione della sottoscrizione. Non e' dunque corrispondente al vero quanto si legge sul provvedimento del Tribunale di Pistoia, ossia che “non e' possibile accertare la corrispondenza fra il sottoscrittore e il soggetto indicato nel certificato elettorale”. E' evidente che se i dati non fossero stati sufficienti a stabilire detta corrispondenza, l'ufficio elettorale non avrebbe emesso la certificazione.
Non solo, ma nessuna contestazione e' stata mossa in relazione alla numerazione relativa ai documenti di identita' dei soggetti su indicati. Tali elementi rendono possibile un ulteriore vaglio e controllo aliunde dell'identita' personale e della corrispondenza con il soggetto iscritto nelle liste elettorali che si e' erroneamente ritenuta inaccertabile.
 Il Consiglio di Stato (sez. V 13 giugno 2006 n. 3488), nel discernere invalidita' della sottoscrizione autenticata in un caso analogo e sempre in materia elettorale, ha chiaramente osservato   che l'irregolarità è insanabile quando non vi sono "aliunde", nel testo dell'autentica, altri dati dai quali dedurre la effettiva identità del soggetto. Nel caso della firma apposta sui moduli di raccolta sopra indicati, invero, i dati dai quali si possa dedurre l'identità non sono solo quelli cosiddetti anagrafici (nome, cognome, data e luogo di nascita etcc), ma c'è anche il – non contestato - numero del documento di identità (o patente), dato -di per sè- idoneo ad identificare univocamente un cittadino. Come correttamente rilevato dal Consiglio di Stato, non esistono, infatti, due carte di identità con gli stessi numeri e il "combinato disposto" di questi due dati presenti sui moduli (anagrafici e numero di carta di identità), invero, individuano doppiamente lo stesso soggetto (cioè ciascuno dei due dati è idoneo alla relativa identificazione). La parziale carenza dell'uno dei due dati è senz'altro corretta dalla presenza dell'altro dato.
Parafrasando, allora, il Consiglio di Stato, anche se uno dei due dati non è correttamente rilevato sul modulo di raccolta firme (es. manca la data di nascita), "aliunde", nello stesso modulo (colonna accanto), esiste un altro dato (carta di identità) idoneo -da solo- ad individuare un unico cittadino
e, dunque, a "correggere" l'irregolarità dei dati anagrafici ed a consentire la esatta e precisa individuazione e identificazione del soggetto firmatario. Tanto ciò è vero, che, come detto, i comuni non hanno avuto alcuna incertezza nel fornire i certificati elettorali anche dei firmatari dei quali mancava o era erroneo un dato anagrafico: in mancanza della data di nascita, il firmatario è stato individuato dal comune con il numero della carta di identità!
Conformemente si vedano: T.A.R. Campania Napoli, sez. II, 25 luglio 2008, n. 9399; Conferma Tar Puglia, Bari, sez. II, n. 2976 del 2007; Consiglio Stato , sez. V, 17 settembre 2008, n. 4373.
Crediamo dunque che il Tribunale, in tutti i casi su indicati, abbia agito con un rigore formalistico e ingiustificato tanto piu' in materia elettorale. Si pensi all'esclusione del nominativo di cui al n. 1) XX, contenuto nell'allegato n. 22, prima ancora che per doppia sottoscrizione di liste elettorali, espunto perche' autenticato con data di nascita diversa. Ora dal certificato elettorale risulta nata il 15/7/1986, mentre sul modulo è indicata la data del 15/7/2010. E' chiaro ed evidente che l'anno di nascita indicato sul modulo sia frutto di un errore materiale commesso da chi ha raccolto il dato, non essendo ovviamente possibile che il soggetto sia nato nel luglio 2010.
Del resto, piu' volte e in modo conforme, la giurisprudenza amministrativa ha ribadito i concetti e principi generali dell'ordinamento in materia di strumentalita' delle forme rispetto alla sostanza, che consentono di ritenere valido l'atto se raggiunge comunque lo scopo, nonche' il principio di conservazione dello stesso, salvo espressa e pertinente previsione di nullita'.
