Radicali.it - sito ufficiale di Radicali Italiani
Notizie Radicali, il giornale telematico di Radicali Italiani
cerca [dal 1999]


i testi dal 1955 al 1998

  RSS
sab 20 apr. 2024
  cerca in archivio  
Esposto presentato dalla Rosa nel Pugno: memoria integrativa del Prof. Ainis
a propoposito dell'assegnazione dei seggi al Senato

MEMORIA INTEGRATIVA ALL’ESPOSTO PRESENTATO DALLA ROSA NEL PUGNO, IN ORDINE ALLA ATTRIBUZIONE DEI SEGGI DEL SENATO

A integrazione dell’esposto già presentato dalla Rosa nel pugno contro l’esclusione dei propri candidati dal Senato va qui precisato quanto segue. Le proiezioni del ministero dell’Interno applicano in via analogica il caso regolato dal co. 3 dell’art. 17 d.lgs. 533/93 (come novellato dalla l. 270/05) al caso regolato viceversa dai commi 4 e seguenti dello stesso articolato normativo. Nella fattispecie tuttavia l’uso dell’analogia legis rimane precluso in forza di 3 distinti argomenti.

a) Secondo l’art. 12 delle preleggi al codice civile, lo strumento analogico è tipicamente preordinato a colmare una lacuna, ossia un caso non regolato dal diritto e che altrimenti resterebbe senza soluzione (E. Betti, Teoria generale della interpretazione, ediz. a cura di G. Crifò, Milano 1990, II, pag. 843 s.); ma il caso in cui nessuna coalizione raggiunga il 55% dei seggi su scala regionale viene invece puntualmente regolato dai commi 4 e seguenti del d.lgs. 533/93. Non c’è insomma alcuna pagina bianca da colmare, perché l’applicazione del dettato normativo consente la totale attribuzione dei seggi in palio per l’elezione del Senato; e allora mancano i presupposti di diritto per l’interpretazione secondo analogia. In realtà nella fattispecie l’orientamento del ministero dell’Interno si traduce non già nell’eliminazione di una lacuna, bensì nella sostituzione di una regola vigente, e dunque in un’interpretazione contra legem.

b) In ogni caso l’art. 14 delle preleggi al codice civile vieta espressamente l’uso dell’argomento analogico in ordine alle norme eccezionali, ossia a quelle che introducono eccezioni rispetto a una regola di tipo generale. Le norme eccezionali sono quindi di stretta interpretazione; non possono applicarsi al di là delle ipotesi testualmente previste; ne è preclusa ogni interpretazione estensiva, qual è sempre quella sorretta dall’argomento analogico (F. Modugno, Appunti dalle lezioni di teoria dell’interpretazione, Padova 1998, pag. 76). Almeno in quest’ambito, vale dunque in pieno il brocardo «ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit». Ora, non v’è dubbio che la legge 270/05 disegni un sistema elettorale di tipo proporzionale, sostituendolo al sistema maggioritario vigente in precedenza; non v’è dubbio inoltre che ogni sistema proporzionale si proponga di rendere il Parlamento simile alla carta geografica del Paese, anche a costo d’alimentare il frazionamento tra i partiti (T. Martines, Diritto costituzionale, ediz. a cura di G. Silvestri, Milano 2005, pag. 225); non v’è dubbio pertanto che l’introduzione di soglie di sbarramento per l’accesso alle cariche elettive si traduca in eccezione rispetto al principio proporzionale che regola il sistema. Da qui un ulteriore impedimento all’uso dell’argomento analogico; ma l’impedimento deriva altresì dalla funzione cui è rivolta la stessa previsione della soglia. Tale funzione è evidentemente quella di garantire la governabilità del sistema, e infatti è questa la ragione per cui essa è prevista dal co. 3 dell’art. 17 d.lgs. 533/93, ossia quando non scatta il premio di maggioranza, avendo la coalizione già raggiunto il 55% dei seggi grazie ai voti ricevuti nelle urne; ma se la coalizione non raggiunge tale cifra elettorale, la governabilità viene assicurata dal premio di maggioranza, e non è dunque necessario contemplare alcuno sbarramento. Il sistema predisposto dal legislatore del 2005 è insomma del tutto coerente con le proprie premesse; diventerebbe viceversa incoerente (e perciò incostituzionale) ove s’accogliesse l’interpretazione affacciata dal ministero dell’Interno.

c) Da ultimo è bene ricordare che l’analogia non può mai adottarsi quando essa avrebbe per effetto la compressione di un diritto, anziché la sua estensione. Vale qui difatti il favor libertatis che permea l’intera impalcatura della Carta del 1948, e che ne ha sempre orientato le letture nella giuspubblicistica più autorevole, da Paolo Barile a Vezio Crisafulli. Ma vale poi a maggior ragione quando si versi nel campo dei diritti fondamentali, cui tipicamente appartengono i diritti politici ed elettorali: in questo campo, infatti, le disposizioni normative che pongono limiti e divieti vanno sempre interpretate in senso restrittivo (Corte costituzionale, sentenza n. 133/97), e ne è preclusa perciò l’analogia.

prof. Michele Ainis

ordinario di Istituzioni di diritto pubblico nell’università di Teramo

membro del direttivo dell’Associazione italiana dei costituzionalisti



IN PRIMO PIANO







  stampa questa pagina invia questa pagina per mail