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gio 25 apr. 2024
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Esposto presentato dalla Rosa nel Pugno: parere del Prof. Fulco Lanchester

In relazione all'applicazione del Decreto legislativo 20 dicembre 1993 ,n.533-Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica ,così come modificato dall'art. 4 della L. 21 dicembre 2005, si evidenzia:

che, ai sensi dell'art.1, il Senato è eletto su base regionale e che l'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti è effettuato in ragione proporzionale ,con l'eventuale attribuzione del premio di coalizione regionale;

che, ai sensi dell'art.16, l'Ufficio elettorale regionale:

2.1- determina la cifra elettorale di ogni lista;
2.2- individua le coalizioni di liste che abbiano conseguito sul piano regionale almeno il 20% dei voti validi espressi e che contengano almeno una lista collegata che abbia ottenuto il 3% dei voti validi espressi;
2.3- individua le singole liste non collegate che abbiano conseguito sul piano regionale almeno l'8% dei voti validi espressi ,nonchè le liste che ,pur appartenendio a coalizioni sotto il 20% ,abbiano ottenuto almeno l'8% dei voti validi espressi;

che, ai sensi dell'art.17, l'Ufficio elettorale regionale:

3.1- procede ad una prima attribuzione provvisoria dei seggi tra le coalizioni di lista e le liste precedentemente individuate all'art.16 ,comma 1,lettera b);

3.2- verifica se la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi abbia conseguito almeno il 55% dei seggi assegnati ,con arrotondamento all'unità superiore;

3.3- assegna ,nel caso vi sia una coalizione o una lista che abbia raggiunto il 55% dei seggi , i seggi tra le liste che abbiano conseguito sul piano circoscrizionale almeno il 3% dei voti validi espressi;

3.4- nel caso ,invece, in cui non vi sia alcuna coalizione o lista che abbia raggiunto il 55% dei seggi:

3.4.1- assegna alla coalizione di liste o alla lista con il maggior numero di voti il numero di seggi necessario per raggiungere la quota del 55% dei seggi;

3.4.2- assegna alle altre coalizioni di liste ed alle altre liste i seggi residui;

3.4.3- ripartisce i seggi spettanti per ciascuna coalizione di liste dividendo il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste ammesse al riparto ai sensi dell’articolo 16, comma 1, lettera b), numero 1), per il numero dei seggi ad essa spettanti.Il quoziente così individuato costituisce il denominatore della ulteriore divisione operata sulla base delle cifre ottenute dai singoli partiti coalizzati.

Dall'esame della procedura individuata dal citato T.U. si evidenzia ,dunque, come esista una difformità nella ripartizione dei seggi nel caso la coalizione di liste o la lista vincente abbia o meno ottenuto il 55% dei seggi.
Nel primo caso la ripartizione avviene tra le liste che abbiano ottenuto il 3% dei voti validi espressi; nel secondo caso questa previsione viene meno eliminando ogni soglia di sbarramento.

La ragione che ha portato a questa difformità non rileva in sede di applicazione della norma , che deve essere applicata dall'Ufficio elettorale regionale nella sua versione derivante dalla interpretazione letterale, d'altro canto perfettamente coerente.



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