Radicali.it - sito ufficiale di Radicali Italiani
Notizie Radicali, il giornale telematico di Radicali Italiani
cerca [dal 1999]


i testi dal 1955 al 1998

  RSS
sab 20 apr. 2024
  cerca in archivio  
Esposto presentato dalla Rosa nel Pugno: parere del Prof. Vassalli
Sulla vicenda degli otto senatori regolarmente eletti ma espulsi.

(19 giugno - Roma - Residenza di Ripetta) Intervento letto dal Vice Ministro per gli Affari Esteri Ugo Intini

"Caro Ugo, le mie condizioni fisiche non mi consentono di intervenire al Convegno che ha oggi luogo al Residence Ripetta sulla questione relativa al riparto dei seggi al Senato portata, se non erro, davanti alla Giunta per le elezioni del Senato della Repubblica.

Pertanto, ringraziandoti per il gentile invito, mi permetto di affidare al presente scritto l'opinione che avrei voluto poter esprimere a voce. La mia è da una parte una osservazione molto semplice, fondata sulla considerazione di princìpi elementari propri del nostro ordinamento giuridico e attinenti a diritti fondamentali quali sono quelli attinenti alla materia elettorale. Mi pare che detti princìpi siano stati del tutto trascurati dalla decisione adottata, in sede di proclamazione degli eletti, dall'Ufficio elettorale regionale (e cioè dalla Corte d'Appello di Roma) quando ha creduto di poter ragionare sulla base di frasi o di proposte di emendamento contenute nei lavori parlamentari relativi alla legga 21 dicembre 2005, n.270, o di altri elementi estranei alla lettura del testo della legge.

Tutto il problema, infatti, mi pare che si riduca al confronto tra il comma 3 e il comma 4 dell'art. 17 del decreto legislativo n. 533 del 1993 come sostituito dalla citata legge n. 270 del 21 dicembre 2005.

Nel comma 3 si disciplina il caso in cui la verifica compiuta dall'Ufficio elettorale regionale ai sensi del comma 2 di detto articolo 17, 'abbia dato esito positivo', nel senso che abbia constatato il raggiungimento (o superamento) del 55 per cento dei seggi assegnati alla Regione da parte della coalizione di liste o della singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi nell'ambito della circoscrizione.

Nel comma 4 si disciplina invece il caso in cui la verifica 'abbia dato esito negativo', nel senso cioè che il 55 per cento dei voti assegnati alla Regione non sia stato dalle suddette liste raggiunto.

Nel primo caso (quello disciplinato dal comma 3) l'Ufficio elettorale regionale individua, nell'ambito di ciascuna coalizione di liste collegata 'le liste che abbiano conseguito sul piano circoscrizionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi' e procede quindi, per ciascuna coalizione di lista, al riparto, tra dette liste ammesse, dei seggi attribuiti.

Nel secondo caso (quello disciplinato dal somma 4) l'Ufficio elettorale regionale assegna alla coalizione di liste o alla singola lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti un numero di seggi necessario per raggiungere il 55 per cento dei seggi assegnati alla regione: è il cosiddetto 'premio di maggioranza' previsto come unica eventuale deroga al principio proporzionale dall'art.l comma 2 della parte della legge n. 270/2005 dedicata alle elezioni al Senato della Repubblica. La legge non fa qui alcuna menzione di una limitazione dell'assegnazione dei seggi soltanto alle liste che abbiano conseguito sul piano circoscrizionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi. Cosicché è chiaro che, mancando questo 'sbarramento infracoalizionale', vale in questa ipotesi (che è quella verificatasi a seguito delle elezioni del 9-10 aprile 2006) solo lo sbarramento di cui all' art.16 lettera b) n.l della legge, e cioè 'l'appartenenza ad una coalizione di liste che abbia conseguito sul piano regionale almeno il 20 per cento dei voti validi espressi e che contenga almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano regionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi".

Condizione, quest'ultima, che si è pienamente realizzata per la coalizione di centro-sinistra.

