Nella Svizzera dove tutto è possibile, anche il diritto a suiciÂdarsi, una sentenza del tribunale federale (la massima autorità giudiziaria elvetica) apre una porta finora mai aperta nel dibattito sull'eutanasia: quella delÂla malattia mentale. Il tribunale ha infatti ammesso, in linea di principio, che «le persone soffeÂrenti di problemi psichici o psiÂchiatrici possono ugualmente beneficiare dell'assistenza mediÂca al suicidio».
Â
Una sentenza, su una materia delicatissima, che rischia di confondere non poco le acque di una materia che, in terra elvetiÂca, è sì parzialmente liberalizzaÂta, ma la cui normativa affonda le fondamenta in un principio basilare: la manifestazione della volontà (e la relativa capacità d'intendere e dunque volere) del paziente. Chiara, dunque, la contraddizione che viene a crearsi tra il diritto del malato psichico o psichiatrico a non essere discriÂminato e la sua incapacità che lo esclude a priori da un percorso basato proprio sulla capacità dell'individuo di esprimere la propria volontà di moÂrire. Non a caso, nella stessa sentenza, il triÂbunale federale svizzeÂro ha adottato un'altra misura che «rifiuta in maniera categorica» la possibilità che pazienti individuali o le orgaÂnizzazioni Exit e Dignitas  (composte da volontari che praticano il suicidio assistiÂto) possano ottenere senza ricetÂta medica il pentobarbital di soÂdio, la sostanza maggiormente utilizzata nelle procedure di assiÂstenza al suicidio.
Â
La pronuncia del tribunale feÂderale segue un'intricata vicenda che ha per protagonista un malaÂto con manie depressive che, doÂpo due tentativi di suicidio falliti, aveva chiesto all'associazione Dignitas di essere aiutato a moriÂre. In quel caso, però, nessun meÂdico interpellato accordò la ricetÂta per acquistare il veleno, tanto che il maniacodepressivo, per suicidarsi, adì le vie legali.
Â
Prima si rivolse alle autorità del Canton Zurigo, chiedendo che l'associazione potesse otteÂnere la sostanza letale senza riÂcetta medica. Di fronte alla priÂma risposta negativa, l'uomo ha presentato un regolare ricorso al tribunale federale che, pur respingendo fondamentalmente la sua richiesta, si è ritrovato a ricoÂnoscere un diritto più generale: riferendosi alla convenzione euÂropea per i diritti umani, i giudiÂci federali hanno senÂtenziato che il diritto a darsi la morte debba essere garantito a qual-siasi cittadino. Malati psichici o psichiatrici compresi. E che a deciÂdere, alla fin fine, debÂbano essere  i medici che rilasciano la ricetta per il veleno. Ma come stabilire la reale volontà di un paziente che, in molti casi, è afflitto da una patologia che attiene proÂprio al suo raziocinio? Nella praÂtica, dunque, la patata bollente passa ai sanitari. E i giudici elveÂtici hanno sottolineato l'imporÂtanza   dell'autonomia   nell'eÂspressione della volontà di moriÂre del paziente. Che per essere certa, in caso di malato di mente, dovrà essere quantomeno avalÂlata da una perizia psichiatrica. Perché da un recente studio, ciÂtato proprio dalla corte federale, finora nel suicidio assistito i fatÂtori sociali o psichiatrici sarebÂbero stati sottovalutati.Â