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Il linguaggio dei numeri consegna un messaggio che parla, anche, di evasione fiscale. La Direzione studi e ricerche economico-fiscali del ministero dell'Economia, a seguito del trattamento dei dati desunti dalle certificazioni di attribuzione dei codici fiscali condominiali, ha individuato - su sollecitazione dell'Anaci – un milione e 18mila edifici in condominio esistenti al 31 dicembre 2009, a fronte dei quali per il periodo d'imposta 2008 sono stati presentati 588 mila modelli 770 semplificati. Dal momento che il codice fiscale deve essere indicato nei contratti di somministrazione di energia elettrica (Dl 103/91 convertito dalla legge 166/91), oltre che nelle denunce contributive all'Inps (Dl 352/78 convertito dalla legge 467/78), si può dire che il condominio è sempre obbligato a richiedere il codice fiscale. Se le cose stanno così, però, la differenza tra i condomini censiti e i modelli 770 presentati non è giustificabile. Per poter ritenere che più di 400mila condomini non siano sostituti d'imposta, infatti, si dovrebbe ipotizzare che tutti questi edifici: 1) siano senza ascensore e riscaldamento centralizzato (dove la manutenzione è obbligatoria e gli importi da assoggettare a ritenuta d'acconto); 2) non abbiano bisogno di interventi elettrici, idraulici, murari e per servizi vari, come la pulizia delle scale o il controllo degli estintori; 3) non utilizzino prestazioni di dipendenti; 4) non si trovino a dover liquidare compensi professionali (ad esempio ad avvocati, ingegneri, geometri e neppure all'amministratore, che opererebbe gratis). È evidente che si tratta di casi limitati, che certamente non possono riguardare quasi mezzo milione di edifici. L'ulteriore elaborazione predisposta dal ministero dell'Economia permette di evidenziare come specialmente tra coloro che gestiscono un solo edificio a livello non professionale si possa ricorrere all'incasso porta a porta delle spese condominiali, versate poi in nero ai fornitori del condominio. Si ripropone, quindi, la spaccatura tra il professionista e la figura tradizionale del bonus pater familias, gestore spesso "alla buona" dell'edificio. È chiaro, però, che l'aumento delle responsabilità non potrà che mettere sempre più in difficoltà i "non professionisti": basti citare i doveri connessi al rispetto delle norme per la sicurezza degli impianti, per il risparmio energetico, per l'abbattimento delle barriere architettoniche, E ancora, come in questo caso, il rapporto sui generis instaurato con l'amministrazione finanziaria, in quanto nessuna attività è obbligata a presentare l'elenco fornitori a eccezione dell'amministratore e la ritenuta d'acconto sui contratti d'appalto e d'opera è prevista soltanto nell'ambito condominiale. Un passo in più verso la professionalità potrebbe arrivare, però, grazie all'imponibilità generalizzata a Iva dell'attività , dell'amministratore: oggi, perché scatti l'imponibilità , occorre che l'attività sia esercitata con «mezzi organizzati», che la giurisprudenza individua solo dove un soggetto gestisca diversi immobili composti da molte unità immobiliari. Una imponibilità generalizzata, per contro, renderebbe più difficile la diffusione del sommerso.