Ennesimo rinvio della Giunta delle elezioni: tutti i gruppi (con l’astensione di An e la non partecipazione al voto dei Verdi), contro il Presidente Mellano (Radicali), chiedono un “approfondimento”. Domani, Carmelo Palma e Giulio Manfredi presenteranno al Tribunale di Torino l’istanza perché sia pronunciata la decadenza del Consigliere Picchioni.
“Abbiamo iniziato la legislatura chiedendo al Tribunale di Torino la decadenza dei consiglieri Albano e Tomatis (per mesi insieme consiglieri e sindaci dei rispettivi comuni) contro il silenzio complice del Consiglio- ma almeno, allora, “spaccato”- che rinviava il proprio giudizio su di una incompatibilità manifesta e non altrimenti risolvibile che con le dimissione da una delle due cariche. Oggi chiudiamo la legislatura essendo costretti a fare la stessa cosa nei confronti del consigliere Picchioni (subentrato al neo Presidente della provincia di Torino, Saitta), che non ha una ma ben tre (dicasi: tre) cause di incompatibilità (tutte incontestate persino dai suoi “sostenitori”), contro un Consiglio quasi unanime (con l’eccezione delle astensioni di An e dei Verdi) nel richiedere ulteriori rinvii per traghettare il consigliere Picchioni fino, di fatto, a fine legislatura. Oggi- e da 106 giorni- il Consigliere Picchioni è infatti insieme rappresentante della Regione e dirigente e amministratore di enti sottoposti al controllo da parte della Regione: Teatro Stabile di Torino; Fondazione Fiera del Libro; Associazione “The World Political Forum. Cosa c’è, di grazia, da approfondire? E visto che la Giunta delle elezioni non deve pronunciare una condanna a morte, ma solo richiedere al consigliere di scegliere se continuare a fare il consigliere o altre attività incompatibili, quali sono, di grazia, i problemi di coscienza che questa scelta comporta?
Il fatto che il Consiglio abbia un termine “mostruosamente” lungo (fino a 150 giorni se c’è di mezzo il mese di agosto) per decidere non significa però affatto che il consigliere Picchioni non sia passibile- e da mesi- di decadenza, essendo per l’eletto valido un termine di soli 10 giorni per risolvere la questione dell’incompatibilità . Su questo si veda la sentenza della Corte Costituzionale 22 ottobre 1996, n. 357, che recita: “… spetta allo Stato e, per esso, alla Autorità giudiziaria il giudizio sui ricorsi in tema di ineleggibilità e incompatibilità promossi dai cittadini elettori nei confronti dei consiglieri regionali, indipendentemente dalla pendenza presso il Consiglio regionale del procedimento di cui all’art. 7, commi da tre a otto, l. 23 aprile 1981 n. 154”.
Dal punto di vista istituzionale, è grave, anche se purtroppo consueto, che sia violato il diritto di ciascun elettore a non vedersi rappresentato da un Consiglio di incompatibili benevolmente “graziati” dagli altri consiglieri.
Le questioni di diritto sono sempre politiche: lo divengono ancora di più quando la “politica” fa del diritto una cosa irrilevante, che vale, quando va bene, per “gli altri”.