“....In materia elettorale vige il principio della strumentalità delle forme, secondo cui non tutte le
irregolarità verificatesi nel corso delle operazioni elettorali hanno efficacia invalidante, risultando questa limitata alle sole violazioni sostanziali che possono influire sulla sincerità e sulla libertà delle
elezioni medesime...” (T.A.R. Campania Salerno, sez. I, 11 aprile 2003, n. 254)
***
Sull'esclusione delle 26 firme dovute alla doppia sottoscrizione di liste elettorali.
Oltre ai rilievi di ordine aritmetico gia' svolti, occorre altresi' rilevare quanto segue.
Nella tabella allegata alla decisione dell'Ufficio elettorale, laddove vengono evidenziati i nominativi di coloro che sono risultati sottoscrittori di due liste diverse, vengono inclusi due casi in cui la sottoscrizione è avvenuta, si', due volte, ma a favore della stessa Lista Marco Pannella! Si tratta della Sig.ra XX, nata il 13/7/1960, e della Sig.ra XX, nata l'11/5/1968.
Richiamando in toto i principi appena esplicitati dalle sentenze indicate, e' di tutta evidenza come in questo caso la doppia firma non possa determinare l'esclusione del soggetto che ha apposto la duplice sottoscrizione, in quanto afferente alla medesima lista e non a due liste diverse. Si tratterebbe di un assurdo: non solo l'elettrice ha espresso l'univoca volonta' di sottoscrivere quella e quella sola lista, ma, e in questo di certo superficialmente, ben due volte! Non v'e' dubbio che in tale contesto non si e' verificata la condotta integrante il reato paventata dal tribunale di Pistoia, ne' che non sia genuina e certa la volonta' di supportare la lista che oggi si vuole esclusa. Si chiede pertanto, che venga riconsiderata la posizione delle elettrici sopra citate, computando la loro indubbia volonta', espressa tramite detta sottoscrizione, di essere considerata valida.
Non solo. Il provvedimento del Tribunale si fonda su un' interpretazione ultra legem della normativa in relazione alle conseguenze della doppia sottoscrizione di lista elettorale. Soprattutto stabilisce un' arbitraria sanzione, peraltro non espressamente prevista dalla legge, che vede esclusa la validita' della sottoscrizione apposta nei confronti della lista cui accede presentata per seconda all'Ufficio. In altre parole si decide di salvare una delle due sottoscrizioni, pur non avendo contezza di quando si sia verificata la prima adesione alla lista, sulla base di un criterio del tutto privo di ragionevolezza: chi prima arriva all'ufficio godra' della sottoscrizione pur doppiamente apposta.
Allora in proposito giova ricordare quanto espresso in via generale dal Consiglio Stato, sempre in materia elettorale (sez. V, 17 settembre 2008):
"Gli artt. 28, 32 e 33, d.P.R. 16 maggio 1960 n. 570, che disciplinano la raccolta delle firme in occasione della presentazione delle liste elettorali, non contengono prescrizioni dettagliate con riferimento alle modalità da seguire e, soprattutto, alle conseguenze sul piano sanzionatorio di eventuali irregolarità, il che non consente di inquadrare i relativi adempimenti formali nella categoria giuridica delle c.d. « forme sostanziali », dovendosi, invece, fare applicazione del principio di « strumentalità delle forme » nel procedimento elettorale, in cui ha preminente rilievo l'interesse alla stabilità del risultato elettorale”.
Al momento della raccolta della stessa e dell'autenticazione e' impossibile sapere se il soggetto ha gia' sottoscritto o sottoscrivera' altra lista, dunque e' solo successivamente, e incolpevolmente per ambo gli autenticatori, che si potra' stabilire e sarebbe semmai eliminare la sottoscrizione che risulta essere stata apposta successivamente alla prima. Il dato emerge infatti confrontando le date di autentica dei due moduli appartenenti a due diverse liste, ovvero consentendo alla lista di integrare la documentazione con moduli comunque sottoscritti, autenticati e certificati prima della scadenza per la presentazione delle liste.