E altro non occorre: in particolare non occorre che per essere ammessi alla ripartizione dei seggi all'interno della coalizione si debba appartenere ad una lista che abbia conseguito sul piano circoscrizionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi.

Questo il testo della legge, contro cui non vale né il ricorso ai lavori parlamentari né quello a pretese "razionalità" che autorizzino una applicazione analogica della legge: nella specie l'applicazione di un criterio indicato per il solo n.3 al caso previsto nel n.4.

Nel caso in questione, infatti, ogni ricorso all'analogia è categoricamente da escluderei perché nell'art.17 comma 3 si tratta manifestatamene di una restrizione del diritto di elettorato passivo, diritto fondamentale al quale solo la legge può, in ipotesi, fare eccezione. Inoltre trattasi (se per la previsione di cui all'art.17 Comma 3) di una disposizione eccezionale, e dunque sottratta, anche nell'ambito di leggi ordinarie, all'applicazione analogica (art.14 delle Disposizioni sulla legge in generale, premesse al Codice Civile). Qui, con il richiedere almeno il 3 per cento dei voti, addirittura si pretenderebbe di estendere una disposizione prevista per il caso opposto, che è quello dell'avvenuto conseguimento del 55 per cento da voti validi espressi: conseguimento che nel caso di specie (coalizione di liste del centrosinistra per il Senato) notoriamente non si è verificato.

A questo punto a me non sembra neanche necessario andare a ricercare la * ratio* vuoi della disposizione eccezionale del comma 3 dell'art.17 (che secondo una autorevole opinione sarebbe rinvenibile nella opportunità di ammettere al riparto dei seggi nel caso del conseguimento del 55 per cento dei voti le sole liste che abbiano dato un consistente contributo al successo elettorale) vuoi, ancor meno, del diverso trattamento stabilito nell'art.17 comma 4, con disposizione che ci riporta alla regola di cui all' art.16 l tt.b,n.l della legge. La si potrebbe probabilmente rinvenire nel non aver voluto gravare con soglie di sbarramento aggiuntive in una ipotesi per la quale già era prevista l'eccezione del premio di maggioranza, o in altre spiegazioni ancora. Di fronte ai vincoli imposti dal nostro ordinamento alle leggi restrittive di diritti (quale è indubbiamente la disposizione che prevede lo 'sbarramento infracoalizionale'), oltre che eccezionali rispetto al principio proporzionale ('tanti voti, tanti seggi') stabilito nel citato art.l comma 2), non vi è bisogno di andare alla ricerca di una *ratio* che permetta di convalidare la bontà della scelta fatta dal legislatore. Dicevano i nostri giuristi medievali e nostri giuristi del Seicento che per le norme eccezionali o derogatorie (il termine latino era odiosae), così come per quelle penali, *non fit extensio da casu ad casum, etiam ex identitate vel maioritate rationis*. Questo principio si è sempre mantenuto, attraverso i secoli, nella nostra civiltà giuridica. Esso, sia pure con parole parzialmente diverse, figura tanto nell'art.4 delle 'Disposizioni sulla pubblicazione, interpretazione ed applicazione delle leggi in generale', premesse al Codice civile del 1865 ('Le leggi penali e *quelle che restringono il libero esercizio dei diritti *o formano eccezione alle regole generali o ad altre leggi non si estendono oltre i casi e i tempi in esse espressi') quanto nell'art.14 delle "Disposizioni sulla legge in generale" premesse al Codice civile del 1942 tuttora vigente ("Le leggi penali e *quelle che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi* non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati').

L'Ufficio elettorale regionale ha violato con la sua interpretazione le regole supreme dell'ordinamento italiano, sicché la sua decisione dovrebbe essere rimossa, al di fuori d'ogni altra considerazione, dal Senato della Repubblica, organo chiamato a convalidare o meno, sulla base di criteri rigorosamente giuridici, l'assegnazione dei seggi".



IN PRIMO PIANO







  stampa questa pagina invia questa pagina per mail