Radicali.it - sito ufficiale di Radicali Italiani
Notizie Radicali, il giornale telematico di Radicali Italiani
cerca [dal 1999]


i testi dal 1955 al 1998

  RSS
gio 25 apr. 2024
  cerca in archivio  
La giustizia in Italia

SINTESI (scarica il dossier completo dal link in fondo alla pagina)

I TEMPI DELLA “DENEGATA GIUSTIZIA”

Il problema dell’ eccessiva durata dei procedimenti e dei processi, in ogni tipo di giurisdizione è noto a livello internazionale, in quanto l’Italia viene costantemente condannata per questo dalla Corte di Giustizia per violazione dell’art. 6 della Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle libertĂ  fondamentali.
La situazione della giustizia civile è gravissima anche perché la lentezza dei processi si accumula da decenni: la durata media del processo civile è pari a 337 giorni, per quanto riguarda i processi di competenza del giudice di pace, e del triplo per quanto riguarda i giudizi di primo grado davanti a tribunale. Per il secondo grado dei procedimenti civili la durata media è di 1338 giorni. Dinanzi alla Cassazione, infine la mole di ricorsi che vengono annualmente iscritti è di gran lunga superiore a quella che la Corte riesce a decidere e questa eccedenza si cumula con quella degli anni precedenti, la pendenza è aumentata quest'anno da 61.951 a 76.478 ricorsi (+ 23%). La durata media del ricorso per cassazione in materia civile, passata da 836 a 994 giorni, pari a 33 mesi
La durata delle cause previdenziali è stata in media di 1.019 giorni, sempre nel periodo tra il 1 luglio 2001 e il 30 giugno 2002.
La situazione della giustizia Penale non è confortante: dilatazione temporale della durata dei procedimenti davanti agli uffici del GIP (da 194 a 261 giorni ed incremento delle pendenze (del 27,6%). La durata media dei ricorsi per cassazione in materia penale è stata di 219 giorni, dal momento in cui pervengono alla Corte a quello in cui vengono decisi

SCARSA EFFETTIVITA’ DEL SISTEMA PENALE ED ALTRE DISFUNZIONI ED ILLEGALITA’ DEL PROCESSO

Il numero dei delitti dei quali sono rimasti sconosciuti gli autori sono stati 2.289.363, pari all'81% di tutti i delitti denunciati Sono rimasti ignoti il 96% degli autori di furti. Ed è risaputo che per taluni tipi di reati (come il furto di veicoli) le indagini non vengono neppure iniziate.

I DIRITTI DELLA DIFESA NEL PROCESSO PENALE

Esiste un forte squilibrio tra accusa e difesa nella ricerca degli elementi di prova, a favore del pubblico ministero (p.m.), squilibrio aggravato dai ritardi con cui le risultanze delle indagini del p.m. sono messe a disposizione dell'avvocato difensore. Vi è una norma del codice di procedura penale/c.p.p. (art. 358) che impone al p.m. di “svolgere accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini...”; ebbene: il 48% degli avvocati intervistati (nell’ambito di una inchiesta condotta su 1000 avvocati penalisti) esclude che i p.m. rispettino il dettato di tale disposizione; il 19,5% indica come tale rispetto si verifichi esclusivamente a seguito di precise richieste della difesa. E’ significativo notare come gli avvocati indichino che la violazione di tale norma si sia venuta accrescendo col passare del tempo. Addirittura, il 13,3% degli avvocati interpellati afferma che i p.m. “ignorano o non tengono conto” delle prove a discarico di cui sono a conoscenza. Non basta: il 56,8% degli avvocati afferma che i p.m. esercitano indebite pressioni sui testi per ottenere testimonianze conformi alle loro tesi accusatorie, prospettando loro le gravi conseguenze penali cui andrebbero incontro in caso di mancata collaborazione. L’82,3% degli avvocati afferma che viene fatto un uso distorto della carcerazione preventiva. Il 48,7% ritiene che vi sia un uso ingiustificato delle intercettazioni telefoniche. Per quanto riguarda i tempi di deposito dei verbali delle intercettazioni telefoniche, regolamentati dall’art. 268 del c.p.p., la legge dice che devono essere tali da garantire ai difensori la possibilitĂ  di produrre una sollecita ed efficace difesa. Il 78% indica come i termini di durata delle indagini preliminari previsti dalla legge (c.p.p., art. 405- 406- 407) sono di fatto disattesi dal p.m..