Ne consegue che qualora, in fase di controllo e verifica da parte dell’Ufficio elettorale, venga ravvisata questa irregolarità e venga eliminata la sottoscrizione unicamente sulla base del criterio cronologico di presentazione delle liste, come accaduto nel caso di specie, si penalizza il diritto della lista “arrivata seconda” a partecipare alla competizione elettorale per ragioni ad essa non imputabili e soprattutto prive di logica!
***
La stessa legge elettorale prevede espressamente un termine entro il quale, apprese le contestazioni non definitive dell'Ufficio Centrale Circoscrizionale, i delegati di lista hanno la possibilità di fare osservazioni e di DEPOSITARE NUOVA DOCUMENTAZIONE (la legge non specifica quale tipo di nuova documentazione). Insomma, questo "endoprocedimento" è stato previsto al precipuo scopo di rimediare a carenze e lacune evidenziate, in prima e preliminare battuta, dall'Ufficio Centrale Circoscrizionale. Non si vede, allora, il motivo del rifiuto del ricevimento di ulteriori 20 firme, ovviamente raccolte ed autenticate nei termini e nei modi di legge, che sono state depositate dalla sottoscritta, a seguito delle contestazioni dell'Ufficio Centrale Circoscrizionale. Invero, il numero complessivo delle sottoscrizioni sarebbe sceso sotto il limite previsto dalla legge, in conseguenza anche di doppie sottoscrizioni che qualcuno degli elettori avrebbe apposto, per almeno due liste. Con tutta evidenza, tale condotta è vietata e sanzionata penalmente. Di riflesso, la "doppia" sottoscrizione del sottoscrittore "multiplo" è stata anche considerata invalida. Tuttavia, i delegati delle liste non possono che apprendere l'esistenza di tale vizio, a seguito del controllo incrociato che solamente l'Ufficio Centrale Circoscrizionale può effettuare, essendo, una simile verifica, praticamente impossibile, per i delegati di lista. Ciò premesso -sul presupposto che l'"endoprocedimento" di cui sopra è finalizzato proprio a rimediare a lacune e mancanze (a mezzo ulteriore produzione documentale), che siano preliminarmente emerse- non si vede la ratio della preclusione della presentazione di ulteriori 20 firme, risultate necessarie dopo la eliminazione di quelle dei sottoscrittori "multipli", firme ulteriori comunque raccolte ed autenticate nei termini e nei modi di legge (ovvero prima del termine di scadenza originario). Insomma, l'endoprocedimento, a parere della scrivente, pare necessariamente finalizzato anche a rimediare una simile lacuna sopravvenuta (a mezzo produzione di firme validamente raccolte), in alcun modo imputabile ai delegati di lista e che questi stessi non potevano conoscere al tempo della scadenza originaria del termine di presentazione. Del resto, la genericità del testo normativo sul tipo di nuova documentazione allegabile, successivamente alla scadenza del termine, deve necessariamente essere interpretata nel senso del favore alla massima e libera partecipazione di soggetti politici alla competizione elettorale. Si chiede, pertanto, che la decisione dell'esclusione delle 20 firme presentate successivamente, ma raccolte secondo legge, sia rivista dall'Ufficio Centrale, con conteggio delle stesse, ai fini del raggiungimento del quorum.
Per questi motivi
in riforma del provvedimento che esclude la Lista Marco Pannella chiedo che si proceda all'integrazione documentale richiesta e in particolare:
- quella necessaria alla eventuale dimostrazione di corrispondenza fra 20 soggetti le cui sottoscrizioni sono state ritenute invalide per errori di compilazione dei moduli;
- quella relativa ad ulteriori 20 sottoscrizioni gia' richiesta e negata dal Tribunale di Pistoia, raccolte e autenticate prima dello scadere dei termini;
 
chiedo inoltre il riconteggio delle sottoscrizioni alla mia presenza, a quella del delegato supplente Francesco Conti e dei delegati regionali Sen. Donatella Poretti e Antonio Bacchi.
 
Pistoia, li'
 
 
F.to


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