Radicali.it - sito ufficiale di Radicali Italiani
Notizie Radicali, il giornale telematico di Radicali Italiani
cerca [dal 1999]


i testi dal 1955 al 1998

  RSS
sab 18 mag. 2024
  cerca in archivio   RASSEGNA STAMPA
Ministro Turco, ricordi la Convenzione di Oviedo?

• da Il Riformista del 6 luglio 2007, pag. 2

di Marco Cappato, Piergiorgio Strata, Mauro Barni, Maria Antonietta Coscioni, Giulia Simi

Onorevole ministro Livia Turco, il 4 aprile 1997 è stata firmata a Oviedo la «Conven­zione per la protezione dei di­ritti dell'uomo e la dignità del­l'essere umano riguardo alla applicazione della biologia e della medicina» (Convenzione sui diritti umani e sulla biome­dicina) che è entrata in vigore il 1 dicembre 1999, avendo raggiunto le firme minime necessarie previste dall'articolo 33 della Convenzione stessa.

 

Il parlamento italiano ha approvato le legge di ratifica della Convenzione che è stata promulgata il 28 marzo 2001 (1.145/2001). Con l'articolo 3 della detta legge di ratifica si delegava il governo ad adot­tare, entro sei mesi dall'entra­ta in vigore della legge, uno o più decreti legislativi occor­renti per l'adattamento del­l'ordinamento giuridico ita­liano ai principi e alla norme della Convenzione, e si impe­gnava il governo a trasmette­re gli schemi dei decreti legi­slativi alle competenti com­missioni permanenti di Ca­mera e Senato perché espri­messero un parere entro il termine di quaranta giorni. I decreti delegati non sono sta­ti adottati entro il termine previsto e la legge 6 gennaio 2003, n. 3 all'articolo 49 aveva spostato il termine di presen­tazione del decreto al 31 lu­glio 2003, ma anche entro tale termine i decreti delegati non sono stati emanati. Inoltre l'I­talia non ha proceduto al de­posito presso 0 segretario ge­nerale del Consiglio d'Euro­pa del documento di ratifica. In questa legislatura, il governo è stato nuovamente delegato ad adottare, entro il 31 luglio 2007, uno o più de­creti legislativi recanti ulte­riori disposizioni occorrenti per l'adattamento dell'ordinamento giuridico italiano ai principi e alle norme della Convenzione sui diritti del­l'uomo e sulla biomedicina, nonché del Protocollo addizionale del 12 gennaio 1998, ratificato ai sensi della legge 28 marzo 2001, n. 145.

 

Come ella stessa ha detto, è un atto dovuto del nostro governo emanare il prima possibile i decreti attuativi, sottolineando quanto sia gra­ve che «dal 2001 la delega sia stata lasciata decadere». Per questo motivo le chiediamo, sicuri della sua convinzione, che il termine del 31 luglio sia rispettato così da permettere alla Convenzione di far vale­re la sua incontestata vigenza, come già avvenuto in mol­ti paesi europei.

 

L'applicazione della Convezione di Oviedo che con­tiene già norme fondamenta­li, come il riconoscimento del testamento biologico, il no all'accanimento terapeutico e la regolamentazione del consenso informato - rimasto troppo spesso lettera morta o atto formale non compreso da chi si deve sottoporre a un trattamento, nonostante il positivo parere ripetutamen-te espresso dalla Suprema Corte di Cassazione rap­presenterebbe per il nostro Paese un atto di civiltà.

 

La Convenzione stabilisce che il consenso libero e infor­mato del paziente all'atto me­dico non vada considerato so­lo sotto il profilo della liceità del trattamento, ma debba es­sere considerato prima di tut­to come un vero e proprio di­ritto fondamentale del cittadi­no europeo, che riguarda il più generale diritto alla integrità, alla libertà e alla dignità della persona. In altre parole nell'articolo 5 della Convenzione si afferma che il dissenso da parte del paziente è vincolante per il medico; ove il paziente non sia autonomo il medico fa riferimento a eventuali diretti­ve anticipate manifestate pri­ma di perdere la capacità di esprimere le proprie volontà (articolo 9). Nel caso di mino­renni o di incapaci vale la volontà di chi esercita la tutela, salvo che non sia pregiudiziale alla salute del paziente: in tal caso sarà il medico che decide in scienza e coscienza. Inoltre lo stesso codice di deontologia medica del dicembre 2006 ha reso obbligatorie le previsioni più avanzate della Convenzio­ne di Oviedo, stabilendo che il dissenso del paziente non può mai essere sopraffatto. Quindi il documento rappresenta se­condo il giudizio dei bioeticisti e degli organi sanitari un pun­to di riferimento importante.

Poiché la sua adesione a questi principi è emersa chia­ramente, confidiamo nella sua coerente passione su que­sti temi, che non possono es­sere ulteriormente trascurati con enorme danno per il pre­stigio del nostro Paese e per la piena affermazione dei di­ritti della persona sanciti dalla Costituzione.

 

Marco Cappato, segretario dell'Associazione Luca Coscioni ed eurodeputato ra­dicale, Piergiorgio Strata, copresidente dell'Associazione Luca Coscioni, Mauro Barni, presidente della Commissione di Bioetica della Regione To­scana, Maria Antonietta Coscioni, copresidente dell'Associazione Luca Coscioni, Giu­lia Simi, vicesegretario dell'Associazione Luca Coscioni


IN PRIMO PIANO







  stampa questa pagina invia questa pagina per mail