La scarsitĂ  di tutela dei diritti della difesa, della libertĂ  e dignitĂ  dell'indagato, della sua uguaglianza di fronte alla legge, si aggrava ulteriormente se consideriamo:
· la totale discrezionalità dei p.m. nel definire le priorità con cui perseguire i casi a loro assegnati, con differenze rilevanti da p.m. a p.m., spesso dovute al desiderio di protagonismo o all'orientamento di corrente o politico;
· la totale discrezionalità dei p.m. nel decidere di volta in volta quali mezzi di indagine utilizzare, che fa si che, a fronte di reati simili tra loro, vi siano differenze rilevanti tra p.m. e p.m.;
· l'inclinazione dei Gip e dei Gup ad assecondare supinamente le richieste del “collega” p.m. .
· la diffusa violazione del segreto istruttorio, con la conseguente influenza che i media assumono sugli andamenti processuali.

GRATUITO PATROCINIO

L'esercizio del gratuito patrocinio si traduce in una sorta di opera di caritĂ  per oltre il 68,9 per cento dei penalisti che denunciano la loro difficoltĂ  a percepire le parcelle per l'opera prestata.


DISFUNZIONI ED ILLEGALITA’ NEL PROCESSO CIVILE

Nel processo civile in Italia la violazione di diritto si consuma attraverso la sistematica disapplicazione o la "libera" reinterpretazione giurisdizionale di norme processuali, la cui "abolizione di fatto" ha costituito e costituisce la prassi ordinaria di funzionamento del processo civile.

LE PECULIARITA’ DELL’ORDINAMENTO GIUDIZIARIO ITALIANO

L'insufficiente ed inadeguata attuazione delle leggi sulla formazione e sulle carriere dei magistrati, l’insufficiente e inadeguata attuazione del principio dell'obbligatorietĂ  dell'azione penale, l'insufficiente e inadeguata attuazione nei tribunali del principio accusatorio rendono il sistema giudiziario italiano unico tra quelli dei paesi liberaldemocratici.


UNICITA’ DI CARRIERE ED IDENTITA’ DI STATUS TRA GIUDICI E MAGISTRATI CHE ESERCITANO LA FUNZIONE REQUIRENTE NEI PROCESSI

In Italia, un unico corpo di funzionari dello Stato, la magistratura , ricomprende al proprio interno sia coloro che sono giudici, sia coloro che esercitano la funzione requirente nel processo. Essi sono reclutati mediante lo stesso concorso, hanno uguale formazione, godono della medesima carriera, godono delle medesime guarentigie, passano con facilitĂ  nel corso della carriera da una funzione all’altra e soprattutto sono “governati” dal medesimo “Consiglio Superiore della Magistratura” (CSM), composto per due terzi da magistrati direttamente eletti dai colleghi.
La stessa Costituzione italiana prevede al contrario una esplicita differenziazione dello status tra giudici e pm è però accaduto che all’inizio degli anni 90 il CSM ha del tutto arbitrariamente, ed al di lĂ  delle proprie competenze.

In sostanza, nell’ambito di un processo accusatorio, si ha un pm con grossi poteri di direzione delle indagini, col monopolio (in regime di obbligatorietĂ ) dell’azione penale, appartenete allo stesso ordine professionale dei giudici, con le stesse guarentigie, che sovente è stato o sarĂ  nel futuro giudice, senza una preparazione specifica per un compito così diverso da quello del giudice.

Tutto ciò va a detrimento della terzietĂ , o quantomeno dell’ immagine di terzietĂ , del giudice del processo.


ALLEGATI



scarica il dossier completo

IN PRIMO PIANO







  stampa questa pagina invia questa pagina per mail